Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 maggio 2015, n. 9976

Tributi - Condono - Pagamento della sola prima rata - Perfezionamento del condono - Esclusione - Provvedimento di fermo ammnistrativo di beni registrati - Legittimità

 

Svolgimento del processo

 

La controversia concerne l’impugnazione di un provvedimento di fermo amministrativo di beni registrati conseguente al mancato pagamento di una cartella (tasse automobilistiche) rispetto alla quale il contribuente aveva chiesto la "definizione agevolata" ai sensi dell’art. 12, L. n. 289 del 2002, provvedendo tuttavia al pagamento della sola prima rata.

La Commissione adita accoglieva il ricorso, ritenendo sufficiente a legittimare la definizione della lite il solo pagamento della prima rata. La decisione era sostanzialmente confermata in appello, con la sentenza in epigrafe, la quale riteneva illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo in quanto non preceduto da un espresso atto di diniego di condono.

Avverso tale sentenza l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il concessionario deposita atto di costituzione "adesivo" alla posizione dell’amministrazione ricorrente. Il contribuente, invece, non si è costituito.

 

Motivazione

 

Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione contesta che sia sufficiente il pagamento della sola prima rata per perfezionare il condono previsto dall’art. 12, L. n. 289 del 2002 e che sia necessario un espresso provvedimento di diniego prima di procedere al fermo amministrativo di beni registrati.

Le censure sono fondate. Ha affermato questa Corte: «In tema di condono fiscale, l’art. 12 della legge n. 289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR (mentre nel caso di specie si tratta di tasse automobilistiche), nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono demenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del quantum, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale. L’efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto, mentre l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente» (Cass. n. 20746 del 2010; nello stesso senso, Cass. n. 24316 del 2010 e n. 104 del 2014).

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario del contribuente. L’affermazione dei principi enunciati in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.