Prassi - MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - Circolare 13 maggio 2015, n. 2

Disposizioni operative relative al trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 2015). Disposizioni in materia di iscrizione di imprese che effettuano trasporto di merci al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) e di gestione dello stesso

A. La base normativa del trasferimento delle competenze in materia di tenuta degli Albi degli autotrasportatori.

 

L’articolo 1, comma 94 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha disposto che le funzioni relative alla tenuta ed alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi siano svolte dagli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, vale a dire gli Uffici Motorizzazione Civile (UMC), nonché le Sezioni a questi afferenti, nel rispettivo ambito territoriale di competenza.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) datato 8 gennaio 2015 è stata data attuazione a tale disposizione.

L’iter che ha portato all’emanazione del menzionato DPCM ha richiesto tempi di perfezionamento più lunghi del previsto, per cui, a prescindere dalla formulazione dell’art. 1 del DPCM, il medesimo trova applicazione a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, intervenuta il 4 maggio 2015. (G.U. n. 101).

Il trasferimento di funzioni in questione, considerato che la competenza, sulla scorta della previgente normativa, era in capo a oltre cento Amministrazioni pubbliche differenti dotate di autonomia, rende necessario, a fini di uniformità dell’azione amministrativa sul territorio nazionale, impartire prime istruzioni operative, utili per l’avvio della relativa attività degli Uffici periferici, cogliendo anche l’occasione per fornire ulteriori disposizioni in merito all’iscrizione al REN, in quanto strettamente connesse alla problematica generale qui trattata.

Giova ricordare che il DPCM menzionato, all’art. 1, comma 2, attribuisce alla Direzione generale per il TSI il compito di dettare opportune disposizioni attuative. Quando necessario, le stesse disposizioni o chiarimenti potranno, ovviamente, anche essere emanati con firma superiore.

 

B. Disciplina transitoria per il completamento dei procedimenti delle amministrazioni provinciali.

 

Per esigenze oggettive connesse alla necessità di completamento delle istruttorie dei procedimenti avviati entro il giorno anteriore alla pubblicazione del DPCM dalle predette Amministrazioni provinciali è stato necessario concordare un ambito temporale di "regime transitorio" strettamente necessario e congrue modalità di gestione delle pratiche pendenti.

A tal fine, in data 23 aprile 2015, nell'ambito della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, è stato raggiunto un accordo, concernente alcuni aspetti operativi legati al suddetto trasferimento di funzioni. Il testo della citata intesa potrà essere, fra l’altro, consultato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Gli Uffici delle Province e delle Città metropolitane, territorialmente competenti sulla scorta della precedente normativa, per un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del citato DPCM, provvedono, nel rispetto dei tempi procedimentali stabiliti dall’Amministrazione di appartenenza, a completare le istruttorie, relative ai procedimenti d’ufficio o su istanza di parte avviati fino al giorno precedente la pubblicazione.

Il completamento dell’istruttoria di cui al punto 2, lett. a) dell’Accordo sancito nella Conferenza predetta comporta che le Province ricevono anche gli atti integrativi dei procedimenti da esse avviati, onde concludere adeguatamente le istruttorie in ossequio ai principi, fra l’altro, di buona amministrazione e di continuità dell’azione amministrativa a favore dell’utenza.

Ovviamente, a decorrere da tale data di pubblicazione gli Uffici delle Province non possono più iscrivere imprese all’Albo degli autotrasportatori.

Saranno gli Uffici Motorizzazione civile o le loro Sezioni, competenti per territorio, a ricevere dagli Uffici delle Province gli atti istruttori, completi di tutti i dati e le informazioni..

L’organo preposto a ciascun UMC, procederà all’emanazione del provvedimento in questione, sulla scorta dell'istruttoria curata dall’Ufficio dell’Amministrazione provinciale, previa semplice verifica di correttezza formale dell’istruttoria stessa e logicità giuridico - sostanziale degli argomenti esposti nella relazione e nello schema di provvedimento proposto, il tutto in coerenza con la documentazione connessa.

Trascorsi sei mesi dalla pubblicazione del DPCM, le Province e le Città metropolitane, ove non già fatto, procederanno alla consegna dei fascicoli, relativi agli Albi provinciali degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, ai corrispondenti UMC o alla loro Sezioni, assicurando, comunque, nel frattempo, ogni collaborazione reciproca che si dovesse rendere opportuna.

Inoltre, gli Uffici periferici della Motorizzazione civile, siano UMC o loro Sezioni, quando necessario, nell’ambito dei procedimenti relativi all’accesso alla professione, provvederanno in merito all’inserimento dei dati riguardanti gli attestati di idoneità professionale per la direzione, in qualità di gestore dei trasporti, dell’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi che non risultino registrati nella sezione "gestore dei trasporti" del REN, rilasciati anteriormente alla data di operatività della procedura informatica (27.7.2012) i cui estremi/documenti saranno fomiti dalla Provincia o dalla Città metropolitana che li detiene, ove non già contenuti nei fascicoli trasmessi, o dall’interessato, anche mediante autocertificazione.

 

C. Disposizioni operative relative al trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle Province agli Uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

Le imprese che intendono esercitare trasporto di merci su strada devono, in primo luogo, iscriversi all’Albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, tenuto presso l’Ufficio periferico della Motorizzazione civile competente per territorio rispetto alla sede principale dell’impresa, presentando apposita istanza, utilizzando i moduli specificamente elaborati, allegati alla presente circolare, differenziati in base alla tipologia di attività, nonché la documentazione indicata.

Gli UMC e le loro sezioni, pertanto, in applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. a) del DPCM 8.1.2005 provvedono a ricevere e istruire le domande delle imprese per l'iscrizione all'Albo e decidono sul loro accoglimento, ove il richiedente vanti i requisiti e ne sussistano le condizioni.

L’istruttoria delle domande di iscrizione all’Albo sarà svolta sotto il profilo operativo, ove questo risulti necessario per il buon andamento dell’azione amministrativa, attraverso la più efficace strutturazione organizzativa individuata a livello di singola Direzione generale territoriale.

L’istruttoria in questione sarà portata avanti senza che sia sottoposta, quando saranno costituiti, al parere del Comitato interprovinciale di cui all’art. 3 del predetto DPCM.

Infatti, nonostante l’art. 3, comma 4, lett. a), menzioni, fra l’altro, l’istruttoria delle domande delle imprese per l’iscrizione all'Albo e determinazione sul loro accoglimento, va ricordato che ai Comitati interprovinciali sono attribuite funzioni meramente consultive, con possibilità, ove richiesti, di esprime pareri, che hanno natura non obbligatoria nell’acquisizione, né vincolante nei contenuti.

Agli stessi, quindi, non debbono essere portate per la valutazione le singole pratiche, ma, posto che hanno "funzioni consultive e di studio nelle materie" di cui al decreto, potrà essere richiesto dal l’Amministrazione attiva, per la menzionata voce di cui all’art. 3, comma 4, lett. a), eventuale parere sulla "materia", ove emergano da una specifica pratica profili particolari che possano assumere interesse a carattere più ampio e fatta salva ogni possibile richiesta avanzata agli Uffici centrali del Ministero, ove la questione possa rivestire carattere di interesse generale.

Ovviamente, allo stato delle cose, la costituzione dei medesimi Comitati appare inquadrarsi più opportunamente nella successiva fase di funzionamento integrale "a regime" del sistema delle nuove competenze, laddove nel corso della vigenza del periodo transitorio sembra più congruo concentrare l’azione amministrativa sul duplice fronte dell’avvio dell’attività propria degli UMC e delle loro Sezioni nella materia e dell’emanazione dei provvedimenti pedissequi all’istruttoria dei procedimenti pendenti presso le province.

Considerato che la nuova normativa ha operato solamente l’attribuzione agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile, nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le funzioni già a suo tempo trasferite alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell’articolo 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di tenuta degli Albi provinciali, ne consegue che i soggetti che intendono iscriversi all’Albo potranno presentare le domande per l’adozione dei medesimi provvedimenti già di competenza delle Province e in relazione alla tipologia di iscrizione che intendono conseguire.

Peraltro, seppure non richiamati nella presente, tutti gli adempimenti attinenti alle funzioni trasferite, previsti dalle disposizioni vigenti o precisati in precedenti circolari, già curati dagli Uffici delle Amministrazioni delle Province saranno posti in essere dagli UMC secondo le migliori opzioni organizzative adottate come sopra accennato.

Gli UMC, d’altro canto, ai fini del procedimento di iscrizione all’Albo, dovranno valutare la sussistenza, in capo all’impresa richiedente e/o ai soggetti la cui valutazione è determinante, dei requisiti di onorabilità, idoneità professionale e idoneità finanziaria, salvo per quanto riguarda le imprese che intendono operare con veicoli fino a 1,5 t. di massa, per le quali, come noto, è richiesto il possesso del solo requisito dell’onorabilità.

I moduli acclusi sono stati elaborati, fra l’altro, facendo ricorso a confronti con la modulistica svariata in uso presso diverse amministrazioni provinciali, tendo conto, quindi, dell’esperienza amministrativa maturata su tale aspetto da tali Enti, con l’obiettivo, al momento, di uniformare al meglio possibile a livello generale i principali facsimile da utilizzare, fermo rimanendo che ulteriori riflessioni saranno fatte in futuro su questa problematica. I moduli, in ogni caso, saranno disponibili in formato word sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it), per agevolare la loro estrazione e compilazione.

Per quanto riguarda, in dettaglio, i facsimile da utilizzare e la documentazione da produrre, si deve fare riferimento all’elencazione seguente:

 

1. esercizio dell'attività con uno o più veicoli aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 t.

Allegato 1 - Domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori

Allegato 2a - Elenco dei soggetti tenuti al possesso del requisito di onorabilità

Allegato 2b - Dichiarazioni sostitutive relative al possesso del requisito di onorabilità (una per ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato 2a)

Allegato 3a - Elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia

Allegato 3b - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (una per ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato 3a).

 

2. esercizio dell'attività con uno o più veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t.

Allegato 1 - Domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori

Allegato 2a - Elenco dei soggetti tenuti al possesso del requisito di onorabilità

Allegato 2b - Dichiarazioni sostitutive relative al possesso del requisito di onorabilità (una per ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato 2a)

Allegato 3a - Elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia

Allegato 3b - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (una per ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato 3a)

Allegato 4 - Dichiarazione del gestore dei trasporti

- Idoneità finanziaria — produrre certificazione del revisore contabile oppure attestazione polizza di assicurazione professionale oppure attestazione rilasciata da una banca, da compagnie di assicurazione o da intermediari finanziari, autorizzati e iscritti nei relativi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria o assicurativa.

 

3. esercizio dell'attività con uno o più veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Allegato 1 - Domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori

Allegato 2a - Elenco dei soggetti tenuti al possesso del requisito di onorabilità

Allegato 2b - Dichiarazioni sostitutive relative al possesso del requisito di onorabilità (una per ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato 2a)

Allegato 3a - Elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia

Allegato 3b - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (una per ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato 3a)

Allegato 4 - Dichiarazione del gestore dei trasporti

- Idoneità finanziaria - produrre certificazione del revisore contabile oppure attestazione polizza di assicurazione professionale oppure attestazione rilasciata da una banca, da compagnie di assicurazione o da intermediari finanziari, autorizzati e iscritti nei relativi albi, sotto forma di garanzia fideiussoria o assicurativa.

 

4. sezione speciale cooperative / consorzi

Allegato 1coop/cons - Domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori

Allegato 2a - Elenco dei soggetti tenuti al possesso del requisito di onorabilità

Allegato 2b - Dichiarazioni sostitutive relative al possesso del requisito di onorabilità (una per ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato 2a)

Allegato 3a - Elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia

Allegato 3b - Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (una per ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato 3a)

Allegato 4 - Dichiarazione del gestore dei trasporti

Allegato 5 - Dichiarazione relativa alle imprese costituenti la cooperati va/consorzio

In caso di necessità di procedere a variazioni sulla situazione delle imprese iscritte all’Albo o altro, al momento, potranno essere utilizzati, in quanto possibile, per le parti fruibili, i moduli annessi alla presente circolare.

Si precisa che, per quanto riguarda la dimostrazione del requisito dell’onorabilità, il nominativo del gestore dei trasporti va inserito nell’Allegato 2a, mentre la relativa dichiarazione va presentata compilando l’Allegato 2b.

Rispetto, invece, alla verifica preventiva obbligatoria antimafia, la qualifica di "direttore tecnico", riportata nell'articolo 85 della Decreto legislativo n. 159/2011 (Codice antimafia), corrisponde, almeno, a quella di "gestore dei trasporti", non escludendo, tuttavia, la possibilità che un’impresa disponga nel proprio organico anche di un altro soggetto, cui sono attribuite le funzioni di "direttore tecnico"; in tal caso anche quest’ultimo è soggetto a verifica antimafia.

Riguardo alla medesima, le verifiche sono effettuate tramite accesso alla Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (SI.CE.ANT.), previo ottenimento delle relative credenziali.

Sempre che non vi sia comunicazione antimafia immediata il Prefetto rilascia la predetta comunicazione entro 30 giorni. Decorso tale termine le Amministrazioni procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione (art. 88, comma 4-bis, Codice antimafia). In caso di problemi di natura tecnica relativi alla connessione con il sistema SI.CE.ANT. si dovrà procedere a richiedere via PEC alle competenti Prefetture la predetta comunicazione antimafia. Ovviamente, si dovrà procedere alla revoca del provvedimento adottato ove la comunicazione prefettizia successiva attesti la sussistenza di un‘interdirti va (cfr.: circolare DGTSI, n. 1/2015, del 10.3.2015).

Fermo quanto sopra, l’Ufficio periferico, a fine di riscontro/controllo di legge, potrà richiedere, se del caso, copia della documentazione, relativa alle dichiarazioni contenute nella domanda di richiesta di iscrizione, fatta salva l’acquisizione d’ufficio dei dati nei casi previsti dalla legge.

L’UMC, conclusa l’istruttoria, adotta il provvedimento motivato e, se l’esito è stato positivo iscrive l’impresa all’Albo degli auto trasportatori, dandone comunicazione, senza indugio, al soggetto richiedente considerato che lo stesso, ove abbia fatto richiesta di operare esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t., potrà operare di conseguenza, viceversa, ove debba esercitare con veicoli di massa superiore possa presentare domanda per l’autorizzazione all’esercizio della professione con iscrizione al Registro Elettronico Nazionale, come precisato al successivo punto di cui alla lettera D.

Si rammenta che per l’iscrizione all’Albo è previsto il pagamento della relativa tassa di concessione governativa, di cui deve essere prodotta la prova all’Ufficio procedente, per l’importo, attualmente vigente, pari a € 168,00.

Tenuto conto che, in conformità con il principio di semplificazione dell’azione amministrativa, sono stati elaborati schemi di istanza basati fondamentalmente sugli istituti dell’autocertificazione e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, si ricorda che sensi dell’art. 71 DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Al fine di adempiere a tale disposto, per agevolare un più celere flusso dell’attività amministrativa, si deve procedere a controlli anche successivi.

Come noto, qualora siano rilevati, in sede di controllo, elementi di falsità o di mendacio nelle dichiarazioni rese, in conformità all’obbligo che ricade sui pubblici ufficiali, si dovrà inoltrare immediatamente la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.

Fermo restando tale adempimento relativo all’aspetto penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante, ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Sul punto si precisa che l’effetto in questione non può che essere riferito allo specifico provvedimento di concessione del beneficio adottato sulla scorta di tale dichiarazione non veritiera cui la medesima era strettamente funzionale.

 

D. Disposizioni in materia di iscrizione delle imprese che effettuano trasporto di merci al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN) e di gestione dello stesso

 

Fermo restando quanto già disposto in materia di iscrizione al REN e di modalità per la dimostrazione del possesso del requisito dello stabilimento, ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada, dopo aver ottenuto l’iscrizione all’Albo degli auto trasportatori (ed essere, quindi, in regola con i primi tre requisiti dell’accesso alla professione), le imprese che intendono esercitare l’attività di trasporto merci con veicoli o complessi veicolari con massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, devono presentare, agli Uffici periferici della Motorizzazione civile territorialmente competenti sulla base della sede legale dell’impresa, domanda di autorizzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1071/2009 e dell’art. 9 del decreto dei Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del 25.11.2011, utilizzando il modulo attualmente in uso.

Ricevuta la domanda, l’Ufficio competente provvede ad avviare l’istruttoria e ad iscrivere l’impresa richiedente al REN, con lo status di (autorizzazione) "preliminare", comunicandolo alla stessa.

Sulla scorta di tale iscrizione "preliminare" l’impresa potrà immatricolare o mettere in circolazione veicoli, che è condizione necessaria per trasformare l’autorizzazione in "attiva", nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso al mercato.

Al completamento dell’istruttoria per l’autorizzazione all’esercizio della professione nel rispetto dei tempi e modalità procedimentali previsti dalla disciplina vigente, lo status dell’impresa sul REN sarà modificato in quello di ’’attiva", che consente l’esercizio effettivo della professione, in caso di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione, o di "cancellata" in caso contrario.

Il provvedimento adottato in esito al procedimento avviato sulla domanda dell’impresa richiedente dovrà essere prontamente comunicato alla medesima.

In proposito giova ricordare che l’utilità finale perseguita dall’aspirante impresa è il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore di cose, cui si perviene attraverso il primo sub - procedimento rappresentato dall’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori e il successivo sub -procedimento, attivato parimenti dal soggetto interessato, di richiesta del provvedimento di iscrizione al REN/autorizzazione all’esercizio della professione.

L’art. 11, par. 3, del regolamento 1071/2009, dispone che il termine per l’istruzione di una domanda di autorizzazione da parte dell’autorità competente non supera i tre mesi dalla data in cui l’autorità competente riceve tutti i documenti necessari per valutare la domanda, ma che l’autorità competente può prorogare detto termine di un ulteriore mese in casi debitamente giustificati.

Quale prima delibazione della questione e con riserva di più approfondita riflessione sul punto, si osserva che la condizione risultante dal trasferimento delle competenze per la tenuta degli Albi agli Uffici periferici della Motorizzazione Civile, senza il contemporaneo trasferimento del personale o la dotazione equivalente delle risorse umane necessarie, nonché finanziarie adeguate, rende le complessive procedure per pervenire all’iscrizione all’Albo e al REN/autorizzazione all’accesso alla professione per il trasporto di merci, un onere non indifferente per tali Uffici, già in sofferenza per le molteplici attività cui devono far fronte e può, a buona ragione, essere ritenuto un più che giustificato motivo oggettivo che impone la proroga "a carattere generale" del termine di riferimento per la conclusione della procedura complessiva fino ai quattro mesi suddetti. Si sottolinea, in particolare, che la decorrenza iniziale, ai sensi del citato regolamento, si computa dal ricevimento di tutti i documenti necessari alla valutazione della domanda. Trovano anche applicazione eventuali casi di sospensione della decorrenza del termine, secondo i principi generali del procedimento amministrativo.

Con riferimento alla questione della segnalazione dell’inizio di attività al Registro delle imprese istituito presso la CCIAA, ai sensi dell’art. 9, comma 9, del Decreto CD 25.11.2011, l’Ufficio, a seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione all’accesso alla professione e della messa in circolazione del veicolo l’impresa interessata, documentando tale fatto, provvederà a segnalare tale inizio alla relativa Camera di commercio.

Si coglie l’occasione per far seguito a quanto già disposto con lettera circolare prot. n. 21765 del 3 novembre 2014 e si sollecitano gli Uffici competenti a provvedere alla verifica delle posizioni sul REN delle imprese che effettuano trasporto di merci che risultano ancora con lo status di "provvisoria" o "da autorizzare", al fine di definirne la condizione rispetto all’autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada.

Si ricorda, inoltre, la necessità di verificare le posizioni delle imprese cancellate dall’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, le quali, ove risultassero ancora presenti sul REN con lo status di "attiva", "provvisoria" o "da autorizzare", debbono essere cancellate anche dal Registro.

 

E. Istruzioni sulle procedure informatiche.

 

Ai fini dell’iscrizione delle imprese all’Albo gli impiegati degli Uffici periferici della Motorizzazione Civile accedono alle procedure informatiche in conformità alle specifiche illustrate negli appositi Manuali, già disponibili on - line per gli Uffici motorizzazione, così come per le iscrizioni al REN.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, anche in relazione ad eventuali osservazioni che dovessero pervenire dagli uffici periferici, che rendano opportuni chiarimenti integrativi.

 

Allegato 1

Domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori

 

Allegato 1coop/cons

Domanda di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori

 

Allegato 2a

Elenco dei soggetti tenuti al possesso del requisito di onorabilità

 

Allegato 2b

Dichiarazioni sostitutive relative al possesso del requisito di onorabilità (una per ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato 2a)

 

Allegato 3a

Elenco dei soggetti da sottoporre a verifica antimafia

 

Allegato 3b

Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (una per ciascuno dei soggetti indicati nell’Allegato 3a)

 

Allegato 4

Dichiarazione del gestore dei trasporti

 

Allegato 5

Dichiarazione relativa alle imprese costituenti la cooperati a/consorzio