Prassi - CONSIGLIO NAZIONALE DOTT COMM E ESP CON - Nota 15 maggio 2015, n. 36

Progetto per la costituzione delle scuole di alta formazione

 

1. Premessa

 

Al Progetto di seguito illustrato si dà impulso ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento dello professione di dottore commercialista e di esperto contabile), ove è previsto che il CNDCEC coordini e promuova l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale.

Nella redazione del documento si è fatto riferimento altresì ai basilari principi che, in tema di formazione professionale, sono sanciti dall'art. 8 del codice deontologico del CNDCEC. Quest'ultimo, al primo comma, pone in capo al professionista il dovere di mantenere la propria competenza e capacità professionale al livello richiesto per assicurare ai suoi clienti l'erogazione di prestazioni professionali qualitativamente elevate, secondo le disposizioni normative, nonché le prassi e le tecniche professionali correnti. La stessa norma specifica, al quinto comma, che l'adempimento degli obblighi di formazione professionale continua costituisce il requisito minimo richiesto al professionista per il mantenimento della sua competenza professionale, ma non lo esonera dalle ulteriori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi professionali assunti. Muovendo da tali premesse di carattere normativo e deontologico, il presente Progetto è finalizzato alla costituzione su tutto il territorio nazionale di Scuole di Alta Formazione per gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il coinvolgimento del CNDCEC, promotore dell'iniziativa, della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e di tutti gli Ordini territoriali.

L'esigenza di acquisire competenze specialistiche, unitamente alla necessità di investire in nuove aree dell'attività professionale, costituiscono i principali fattori propulsivi di questa iniziativa, che prevede il necessario coinvolgimento delle Università, degli Enti locali e degli altri soggetti istituzionali che operano sul territorio (Tribunale, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Le Scuole di Alta Formazione (di seguito anche: SAF), costituite su base regionale o interregionale, saranno riconosciute dal CNDCEC e avranno l'obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati al fine di creare nuove opportunità di lavoro per tutti i colleghi, migliorando, al contempo, la qualità delle prestazioni professionali offerte dagli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. La creazione delle SAF potrà consentire a tutti gli iscritti di accedere ai corsi di alta formazione a costi contenuti rispetto a quelli di mercato, assicurando comunque un livello qualitativo dell'offerta formativa tale da garantire non solo il mantenimento delle proprie competenze e capacità professionali, ma anche l'accrescimento delle stesse nelle aree in cui il professionista abbia deciso di "investire in conoscenza".

Non solo. È intenzione del CNDCEC intraprendere, neH;ambito di un più ampio progetto di revisione del d.lgs. 139/2005, il percorso per il riconoscimento a livello legislativo dei titoli di specializzazione, che consentiranno agli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili l'acquisizione del titolo di specializzazione all'esito di percorsi formativi specificamente disciplinati. In tal senso, l'iter legislativo e regolamentare dovrà contemplare la possibilità che le attestazioni rilasciate al professionista all'esito dei corsi di alta formazione organizzati dalle SAF possano essere equiparate ai titoli di specializzazione.

 

2. Individuazione degli Ordini e delle macro aree

 

Ai fini della realizzazione delle SAF, il CNDCEC ha individuato undici macro-aree territoriali, tenuto conto dei seguenti criteri:

- equa distribuzione sul territorio nazionale (nord - centro - sud);

- localizzazione geografica

e precisamente

1. Veneto - Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige

2. Piemonte - Valle d'Aosta

3. Lombardia

4. Emilia Romagna - Liguria

5. Toscana - Sardegna

6. Marche - Abruzzo - Umbria - Molise

7. Lazio

8. Campania

9. Puglia

10. Basilicata - Calabria

11. Sicilia

Nell'ambito delle predette macro-aree dovranno essere costituite un numero di scuole compreso tra undici e quattordici.

Ai fini del riconoscimento della SAF da parte del CNDCEC, è necessaria la massima partecipazione degli Ordini appartenenti alla macro-area.

 

3. Modalità di costituzione delle SAF

 

Per la costituzione delle SAF, il CNDCEC si avvarrà della collaborazione della FNC, degli Ordini territoriali e delle loro Fondazioni e/o Associazioni, ove esistenti.

Con riferimento alle modalità di costituzione delle SAF, dovranno essere utilizzate esclusivamente le forme giuridiche dell'associazione e/o della fondazione di cui al libro primo del codice civile. All'interno di ciascuna macro-area verrà costituita la SAF ovvero, ove già esistente, potrà essere individuata la struttura che offre le maggiori garanzie di funzionamento, purché modulata secondo le presenti indicazioni. Per ciascuna macro-area dovranno, inoltre, essere individuate una sede principale della Scuola e le sedi distaccate per lo svolgimento dei corsi di alta formazione.

 

4. Rapporti con le Università

 

Le SAF possono stipulare convenzioni con tutte le Università della macro-area di competenza per la collaborazione nell'organizzazione di corsi di alta formazione.

La collaborazione tra SAF e Università potrà avere ad oggetto l'apporto scientifico da parte di quest'ultima alle attività di alta formazione, nonché l'individuazione di nuove materie per lo svolgimento dei corsi (anche diverse da quelle relative alle attività professionali previste dall'art. 1 del d.lgs. 139/2005), o ancora la disponibilità delle aule universitarie per le attività di docenza.

Più in generale, potrà essere oggetto di convenzione qualsiasi forma di collaborazione finalizzata alla crescita delle competenze dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

 

5. Finanziamento delle SAF

 

Le SAF dovranno essere dotate di risorse economiche tali da garantire un'offerta adeguata e completa nel comparto dell'alta formazione a costi contenuti per gli iscritti.

Per i primi due anni di start up il CNDCEC finanzierà la nascita delle Scuole nelle macro-aree territoriali individuate al par. 2 con un contributo pari a 840.000 euro annui, da ripartire in misura uguale sulle SAF. Il contributo sarà erogato alle associazioni/fondazioni presso le quali verranno istituite le SAF, con modalità che verranno successivamente stabilite dal CNDCEC e, in ogni caso, previa approvazione di un budget da parte di quest'ultimo e sulla scorta delle informazioni ricevute in merito allo stato di avanzamento dei singoli progetti.

Il CNDCEC potrà continuare a finanziare l'iniziativa con propri contributi anche decorso il biennio di startup, seppure riservandosi di determinarli in misura diversa.

Le attività formative saranno finanziate anche attraverso la riscossione di un contributo di iscrizione ai corsi, destinato esclusivamente alla copertura delle spese organizzative, atteso il carattere non lucrativo delle SAF. In tal senso, il costo di iscrizione a ciascun corso dovrà essere sensibilmente al di sotto della media del mercato. Una volta definiti i percorsi formativi, per ogni singolo corso dovrà essere elaborato un prospetto economico per la previsione dei costi standardizzati a livello nazionale. Gli Ordini territoriali potranno sostenere l'attività delle SAF anche mettendo a disposizione personale, locali e altre risorse.

Il CNDCEC e la FNC promuoveranno la stipula di convenzioni con enti pubblici per il finanziamento delle attività delle SAF.

 

6. Struttura organizzativa

 

Con riferimento alla struttura organizzativa, all'interno della SAF dovranno essere previsti i seguenti organi:

1. Comitato scientifico della macro-area presso cui è costituita la SAF, al quale partecipano un rappresentante della fondazione/associazione presso cui è costituita la SAF, un rappresentante per ciascun ordine territoriale, rappresentanti delle Università presenti sul territorio, altri rappresentanti (agenzia delle entrate/tribunale/ente locale ecc.). Il Comitato scientifico nomina al suo interno un coordinatore e un segretario;

2. Comitato esecutivo, costituito da cinque rappresentanti del Comitato scientifico, tra cui il coordinatore e il rappresentante della fondazione/associazione.

La partecipazione ai suddetti organi deve intendersi a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese secondo criteri da definirsi con apposito regolamento.

Nell'ipotesi di SAF fondata su struttura preesistente, occorrerà procedere a modificare lo statuto vigente al fine di adeguarlo alle presenti indicazioni.

 

7. Coordinamento tra SAF e CNDCEC

In fase di avvio del Progetto è istituito il "Coordinamento permanente SAF", a cui partecipano: un rappresentante per ciascuna macro-area/SAF;

- il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in carica;

- due componenti del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in carica

- due rappresentanti della Fondazione Nazionale Commercialisti espressi dal CdA in carica. Il Coordinamento resta in carica per la durata del mandato del CNDCEC.

La presidenza del Coordinamento spetta al Presidente del CNDCEC, in assenza del quale la presidenza verrà assunta da uno dei due componenti del CNDCEC.

La partecipazione al Coordinamento deve intendersi a titolo gratuito e senza il rimborso delle spese da parte del CNDCEC.

In fase di stortup il Coordinamento svolge le seguenti funzioni:

- coordina la nascita delle SAF sul territorio in sinergia con i consiglieri territoriali di riferimento del CNDCEC;

- valuta gli stati di avanzamento dei singoli progetti, esprimendo parere al CNDCEC ai fini dell'erogazione del contributo;

- promuove i rapporti di collaborazione con le Università ai fini della stipula successiva delle convenzioni con le SAF.

Dopo la costituzione delle SAF, il Coordinamento:

- redige un regolamento di funzionamento interno;

- predispone annualmente un progetto formativo dettagliato suddiviso per materie; vigila sull'organizzazione e sul corretto funzionamento delle SAF, nonché sulla qualità dell'offerta formativa

- relaziona semestralmente al CNDCEC sull'attività svolta.

Di volta in volta - e a seconda delle esigenze - per lo svolgimento delle funzioni sopra elencate il Coordinamento potrà avvalersi della partecipazione di uno o più docenti universitari (per materie di competenza).

Con cadenza annuale il Coordinamento, in collaborazione con il CNDCEC e la FNC, organizzerà una Conferenza delle SAF dedicata ai temi della formazione, anche con riferimento alla didattica e ai metodi di insegnamento.

 

8. Competenze delle SAF

 

Per quanto concerne le competenze, è compito delle SAF organizzare le attività formative, anche in collaborazione con altri enti, assicurando la qualità dell'offerta formativa sotto il profilo dello sviluppo specialistico delle conoscenze nell'ambito delle attività professionali previste dall'art. 1 del d.lgs. 139/2005.

Le SAF potranno individuare i docenti tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, altri professionisti, docenti universitari, magistrati e altri esperti nelle materie oggetto delle attività formative.

Al fine di garantire una maggiore fruibilità dell'offerta formativa, in sede di organizzazione dei corsi le SAF potranno prevedere modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

Per ciascun percorso formativo potranno essere stipulate apposite convenzioni tra SAF ed enti pubblici, che prevedano il coinvolgimento di questi ultimi anche nella fase organizzativa delle attività, purché nel rispetto di quanto previsto nel presente Progetto.

 

9. Accreditamento delle SAF

 

Il CNDCEC accredita i percorsi formativi attuati dalle SAF e rilascia gli attestati di partecipazione secondo le modalità previste in un regolamento da emanarsi entro il 10 settembre 2015.

Sul sito web istituzionale del CNDCEC sarà pubblicato l'elenco degli iscritti - suddivisi per area geografica e di specializzazione - che avranno conseguito l'attestato di partecipazione ai corsi SAF.

 

10. Riconoscimento delle specializzazioni

 

Allo stato attuale il riconoscimento dei titoli di specializzazione non è possibile, essendo a tal fine necessaria una modifica dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile di cui al d.lgs. 139/2005. Ciò in quanto il DPR 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, co. 5, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla I. 14 settembre 2011, n. 148) dispone espressamente che "la formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge" (art. 2, co. 2).

Di qui la necessità di procedere ad una revisione dell'ordinamento professionale, all'interno del quale si rende necessario l'inserimento di una norma che preveda la possibilità, anche per gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di indicare il titolo di specializzazione, secondo modalità da definirsi con un regolamento la cui emanazione sarà rimessa al Ministero della giustizia, previo parere del CNDCEC. La norma dovrà prevedere che il titolo di specializzazione sia conseguito all'esito di un percorso formativo la cui struttura dovrà essere determinata anche tenendo debitamente conto dell'attività a quel momento già svolta dalle SAF, ai fini dell'equiparazione successiva dei titoli conseguiti. Il titolo potrà essere conseguito altresì per comprovata esperienza maturata nel settore oggetto di specializzazione, secondo criteri da stabilirsi nella disposizione che novellerà il d.lgs. 139/2005 e nel relativo regolamento di attuazione.

A modifica avvenuta, la frequentazione dei percorsi formativi organizzati dalle SAF costituite sulla base del presente Progetto darà diritto all'acquisizione del titolo di specializzazione.

Le attività di alta formazione svolte dai professionisti antecedentemente al riconoscimento dei titoli di specializzazione presso una delle suddette SAF dovranno essere equiparate a quelle che consentiranno l'acquisizione dei titoli di specializzazione.