Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 maggio 2015, n. 10227

Lavoro - Indennità di amministrazione - Ccnl - Violazione del principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 26 aprile 2010, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la sentenza di primo grado, che, in accoglimento delle domande proposte da A.L., M. A. N., M. L., R. G. e R. B., tutte ex dipendenti del Ministero della Marina Mercantile, aveva dichiarato la nullità parziale dell’art. 22 CCNL 2002-03 e dei precedenti connessi, accertato il loro diritto all’indennità di amministrazione in misura pari a quella maggiore goduta dai lavoratori dell’ex Motorizzazione Civile, confluiti come esse nel medesimo Ministero e condannato questo a corrispondere alle predette la differenza tra quanto percepito in base a detto titolo e quanto riconosciuto dal 26 marzo 2001, oltre accessori di legge. Preliminarmente ravvisata la tempestività dell’appello, la Corte territoriale lo riteneva tuttavia infondato, per la violazione del principio di parità di trattamento contrattuale dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, da omogeneizzare tramite la contrattazione collettiva, a norma degli artt. 9 d.p.r. 177/01 e 45 d.lg. 29/1993, non essendo più giustificabile la perdurante asimmetria di trattamenti, per inidoneità del meccanismo procedurale a realizzare il riallineamento neppure in via graduale, a fronte dell’accertata ed incontestata insussistenza di differenze di mansioni: con la conseguente parziale nullità delle norme collettive suindicate e la coerente condanna dell’amministrazione al pagamento delle differenze dovute, in attivazione del meccanismo sostitutivo previsto dall’art. 1419, secondo comma c.c., per la violazione di una disposizione contrattuale collettiva di norma imperativa, quale il principio di parità di trattamento normativo ed economico dei pubblici dipendenti, ai sensi dell’art. 45 d.lg. 165/2001.

Con atto notificato il 28 maggio 2010 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ricorre per cassazione con due motivi, cui resistono con controricorso le predette ad eccezione di A.L., rimasta intimata; il Ministero ha comunicato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo, il Ministero ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 9, quinto comma d.p.r. 177/2001, 45 d.lg. 165/2001 e 4 d.lg. 300/1999, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per la ravvisata erronea applicazione del principio di parità di trattamento, gradualmente realizzata con gli artt. 22 CCNL 2002-05 e 31 CCNL 2006-09 in attuazione del programma triennale stabilito dall’art. 8, terzo comma l. 81/2001 (e i menzionati d.m. attuativi) in particolare riferimento ai dipendenti dei soppressi Ministero della Marina Mercantile e Direzione Generale dell’Aviazione Civile, avendo in linea generale il legislatore espressamente previsto il mantenimento dei diversi trattamenti economici senza incrementi di spesa, demandandone la progressiva omogeneizzazione alla contrattazione collettiva, in assenza pertanto di alcun obbligo dell’Amministrazione di immediato allineamento verso l’alto delle retribuzioni; neppure un tale obbligo derivando dal principio di parità di trattamento ai sensi dell’art. 45 d.lg. 165/2001, che vieta solo trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, senza tuttavia costituire parametro di nullità di eventuali differenziazioni operate in sede di contrattazione.

Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lg. 165/2001, 1418, 1419 c.c., in combinato disposto con gli artt. 9, quinto comma d.p.r. 177/2001, 45 d.lg. cit., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per insostituibilità del giudice alle parti private nella contrattazione collettiva, ancorché nulla per contrarietà a norme imperative, con esclusione della possibilità di condanna dell’amministrazione al pagamento di indennità superiore (nel caso di specie percepita dagli ex dipendenti della Direzione Generale della Motorizzazione Civile).

In via preliminare, deve essere esclusa la dedotta improcedibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., per la mancata produzione in giudizio del CCNL in questione, per l’inapplicabilità della suddetta disposizione ai CCNL per la disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle P.A., tenuto conto della previsione della loro violazione come motivo di ricorso per cassazione dalla normativa di contrattualizzazione di tali rapporti già prima dell’estensione di una tale disciplina a quelli di diritto privato (per effetto della novellazione dell’art. 360 c.p.c. dall’art. 2 d.lg. 40/2006) e per la loro conoscibilità diretta dal giudice, in relazione alle garanzie procedi mentali per la loro conclusione oltre che alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. 28 marzo 2012, n. 4962; Cass. s.u. 4 novembre 2009, n. 23329).

Nel merito, il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 9, quinto comma d.p.r. 177/2001, 45 d.lg. 165/2001 e 4 d.lg. 300/1999, per erronea applicazione del principio di parità di trattamento, gradualmente realizzata con gli artt. 22 CCNL 2002-05 e 31 CCNL 2006-09, è fondato.

Deve, infatti, essere esclusa la natura discriminatoria della perdurante previsione del ccnl comparto Ministeri 12 giugno 2003, quadriennio normativo 2002-05, biennio economico 2002-03, di misure differenziate dell’indennità di amministrazione, a seconda delle amministrazioni di provenienza, con riferimento al principio di pari trattamento ai sensi dell’art. 45 d.lg. 165/2001, che non esclude la possibilità che la contrattazione collettiva dia rilievo anche alle pregresse vicende dei rapporti di lavoro.

Né una tale previsione contrattuale collettiva è illegittima per violazione dell’art. 9, quinto comma d.p.r. 177/2001, che ha previsto l’avvio, da parte della stessa contrattazione, dell’omogeneizzazione delle indennità corrisposte al menzionato personale confluito, avendo il suindicato CCNL accordato lo stesso aumento, in cifra, per i lavoratori provenienti dalle varie amministrazioni e quindi ridotto, sia pure in misura modesta, le differenze in percentuale (Cass. 22 dicembre 2014, n. 27253; Cass. 23 aprile 2014, n. 9207; 28 marzo 2012, n. 4962). Dalle superiori argomentazioni, in accoglimento del mezzo scrutinato e con assorbimento del secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2 d.lg. 165/2001, 1418, 1419 c.c., in combinato disposto con gli artt. 9, quinto comma d.p.r. 177/2001, 45 d.lg. cit.,per insostituibilità del giudice alle parti private nella contrattazione collettiva), discende allora coerente la cassazione della sentenza impugnata, con decisione nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ult. pt. c.p.c. (in assenza di ulteriori accertamenti in fatto, essendo la questione di stretto diritto), con il rigetto delle domande proposte da A.L., M. A. N., M. L., R. G. e R. B. nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’andamento della controversia e la formazione di un indirizzo giurisprudenziale di legittimità consolidato in senso favorevole al Ministero dopo l’introduzione dei ricorsi giustifica la compensazione delle spese dei due gradi di merito e del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande delle lavoratrici nei confronti del Ministero; compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.