Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 11 maggio 2015

Reti di imprese per l'artigianato digitale - Termini per la presentazione delle domande

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "Decreto": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, recante le modalità di concessione delle agevolazioni in favore di programmi finalizzati alla promozione di attività innovative nell’ambito dell’artigianato digitale e della manifattura sostenibile;

b) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico;

c) "Regolamento de minimis": il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 352/1 del 24 dicembre 2013;

d) "Regolamento GBER": il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni;

e) "Impresa/Imprese" i soggetti imprenditoriali identificati secondo quanto previsto all’articolo 2082 del codice civile e iscritti nel registro delle imprese;

f) "Impresa unica": l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni elencate all’articolo 2, comma 2, del Regolamento de minimis;

g) "Istituzioni scolastiche autonome": le istituzioni scolastiche ed educative alle quali sono state attribuite personalità giuridica e autonomia ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

h) "Rete/Reti di imprese": soggetto imprenditoriale costituito attraverso la stipula di un contratto di rete tra due o più Imprese secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, nonché i consorzi di cui all’articolo 2602 del codice civile;

i) "Soggetto proponente": Imprese riunite in associazione temporanea di impresa (ATI) o in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o in Rete di imprese, che presentano domanda di ammissione alle agevolazioni per realizzare un programma comune finalizzato allo sviluppo di attività innovative nell’ambito della manifattura sostenibile e dell’artigianato digitale;

l) "Beneficiario": soggetto giuridico, costituito attraverso la stipula di un contratto di rete secondo quanto previsto all’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ovvero consorzio con attività esterna di cui all’articolo 2612 del codice civile, ammesso alle agevolazioni;

m) "Sovvenzione parzialmente rimborsabile": finanziamento a tasso zero da restituire in quota parte;

n) "Imprese artigiane": imprese costituite in forma individuale o collettiva che, nel rispetto dei limiti dimensionali di cui all’articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443, abbiano come scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole, commerciali, di intermediazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti o di bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa;

o) "Microimprese": le imprese così classificate in base ai criteri indicati nell’Allegato 1 del Regolamento GBER;

p) "Convenzione": la convenzione sottoscritta dal Ministero e dall’Associazione bancaria italiana (ABI) in data 12 febbraio 2014 e in attuazione di quanto previsto all’articolo 10, comma 5, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 luglio 2013.

 

Art. 2

Modalità di presentazione delle domande di agevolazione

 

1. Ai fini dell’accesso alle agevolazioni finanziarie previste dal Decreto, i Soggetti proponenti sono tenuti a presentare, a partire dalle ore 10:00 del giorno 1° luglio 2015 e fino alle ore 12:00 del giorno 25 settembre 2015, mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dgiai.artigianatodigitale@pec.mise.gov.it, la seguente documentazione:

a) domanda di agevolazione, debitamente firmata digitalmente e redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1;

b) copia dell’atto costitutivo ovvero dello statuto ovvero dell’accordo di collaborazione, stipulato anche mediante scrittura privata, recante gli elementi di cui all’articolo 4, comma 2, del Decreto, con particolare riferimento alla collaborazione effettiva attivata per la realizzazione del programma, alla suddivisione delle competenze tra le imprese partecipanti e all’individuazione del soggetto titolato ad intrattenere rapporti con il Ministero;

c) relazione tecnica del programma redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 2;

d) piano dei costi redatto secondo lo schema di cui all’allegato n. 3;

e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, debitamente firmata digitalmente, attestante il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto, da predisporre per ogni impresa costituente il Soggetto proponente, secondo lo schema di cui all’allegato n. 4;

f) copia degli accordi di collaborazione, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 3, lettera e), del Decreto, debitamente sottoscritti tra le parti;

g) eventuale altra documentazione utile ai fini della valutazione del programma: preventivi di spesa, curricula delle figure professionali impegnate nella organizzazione e realizzazione delle attività del programma, ivi compresi i consulenti già individuati, nonché, qualora previsto, documentazione attestante lo stato degli iter autorizzativi connessi alla realizzazione del programma e la concessione di finanziamenti bancari.

2. Le domande pervenute al di fuori dei termini indicati al comma 1 ovvero con modalità di trasmissione differenti dall’invio tramite PEC, non sono prese in considerazione e non sono ammesse alla fase istruttoria di valutazione.

3. La mancata o incompleta presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettere da a) a f), è causa di inammissibilità della domanda e non può essere oggetto di alcun tipo di integrazione.

 

Art. 3

Attività istruttoria e criteri di valutazione

 

1. Il Ministero, entro trenta giorni dal termine finale per la presentazione delle domande, procede alla pubblicazione sul proprio sito internet della graduatoria di cui all’articolo 8, comma 4, del Decreto. La graduatoria delle domande è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio "articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto proponente" di cui al comma 6, lettera a), del presente decreto. Le domande sono ammesse all’istruttoria in base alla posizione assunta nella predetta graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.

2. I programmi che non superano la soglia minima prevista all’allegato n. 5 per il criterio "articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto proponente" o che non conseguono un punteggio maggiore di zero per l’indicatore "importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile in rapporto all’importo del programma" sono da considerare decaduti e non sono avviati alla successiva fase istruttoria.

3. L’attività istruttoria è svolta dal Ministero ed è articolata nelle seguenti fasi:

a) verifica della completezza e correttezza della documentazione presentata e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;

b) valutazione della domanda di accesso alle agevolazioni sulla base dei criteri di cui all’articolo 8, comma 10, del Decreto e verifica dell’ammissibilità delle spese.

4. Nell’ambito delle attività di cui al comma 3, lettera a), il Ministero, oltre a riscontrare la completezza e correttezza della documentazione prevista all’articolo 2, comma 1, verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità del Soggetto proponente e delle imprese partecipanti allo stesso e il rispetto delle condizioni di ammissibilità dei programmi di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto.

5. Ai fini della verifica dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del Decreto, laddove tra le imprese costituenti il Soggetto proponente sia presente anche un consorzio, le consorziate possono concorrere al rispetto delle condizioni relative al numero minimo di imprese facenti parte dell'aggregazione, fissato in misura pari a 15, nonché alla soglia minima di partecipazione di Imprese artigiane ovvero di Microimprese, fissata in misura pari al 50 percento; in questo caso, i requisiti di cui alle lettere da a) a g) dell’articolo 4, comma 1, del Decreto devono essere detenuti da ciascuna delle imprese consorziate, che sono pertanto tenute ad allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e).

6. Nell’ambito dell’attività di cui al comma 3, lettera b), il Ministero verifica la pertinenza e la congruità dei costi previsti dal programma e valuta le domande sulla base dei seguenti criteri:

a) articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto proponente, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

1) importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile in rapporto all’importo del programma. Tale indicatore è determinato dal rapporto tra l’importo del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile e l’importo del programma proposto al netto dell’IVA;

2) grado di omogeneità patrimoniale dell’aggregazione. Tale indicatore è determinato da un rapporto avente al numeratore la differenza tra il valore medio (importo del fondo/numero imprese partecipanti al Soggetto proponente) dei singoli conferimenti delle imprese aderenti all’aggregazione e il valore della deviazione standard dei conferimenti stessi e al denominatore il suddetto valore medio. Nel caso in cui tra le imprese partecipanti al Soggetto proponente sia presente anche un consorzio, ai fini del calcolo del numero delle imprese facenti parte dell’aggregazione viene considerato esclusivamente il consorzio e non il numero delle consorziate allo stesso;

b) rispondenza al programma delle collaborazioni attivate, valutata sulla base dei seguenti indicatori:

1) numero accordi di collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e), del Decreto. Tale indicatore è dato dal numero di accordi debitamente sottoscritti tra il Soggetto proponente e i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e), del Decreto, acclusi alla domanda ed espressamente riportati nella relazione tecnica di cui all’allegato n. 2;

2) grado di coerenza tra il programma e gli accordi di collaborazione con i soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e), del Decreto, valutato sulla base della completezza ed esaustività degli accordi sottoscritti e allegati alla domanda, della chiarezza e analiticità delle ulteriori informazioni fornite nella relazione tecnica di cui all’allegato n. 2, del grado di coerenza tra il profilo di competenza dei singoli partner, l’apporto richiesto a ciascuno di essi e le attività da svolgere ai fini della realizzazione del programma, nonché della credibilità delle ricadute socio-economiche evidenziate;

c) qualità della proposta progettuale, valutata sulla base dei seguenti elementi:

1) struttura tecnico-organizzativa destinata alla realizzazione del programma, valutata sulla base della chiarezza e analiticità delle informazioni inerenti agli assetti e ai meccanismi operativi di governance e delle collaborazioni attivate, ai profili di competenza, interni alla struttura, funzionali ad assicurare la realizzazione del programma e l’efficace perseguimento delle finalità dello stesso, alla coerente attribuzione dei ruoli e degli ambiti di responsabilità delle figure organizzativo-gestionali;

2) completezza, analiticità, cantierabilità e validità progettuale del programma presentato, valutate sulla base della chiarezza e analiticità delle informazioni inerenti a contenuti/finalità delle attività da svolgere e ambiti/modalità di coinvolgimento delle imprese costituenti, dell’attendibilità del piano dei costi e della rilevanza dei risultati attesi, della organicità e completezza del programma proposto, della cantierabilità dell’iniziativa, valutata anche in rapporto alla tempistica di ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività.

7. Con riferimento a ciascuno dei criteri di valutazione di cui al comma 6, il Ministero attribuisce i punteggi sulla base delle modalità indicate all’allegato n. 5, arrotondati alla seconda cifra decimale.

8. È riconosciuto un punteggio addizionale pari a 2, da sommare al punteggio complessivo conseguito nei tre criteri di valutazione di cui al comma 6, qualora il Soggetto proponente sia costituito, con riferimento al numero dei partecipanti, in misura almeno pari al 50 percento da imprese che hanno conseguito il rating di legalità di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

9. L’attività istruttoria di cui al comma 3, lettera b), è conclusa positivamente qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il punteggio relativo ai singoli criteri di valutazione sia almeno pari alla soglia minima indicata all’allegato n. 5;

b) il valore del punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi relativi ai singoli criteri di valutazione, nonché all’eventuale punteggio aggiuntivo di cui al comma 8, sia almeno pari a 45;

c) l’importo ammissibile alle agevolazioni, a seguito delle verifiche svolte dal Ministero, sia almeno pari al 50 percento dell’ammontare complessivo di spesa del programma proposto.

10. In caso di esito negativo dell’attività istruttoria il Ministero comunica, ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. In caso di esito positivo, il Ministero trasmette al Soggetto proponente la comunicazione di agevolabilità di cui all’articolo 8, comma 6, del Decreto.

 

Art. 4

Adempimenti successivi al ricevimento della comunicazione di agevolabilità

 

1. Entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di agevolabilità, pena la decadenza della domanda di agevolazione, il Soggetto proponente trasmette tramite PEC:

a) istanza di conferma della domanda, firmata digitalmente e redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 6;

b) copia dell’atto costitutivo ovvero dello statuto del Beneficiario, se non già presentata in sede di domanda;

c) documentazione atta a dimostrare l’avvenuto apporto ovvero versamento delle quote di partecipazione di ciascuna impresa al fondo patrimoniale comune ovvero al fondo consortile;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata digitalmente, per la concessione di aiuti "de minimis" redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 7;

e) dichiarazione, resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia;

f) informazioni necessarie per l’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), predisposte secondo lo schema di cui all’allegato n. 8.

2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, del Decreto, eventuali variazioni del programma proposto successive alla comunicazione di agevolabilità e in contrasto con i requisiti di ammissibilità previsti dal Decreto, ovvero determinanti il non superamento delle soglie minime di ammissibilità di cui all’allegato n. 5, determinano il rigetto della domanda di agevolazione. Sono altresì causa di rigetto le variazioni che comportano la riduzione del punteggio assegnato al criterio di cui all’articolo 3, comma 6, lettera a), "articolazione e solidità patrimoniale del Soggetto proponente", ovvero che determinino un punteggio pari a zero per l’indicatore "importo previsto del fondo patrimoniale comune ovvero del fondo consortile in rapporto all’importo del programma".

3. Il Ministero, verificata la completezza e correttezza della documentazione di cui al comma 1, nonché l’assenza delle cause di rigetto previste al comma 2, procede all’adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni e al suo invio al Beneficiario tramite PEC.

4. Il Beneficiario è tenuto alla sottoscrizione del provvedimento di concessione e al rinvio dello stesso al Ministero, entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 deve essere sottoscritto, con esclusivo riferimento all’impegno alla restituzione della sovvenzione concessa in solido con il fondo patrimoniale comune ovvero consortile, anche da ciascuna delle imprese costituenti il Beneficiario.

6. A fronte dell’eventuale integrazione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 3 del Decreto con risorse provenienti dalla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, i Beneficiari sono tenuti, sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dal Ministero, agli ulteriori obblighi di informazione e pubblicità in merito alla fonte finanziaria dell’agevolazione ottenuta, nonché agli ulteriori adempimenti in materia di controlli da parte dei vari organismi nazionali e comunitari competenti e di messa a disposizione di informazioni aggiuntive ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati.

 

Art. 5

Programmi e spese ammissibili

 

1. Nel periodo di realizzazione del programma, di durata non inferiore a 24 mesi e non superiore a 36 mesi dalla data di ricezione del decreto di concessione e la cui data di avvio deve essere successiva alla presentazione della domanda sulla base di quanto previsto all’articolo 5, comma 3, lettere c) e d), del Decreto, sono ammissibili alle agevolazioni le seguenti voci di spesa:

a) beni strumentali nuovi di fabbrica;

b) componenti hardware e software strettamente funzionali al programma;

c) personale tecnico dipendente del Beneficiario nonché personale tecnico dipendente delle imprese costituenti il Beneficiario, formalmente distaccato presso lo stesso e a condizione che svolga la propria attività presso le strutture del Beneficiario, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali. Detto personale deve essere adibito esclusivamente alle attività di ricerca e sviluppo oggetto del programma. Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alla retribuzione netta mensile risultante da busta paga. L’importo complessivo della presente voce di spesa non può superare nel suo complesso il 30 percento dell’importo del programma proposto;

d) consulenze tecnico-specialistiche e servizi equivalenti, limitatamente al 30 percento dell’importo complessivo del programma proposto;

e) canoni di locazione degli immobili destinati alla realizzazione del programma, anche laddove già nella disponibilità del Beneficiario al momento della presentazione della domanda;

f) oneri finanziari sui finanziamenti bancari concessi al Beneficiario, limitatamente al 10 percento dell’importo complessivo del programma proposto;

g) prestazioni di servizi inerenti alla realizzazione di prodotti editoriali finalizzati alla diffusione, presso le Istituzioni scolastiche autonome e gli altri soggetti di cui all’articolo 5, comma 3, lettera e), del Decreto, delle nuove tecnologie di fabbricazione e vendita digitale oggetto del programma ammesso alle agevolazioni;

h) opere murarie e assimilabili riferite alla o alle unità operative in cui è realizzato il programma, nel limite del 10 percento dell’importo complessivo del programma proposto.

2. Ai fini della valutazione di ammissibilità delle spese, è verificata la rispondenza delle stesse alle voci di costo di cui al comma 1 nonché alle finalità e ai contenuti del programma, e la congruità dei relativi importi, anche attraverso, laddove allegata all’istanza di ammissione alle agevolazioni, la verifica della documentazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g).

3. Le spese sono ammissibili alle agevolazioni a partire dalla data di presentazione della domanda di cui all’articolo 2 ovvero, qualora successiva, dalla data di acquisizione della soggettività giuridica per la Rete di imprese o di costituzione del consorzio avente attività esterna.

 

Art. 6

Modalità di erogazione

 

1. L’agevolazione è erogata dal Ministero sulla base delle richieste avanzate dal Beneficiario a fronte di titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma agevolato e di importo almeno pari al 25 percento dell’importo del programma ammesso, ad eccezione dell’ultima richiesta di erogazione che può essere di importo inferiore.

2. La prima richiesta di erogazione può essere presentata a partire dal giorno successivo alla data di restituzione al Ministero del decreto di concessione sottoscritto per accettazione; l’ultima richiesta di erogazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di completamento del programma.

3. Il Beneficiario può optare per una delle seguenti modalità di erogazione delle agevolazioni:

a) erogazione sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, previa estensione dell’applicabilità della Convenzione al Decreto;

b) erogazione sulla base di fatture di acquisto quietanzate, con eventuale richiesta di una prima quota a titolo di anticipazione.

4. La scelta della modalità di erogazione adottata è effettuata tramite apposita comunicazione al Ministero, da trasmettere contestualmente alla prima richiesta di erogazione delle agevolazioni.

Tale modalità di erogazione non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma, fatte salve le variazioni intervenute antecedentemente alla movimentazione del conto oggetto della suddetta comunicazione.

5. La quota parte di sovvenzione da restituire, in relazione alla quale le imprese costituenti il Beneficiario sono obbligate in solido con il fondo patrimoniale comune ovvero consortile, è rimborsata, senza interessi, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti con scadenza il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Il rimborso della sovvenzione, che può avvenire in un numero massimo di 10 quote, decorre dalla prima scadenza utile trascorsi 3 mesi dall’ultima erogazione.

6. Con successivo provvedimento a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero sono specificate le modalità di presentazione delle richieste di erogazione, la documentazione da accludere alle stesse, le verifiche effettuate dal Ministero, le variazioni al programma ammesso alle agevolazioni, la documentazione da produrre a seguito del completamento del programma agevolato e finalizzata ad attestarne la corretta realizzazione, il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di domanda ovvero le modifiche intervenute.

 

Art. 7

Oneri informativi

 

1. Ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell’allegato n. 9 è riportato l’elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal Decreto e dal presente provvedimento.

 

Allegato 1

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 2

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 3

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 4

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 5

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 6

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 7

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 8

 

(Testo dell’allegato)

 

 

Allegato 9

 

(Testo dell’allegato)