Prassi - INPS - Messaggio 21 maggio 2015, n. 3445

Decreto n. 88332 del 9 marzo 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito di cui all’art. 12, comma 5-bis, del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, e successive modificazioni e integrazioni. Mensilità residue nell’anno 2015 per i titolari di assegno straordinario

Premessa

In attuazione della norma in oggetto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha emanato il decreto n. 88332 del 9 febbraio 2015 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 2015 - con il quale viene concesso il prolungamento dell’intervento di tutela del reddito in favore dei destinatari del DI n. 85708 del 24 ottobre 2014.

L’Inps è autorizzato - nei limiti di spesa di euro 19.888.696,00 - a erogare il prolungamento in parola esclusivamente nei confronti dei lavoratori (mobilità ordinaria, mobilità lunga, titolari di assegno straordinario) che hanno beneficiato del citato decreto n. 85708/2014 (cfr. messaggio n. 1094 del 12/2/2015), limitatamente alle mensilità residue dell’anno 2015.

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori in mobilità ordinaria e mobilità lunga, le relative istruzioni saranno comunicate con separato messaggio.

 

Lavoratori titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà

I nominativi dei titolari di prestazione straordinaria, destinatari del decreto in oggetto, saranno comunicati ai Referenti regionali con apposito file contenente i dati anagrafici e la durata della prestazione.

Le Sedi competenti dovranno procedere alla liquidazione di una nuova prestazione analoga all’assegno straordinario (categoria 027), escluso il rateo di tredicesima, il cui onere viene posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione del Ministero del lavoro, che corrisponde al codice Ente 0500.

Per la nuova prestazione deve essere caricata in Webdom apposita domanda  di Assegno straordinario a sostegno del reddito a carico del Fondo Sociale Occupazione e procedere seguendo le seguenti opzioni:

- Gruppo 0006

- Sottogruppo 0052

- Tipo 0037

- Tipologia DAP

In procedura IVS74, pannello MNLAN20, inserire  CODICE AZIENDA 0500.

Nel pannello MNLAN30 inserire l’importo a calcolo indicato al campo GP6KC04E dell’assegno originario erogato dall’azienda (indicato nel file).

La prestazione in oggetto dovrà, pertanto, contenere le seguenti informazioni:

- decorrenza:  01/01/2015;

 - scadenza indicata in elenco (tale data deve coincidere con la data presente su FELPE "Finestra con salvaguardia L. 214");

- codice azienda 0500;

 - aliquota di tassazione (indicata nel campo GP1ALA1 della prestazione originaria erogata dall’azienda).

Nel caso di lavoratori che siano già titolari di pensione, la prestazione in parola dovrà essere erogata come ratei maturati e non riscossi. Nella procedura saranno indicati i seguenti dati di eliminazione:

- codice eliminazione: 3;

- decorrenza eliminazione = data di cessazione della prestazione;

- data evento = ultimo giorno del mese in cui è percepita la prestazione.

Qualora dovessero risultare posizioni non ricomprese nell’elenco inviato, o inesattezze di varia natura, si prega di segnalarle all’indirizzo email PrestazioniAtipiche.DGinps.it per le opportune valutazioni.

Per quanto riguarda le istruzioni contabili e fiscali si rimanda ai messaggi n. 1648 del 30/1/2012, n. 21116 del 24/12/2013 e n. 2157 del 5/2/2014.

In particolare, si evidenzia che il conto di imputazione è GAU 30178.

Il prolungamento di cui al codice Ente 0500 in argomento è soggetto alla tassazione separata con l’aliquota del TFR, in considerazione della circostanza che la platea interessata è titolare di assegni straordinari erogati con onere a carico delle aziende esodanti dei Fondi di solidarietà del settore bancario.