Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE FIRENZE - Sentenza 29 aprile 2015, n. 795

Tributi - Avviso di liquidazione - Registrazione sentenza relativa a trasferimento di immobile ex art. 2932 c.c. - Previsione di condizione al trasferimento subordinato al giudicato della sentenza traslativa ed al pagamento del residuo prezzo - Criteri

 

Svolgimento del processo

 

La M.P. di M. & C. s.n.c. con sede in Castelfranco di Sotto (PI) e P.L. impugnavano - con separati ricorsi riuniti per connessione - dinanzi alla CTP di Lucca gli avvisi di liquidazione rispettivamente n. 2010/00 l/SC/000000228/0/002 e n. 2010/00 l/SC/000000228/0/001 relativi ad imposte, sanzioni ed interessi concernente la registrazione della sentenza n. 228/2010 del Tribunale Civile di Lucca, Sez. di Viareggio, con la quale veniva disposto il trasferimento di un immobile ex art. 2932 cod. civ. in favore del promittente l’acquisto di cui al preliminare di compravendita dal 19/10/1995 condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa ed al pagamento del residuo prezzo da parte dell’acquirente

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate di Lucca chiedendo il rigetto del ricorso siccome infondato. Con sentenza n. 156/4/2012 del 17.10 - 28.11.2012 la CTP accoglieva il ricorso dei contribuenti sotto il profilo che, essendo la sentenza del Tribunale sottoposta a condizione sospensiva, doveva applicarsi nella fattispecie l’art. 27, comma 1, del D P R. n. 131/1896, che prevede il pagamento dell’imposta in misura fissa; condannava l’Ufficio al pagamento delle spese processuali.

Contro tale decisione propone appello l’Agenzia delle Entrate di Firenze, chiedendone la riforma sulla base dell'assunto, variamente sviluppato, che l’art. 27, comma 1, del D P R. n. 131/1896, che prevede il pagamento dell’imposta in misura fissa, deve ritenersi applicabile soltanto agli atti sottoposti a condizione sospensiva che siano stati conclusi tra privati.

Resiste l'appellata M.P. di M. & C. s.n.c., la quale spiega a sua volta appello incidentale chiedendo che venga dichiarato inammissibile e/o improcedibile la notifica dell’appello presentato dall’Ufficio siccome avvenuta a mezzo raccomandata in busta chiusa, in difformità di quanto dispone l’art. 20, co. 2, D.Lgs. 546/92 (richiamato dall’art 53, co 2, D Lgs. 546/92), a mente del quale "la spedizione del ricorso a mezzo posta dev’essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In tal caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate".

Non si è costituita la L..

 

Motivi della decisione

 

Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale proposta dalla M.P. di M. & C. s.n.c., in quanto per consolidata giurisprudenza della S.C. " nel processo tributario, la spedizione del ricorso o dell'atto d'appello a mezzo posta in busta chiusa, pur se priva di qualsiasi indicazione relativa all'atto in esso racchiuso anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del d lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati, essendo, altrimenti, onere del ricorrente o dell'appellante dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata. (Cassazione civile sez. trib. 4 luglio 2014 n. 15309; Cassazione civile sez. trib. 12 giugno 2009 n. 13666; Cass. n. 17702 del 2004).

Per ciò che concerne il merito, restando assorbito ogni altro profilo di merito della vicenda (ivi compresa la rinuncia delle parti alla causa civile dinanzi alla Corte d'Appello su cui si sofferma l'appellante incidentale), giova rammentare che, anche recentemente, la Corte di Cassazione ha sposato la tesi della società contribuente M.P. ritenendo in alcune sentenze (vedi per tutte la sentenza sez. V n. 9097 del 06/06/2012) che: "in tema di reddito di imposta di registro e di INVIM e DPR 26 aprile 1986, n. 131, art 27, la sentenza che subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo è assoggettata a tributo solo al verificarsi di tale evento, atteso che in tale momento l'atto produce effetti traslativi, nè può ritenersi applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 27, comma 3, secondo il quale non sono considerati sottoposti a condizione gli atti subordinati a condizione meramente potestativa, perchè questa ricorre quando l'evento futuro ed incerto consiste nel comportamento attivo od omissivo determinato da mero arbitrio della parte, dovendo invece qualificarsi come potestativa la condizione costituita da un atto di esercizio della volontà dipendente da un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi, che, pur essendo rimessi all'esclusiva valutazione di una parte, incidano sulle sue scelte, come quando la decisione attenga al pagamento di un prezzo di notevole importo".

Ma un opposto indirizzo della S.C., in attesa di una parola definitiva da parte delle SS.UU., aderisce al tradizionale orientamento secondo il quale " in materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 cod. civ., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 13, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, poiché la controprestazione, ossia il pagamento del prezzo, è già stata seriamente offerta dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio" (Cassazione civile sez. trib 24 luglio 2014 n. 16818, che ha cassato con rinvio proprio una sentenza di questa Comm. Trib. Reg).

Ritiene questa Commissione di condividere il menzionato, tradizionale orientamento secondo cui nelle sentenze produttive degli effetti di contratto non concluso, traslativo della proprietà di immobile, ex art. 2932 cod. civ., la condizione del pagamento del prezzo deve ritenersi non apposta in quanto meramente potestativa: assorbente e decisiva al riguardo è infatti il rilievo che la controprestazione - costituita dal pagamento del prezzo da parte dell'acquirente che ha agito ex art. 2932 c.c. - è già stata seriamente offerta nell'ambito di valutazioni di convenienza già operate dall'acquirente all'atto dell'introduzione del giudizio ex art. 2932 c.c., comma 2, sicché il pagamento del prezzo è circostanza che dipende in senso giuridico esclusivamente dalla volontà dell'acquirente, che si è già manifestata in tal senso.

In riforma della sentenza impugnata, deve pertanto ritenersi inapplicabile al caso di specie il disposto di cui all'art 27 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 13 le per l'effetto va respinto il ricorso proposto dalla contribuente appellante.

Ricorrono giusti motivi, anche ai sensi del novellato art. 92 c.p.c., per dichiarare compensate fra le parti le spese dei due gradi di giudizio, tenuto conto dei perduranti oscillamenti della giurisprudenza in materia

 

P.Q.M.

 

In riforma della sentenza n. 156/4/2012 in data 17.10-28.11.2012 della CTP di Lucca, respinge il ricorso proposto dalla M.P. di M. & C. s.n.c. contro l'avviso di liquidazione n. 2010/001/SC/000000228/0/002 .

Dichiara compensate fra le parti le spese dei due gradi del giudizio.