Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE SIRACUSA - Sentenza 22 aprile 2015, n. 1403

Tributi - Redditi diversi - Esercizio B & B - Attività saltuaria e occasionale - Criteri - Immobile adibito ad abitazione propria - Sussistenza - Redditi d’impresa - Esclusione

 

Con atto depositato il 20 12 2007, (...) ricorreva avverso un avviso di accertamento per tributi relativi all'anno 2004, ricevuto in data 12-10-2007.

Esponeva la ricorrente, che ella era titolare del "(...)" sito in Solarino; che l'Ufficio, ai fini IRPEF aveva accertato un reddito d'impresa di euro 1.135,00, pari al reddito dichiarato e, ai fini IVA, un volume di affari di euro 1032,00; che l'avviso era nullo perché non sottoscritto dal capo dell'ufficio e non era stato preceduto dalla notifica dell'atto di contestazione; che erroneamente l'ufficio aveva applicato all'attività di B & B il regime fiscale delle imprese (soggette ad IVA).

Costituitasi in Giudizio, l'Agenzia delle Entrate di Siracusa eccepiva: che l'attività esercitata dalla ricorrente veniva svolta in modo non occasionale e pertanto doveva considerarsi soggetta al regime fiscale delle imprese; che l'avviso era stato sottoscritto dal funzionario delegato dal capo dell'ufficio; che il P.V.C. era stato notificato a mani del coniuge della ricorrente nei locali del B & B; che peraltro il P.V.C. era stato notificato a mezzo posta e gli eventuali vizi della notifica dovevano considerarsi sanati ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Ciò premesso, si osserva: innanzitutto che l'avviso impugnato è stato regolarmente sottoscritto dal funzionario delegato dal capo ufficio, come risulta dalla delega in atti; inoltre, che il P.V.C., come risulta documentalmente, fu regolarmente consegnato in copia all'lng. (...) marito di (...).

Infine, in ordine alla natura dell'attività esercitata dalla ricorrente ed al regime fiscale cui essa va assoggettata, si rileva: che i proventi dell'esercizio dei B. & B. possono essere tassati come "redditi diversi", se derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, ma in modo saltuario od occasionale, ai sensi dell'art. 81, lett.i D.P.R. n. 917/1986; qualora invece l'attività venga esercitata in modo abituale, stabile e professionale, i proventi vengono tassati come redditi di impresa (soggetti ad IVA), ai sensi dell'art. 55 D.P.R. 917/86. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 29-3-2001 n. 135, è demandata alle regioni la disciplina del turismo e dell'industria alberghiera.

L'art. 88 della legge della Regione Sicilia 23-12-2000 n.32 dispone l'erogazione di contributi ai B & B nei quali il proprietario adibisca parte dell'immobile ad abitazione propria e fornisca a terzi alloggio e prima colazione in non più di tre camere.

Dispone inoltre che a siffatti esercizi si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie.

L'Amministrazione Finanziaria si è occupata della questione con due risoluzioni (n. 180 del 14-12-1998 e n. 155 del 13-10-2000), escludendo la soggettività imprenditoriale del contribuente persona fisica che gestisca un B & B caratterizzato da: saltuarietà delle prestazioni di servizio; assenza di mezzi organizzati e del carattere della professionalità; compresenza del titolare e degli ospiti nell'immobile.

Nel caso in esame la proprietaria abita nell'alloggio ed ha dichiarato, per l'anno 2004 un reddito ricavato dal (...) pari ad euro 1135,00, uguale a quello accertato dall'Agenzia delle Entrate.

Considerato l'estremamente esiguo reddito percepito in un anno, si deve ritenere che l'attività della ricorrente fosse esercitata in modo saltuario.

Per le considerazioni che precedono, si deve concludere che all'esercizio del (...) in questione non vada applicato il regime fiscale delle imprese e che i proventi dello stesso vadano tassati come "redditi diversi". Va rigettato nel resto il ricorso del contribuente.

Data la parziale soccombenza di entrambe le parti, vanno compensate fra le stesse le spese processuali.

 

P.Q.M.

 

In parziale accoglimento del ricorso del contribuente, dichiara che il reddito del (...) gestito dallo stesso vada tassato come "reddito diverso". Rigetta nel resto detto ricorso.

Spese compensate.