Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 20 marzo 2015

Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020

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(*) Decreto abrogato dall’art. 31, comma 1, lett. c), D.M. 7 giugno 2018, a decorrere dall’anno di domanda 2018.

Art. 1

Agricoltore in attività e cessione di aziende

 

1. Ai fini della richiesta di accesso agli schemi di aiuto di cui agli articoli 16, 19, 29, 31, 33 e 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e all'art. 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato con le modalità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 ed all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015.

2. All'art. 9 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di cessione totale dell'azienda con contratto di affitto o di cessione parziale dell'azienda, la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cedente.

2-ter. In caso di cessione totale dell'azienda per compravendita la domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto è presentata dal cessionario. In tal caso va accertata la presenza di apposita autorizzazione da parte del cedente.

2-quater. Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 e dell'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 641/2014 i commi 2-bis e 2-ter sono applicati anche in deroga a precedenti accordi tra i contraenti.».

3. In caso di morte dell'agricoltore avente diritto alla prima assegnazione dei diritti al pagamento di base, avvenuta successivamente alla data di presentazione della domanda unica 2014 e fino alla data di presentazione della domanda di prima assegnazione dei diritti all'aiuto, gli eredi hanno la facoltà di esigere a proprio nome il numero e il valore dei diritti all'aiuto alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine. Nel caso in cui gli eredi non possiedano il requisito di agricoltore in attività previsto all'art. 3 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 e all'art. 1 del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, tali diritti all'aiuto possono essere comunque trasferiti mediante clausola contrattuale ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 639/2014 entro il termine per la presentazione della domanda unica 2015 ovvero assegnati e trasferiti prima della presentazione della domanda unica nell'anno successivo.

 

Art. 2

Riserva nazionale

 

1. Sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro.

2. Ai fini dell'art. 17, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in proprietà o in affitto l'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica.

3. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 11, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 è consentito una sola volta. La richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera a) esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 11, lettera b), e viceversa.

4. E' consentito il ricorso alle fattispecie di cui al comma 3 una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come una persona fisica e una richiesta di accesso in qualità di rappresentante di una persona giuridica dedita all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso.

5. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 1307/2013 e dell'art. 17, comma 1, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015, è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per tali superfici non si applica il limite minimo di cui al comma 1.

6. L'accesso alla riserva nazionale ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 17, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 26 febbraio 2015 è consentito una sola volta per la medesima superficie; la richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera a), non esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di cui all'art. 30, paragrafo 7, lettera b), e viceversa.

 

Art. 3

Prati Permanenti

 

1. E' istituito nel SIAN il registro nazionale dei prati permanenti di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

 

Art. 4

Premi per animali

 

1. Il periodo di riferimento per l'applicazione delle misure previste dagli articoli 20, 21 e 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014 coincide con l'anno solare. (1)

2. Ai fini dell'ammissibilità degli aiuti previsti dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, sono inclusi i capi iscritti nei Libri genealogici o nel Registro anagrafico delle razze bovine nell'anno di riferimento, a partire dalla data di iscrizione. (1)

3. Ciascun capo ovicaprino può essere oggetto di una sola domanda di aiuto ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014. (1)

4. Le razze ammissibili per ciascuna delle misure previste dagli articoli 20 e 21, commi 1, 2 e 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 sono disponibili nella Banca dati nazionale (BDN). Per la sola campagna 2015 l'elenco delle razze ammissibili è riportato nell'Allegato I. (1)

5. L'aiuto per le vacche nutrici a duplice attitudine nell'ambito delle misure di cui all'art. 21 commi 1, 2 e 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 è richiedibile esclusivamente nel caso in cui il capo non sia stato sottoposto all'applicazione di controlli funzionali latte. (1)

6. Allo scopo di consentire la finalizzazione dei controlli obbligatori, i singoli capi di cui al comma 2, 3 e 4 sono individuati dal richiedente e comunicati all'Organismo pagatore competente, successivamente alla presentazione della domanda unica. (2)

7. Con riferimento ai premi per il settore ovi-caprino di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, alle misure dello sviluppo rurale relative al regolamento n. 1305/2013 e all'applicazione della transizione tra le due programmazioni del FEASR, la registrazione individuale si intende completata successivamente all'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN). (1)

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(1) Comma abrogato dall’art. 10, comma 1, D.M. 11 ottobre 2016, a decorrere dall’anno di domanda 2017.

(2) Comma abrogato dall’art. 10, comma 2, D.M. 11 ottobre 2016, a decorrere dall’anno di domanda 2016.

Art. 5 (1)

Misura premi per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione e al settore olio d'oliva

 

1. Nel caso di richiedenti associati ad una organizzazione di produttori, i contratti di cui all'art. 26, comma 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 devono essere informatizzati a cura dell'Organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

2. Per «sistemi di qualità» di cui all'art. 27, comma 6, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014, si intendono i disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

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(1) Articolo abrogato dall’art. 10, comma 1, D.M. 11 ottobre 2016, a decorrere dall’anno di domanda 2017.

Art. 6

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

 

1. Qualora il rispetto degli obblighi relativi alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al capo II del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 non consenta il mantenimento dell'impegno assunto ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, tale impegno si intende comunque soddisfatto.

2. L'allegato II al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 febbraio 2015 è sostituito dall'allegato II al presente decreto.

 

Art. 7

Domanda unificata

 

1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sentiti gli organismi pagatori, in applicazione dell'art. 8, comma 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, definisce il modello della domanda entro il 31 ottobre 2015.

 

Art. 8

Regime per i piccoli agricoltori

 

1. Ai sensi dell'art. 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 809/2014, al fine di introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto, successivamente all'adesione al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del decreto ministeriale 18 novembre 2014, la validazione del fascicolo aziendale costituisce conferma della richiesta iniziale per l'ottenimento dell'aiuto.

2. La procedura di cui al comma 1 diviene efficace a seguito dell'acquisizione del parere della Commissione europea o della modifica del regolamento UE n. 809/2014 della Commissione europea.

 

Art. 9

Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura

 

1. Al fine di favorire la transizione alle nuove norme di gestione del fascicolo aziendale, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, per i controlli avviati nel corso dell'annualità 2013 e finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni, si osservano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006-2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati.

3. Qualora almeno uno degli aventi diritto manifesti espressamente l'assenza di opposizione, dichiarando di agire in nome e per conto anche degli altri aventi diritto, il procedimento di cui al comma 2 si intende concluso.

4. Qualora almeno uno degli aventi diritto abbia già espresso formalmente il proprio dissenso nell'ambito delle verifiche condotte da Organismi di controllo, non si fa luogo all'applicazione della procedura di cui ai commi precedenti. Del pari non si fa luogo all'applicazione di tale procedura ove i controlli di cui al comma 1 abbiano già accertato l'assenza di indebite richieste od erogazioni di premi a superficie. La mancata opposizione nei termini da parte degli aventi diritto non vale comunque al fine della costituzione di diritti di godimento sui terreni oggetto della comunicazione.

5. Ove nell'ambito dei controlli di cui al comma 1 si accertino irregolarità sui titoli di conduzione che conseguono ad occupazioni abusive o illegittime, alle domande di aiuto di cui trattasi si applicano le disposizioni previste dalla normativa europea in caso di dichiarazione eccessiva di superficie. Tali fattispecie non integrano invece le condizioni per l'applicazione degli articoli regolamentari relativi alla creazione di condizioni artificiose per l'ottenimento degli aiuti.

6. L'Organismo pagatore può, nel rispetto della normativa nazionale e europea, scegliere forme alternative di comunicazione a quelle previste nei precedenti commi.

7. Le superfici dichiarate come pascolate da terzi nella domanda unica 2014 non sono considerate ai fini del percepimento degli aiuti di cui al regime di pagamento unico del regolamento (CE) n. 73/2009 per la medesima campagna e non si applicano le riduzioni ed esclusioni previste dagli articoli 58 e 60 del regolamento (CE) n. 1122/2009. L'importo degli aiuti riferito a tali superfici concorre, in via provvisoria, alla determinazione del valore unitario iniziale dei titoli di cui all'art. 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. A tal fine, nelle more della definizione del contenzioso pendente, di cui alla premessa, l'Organismo di coordinamento trattiene le somme corrispondenti agli importi di cui al secondo periodo al fine dell'eventuale rideterminazione di tale valore in relazione all'esito del richiamato contenzioso.

 

Art. 10

Disposizioni finali

 

1. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, definisce con propri provvedimenti i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto.

 

Allegato

 

(Testo dell’Allegato)

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 maggio 2015, n. 112.