Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Comunicato 21 maggio 2015

Voluntary disclosure - Online i testi definitivi del fac-simile e delle istruzioni del waiver

 

Continua la road-map della procedura di voluntary disclosure e l’Agenzia intende offrire uno strumento di ausilio per la predisposizione dell’istanza di accesso alla procedura. E’ pronta la versione definitiva del fac-simile del waiver e delle sue istruzioni che accoglie le osservazioni degli operatori del settore e dei professionisti a seguito della consultazione pubblica relativa alla bozza pubblicata il 30 aprile 2015 sul sito delle Entrate.

Il waiver è l’autorizzazione, rilasciata dai contribuenti che intendono usufruire della procedura di collaborazione volontaria, agli intermediari finanziari esteri perché possano inviare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati e le informazioni riguardanti le attività oggetto della procedura.

I vantaggi del waiver - Il waiver permette al contribuente di ottenere la riduzione delle sanzioni della metà del minimo edittale per le violazioni degli obblighi dichiarativi, previsti dall’art. 4 del Dl 167/1990, anche se mantiene o trasferisce le attività finanziarie, oggetto della procedura di collaborazione volontaria presso un intermediario fuori dall’Italia o dagli Stati membri dell’UE o aderenti al SEE. Inoltre, al contribuente che presenta il waiver all’Agenzia delle Entrate non si applica il raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del Dl 78/2009), nel caso in cui le attività finanziarie continuino ad essere detenute o vengano trasferite a seguito dell’attivazione della citata procedura in Svizzera, in Liechtenstein o nel Principato di Monaco, in quanto Stati che hanno sottoscritto un accordo per lo scambio di informazioni in materia fiscale secondo gli standard OCSE entro il 2 marzo 2015.

L’efficacia del waiver - L’autorizzazione, in generale, ha efficacia fino alla data di estinzione della relazione bancaria o, se anteriore, fino alla data di attuazione di accordi che consentono un effettivo scambio di informazioni tra lo Stato di stabilimento dell’intermediario finanziario e l’Italia, ai sensi dell'articolo 26 del Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni. Inoltre, il waiver perde efficacia alla data di effettiva attuazione, tra lo Stato di stabilimento dell’intermediario finanziario e l’Italia, di uno strumento giuridico conforme allo standard OCSE in materia di scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari. Invece, per le attività che continueranno ad essere detenute o che saranno trasferite presso gli intermediari finanziari in Svizzera, in Liechtenstein e nel Principato di Monaco, il waiver perderà efficacia dalla data di entrata in vigore degli accordi di questi Paesi con l’Italia in materia di scambio di informazioni ai fini fiscali, firmati rispettivamente il 23 febbraio, il 26 febbraio ed il 2 marzo 2015 o, se anteriore, con l’effettiva attuazione, tra gli stessi Paesi e l’Italia dello scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari in modo conforme allo standard OCSE in materia.