Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 maggio 2015, n. 10231

Lavoro - Trattamento integrativo del TFR - Polizza assicurativa - Trattamento di natura retributiva

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 7/5/12, la corte d'appello di Roma, confermando sentenza del 6/5/08 del tribunale di Velletri, ha rigettato la domanda dei dipendenti dell'ENEA volta all'adeguamento della quota del trattamento integrativo del TFR, dovuto dal datore - sulla base di polizza assicurativa INA 33000, stipulata dal datore per il TFR dei dipendenti - in ragione del 20% della retribuzione, e quindi con adeguamento dei contributi assicurativi alla dinamica salariale ed aumento graduale proporzionato agli aumenti stipendiali dei dipendenti, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 84 del 1982, con conseguente inapplicabilità dell'art. 52 del ccnl di settore del 1982 che detto adeguamento escludeva (cristallizzando il trattamento a quello maturato a certa data).

La corte territoriale, in particolare, ha ritenuto che il trattamento in questione, avendo natura retributiva e non previdenziale, era soggetto alla disciplina contrattuale collettiva.

Ricorrono avverso tale sentenza i lavoratori per due motivi; l'ENEA è rimasto intimato.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 1411 e 1920 c.c., per aver negato l'intangibilità del credito dei lavoratori ad opera dal ccnl, benché il relativo diritto fosse fondato sulla polizza assicurativa (su cui il contratto collettivo, quale res inter alios acta, non poteva incidere).

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., vizio di motivazione in ordine agli aspetti che precedono.

Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.

 

Motivi della decisione

 

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi: essi sono infondati.

La L. n. 70 del 1975, art. 14, comma 2, previde che "i fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge". La L. n. 84 del 1982, art. 8, comma 1, dispose però che "il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'ENEA è regolato sulla base di un contratto collettivo di lavoro di durata triennale, da stipularsi con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all'entrata in vigore del primo contratto collettivo, il rapporto di lavoro dei dipendenti è regolato dalla disciplina vigente sulla base della L. 20 marzo 1975, n. 70".

Ne consegue che la previsione dell’art. 52 del CCNL 31.12.1982, laddove stabilisce che "i dipendenti che, alla data di entrata in vigore del presente contratto usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l'Enea, conservando il trattamento stesso nel valore maturato nell'ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base alla relativa normativa", da un lato dà esecuzione a quanto disposto dalla L. n. 84 del 1982, cit. art. 8, comma 1, e, dall'altro, conferma i diritti (di natura retributiva e non previdenziale) già acquisiti dai lavoratori interessati, dovendosi quindi escludere la dedotta reformatio in peius nei loro confronti.

Tale soluzione è conforme a quanto già ripetutamente affermato da questa Corte in ordine alla questione oggetto di giudizio (Sez. L, Sentenza n. 6573 del 18/03/2010, Rv. 612804, e Sez. L, Sentenza n. 6742 del 19/03/2010, Rv. 612805; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 12826 del 2011; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 11102 del 2011), essendosi affermato il principio secondo il quale che l'art. 52 del c.c.n.I. ENEA del 31 dicembre 1982, nella parte in cui prevede che i dipendenti che alla data di entrata in vigore del contratto usufruiscono del trattamento integrativo di previdenza in forma assicurativa in essere presso l'ENEA lo conservano nel valore maturato nell'ultimo mese di vigenza del precedente ordinamento in base alla relativa normativa, da un lato dà esecuzione all'art. 8 della legge n. 84 del 1982 - il quale, nel rinviare alla contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento economico del personale dipendente dell'ENEA, stabilisce che fino all'entrata in vigore del primo contratto continuino ad applicarsi le disposizioni della legge n. 70 del 1975 - dall'altro conferma i diritti di natura retributiva già acquisiti dai lavoratori interessati, ponendosi come norma regolatrice del rapporto. Ne consegue che la quantificazione del trattamento integrativo nei termini indicati dalla contrattazione collettiva non può essere considerata una illegittima "reformatio in peius" rispetto a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 70 del 1975.

Nulla per spese verso la parte rimasta intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; nulla per spese.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del dPR 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.