Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 23 febbraio 2015

Modalità di utilizzo delle risorse non utilizzate del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca e riparto delle predette risorse tra gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «ABI»: l'Associazione bancaria italiana;

b) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto;

c) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

d) «decreto-legge 83/2012»: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese»;

e) «decreto 8 marzo 2013»: il decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) «decreto 26 aprile 2013»: il decreto 26 aprile 2013 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico;

g) «Finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario;

h) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso da CDP al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione a valere sulle risorse del FRI;

i) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

l) «Fondo»: il fondo per la crescita sostenibile di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 83/2012;

m) «FRI»: il fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

n) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

o) «Provvedimenti»: i bandi ovvero le direttive del Ministro dello sviluppo economico emanati ai sensi di quanto disposto dall'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e dall'art. 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013;

p) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun provvedimento;

q) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto 8 marzo 2013, sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto-legge n. 83/2012, le modalità di utilizzo e riparto tra le finalità del Fondo delle risorse del FRI destinate alle predette finalità, come stabilito dal comma 3 del medesimo art. 30 e dal decreto 26 aprile 2013.

2. Fermo restando quanto stabilito dal presente decreto, per l'attivazione dei singoli interventi che prevedono l'utilizzo delle risorse del FRI si applicano le specifiche disposizioni contenute nei provvedimenti adottati dal Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83/2012 e dell'art. 15, comma 1, del decreto 8 marzo 2013. I medesimi provvedimenti individuano, tra l'altro, a seguito della ricognizione delle risorse non utilizzate effettuata secondo le modalità di cui al decreto 26 aprile 2013, l'ammontare della dotazione finanziaria da destinare allo specifico intervento, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dei criteri di riparto stabiliti dall'art. 8 del presente decreto, nonché secondo la quantificazione dell'importo delle risorse effettivamente utilizzabili effettuata da CDP ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013.

 

Art. 3

Condizioni di accesso al FRI

 

1. Ai sensi del presente decreto, le risorse del FRI sono utilizzate per la concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato cui deve essere associato un finanziamento bancario, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.

2. Possono beneficiare del finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'art. 5 effettuate dalle banche finanziatrici.

3. Ai fini della concessione del finanziamento, l'ammontare minimo delle spese ammissibili del progetto o programma proposto da ciascuna impresa richiedente non può essere inferiore a 3 milioni di euro.

4. Nel caso di progetti o programmi realizzati congiuntamente da più imprese, tali imprese devono operare in virtù di specifici vincoli contrattuali, che configurino una collaborazione effettiva, stabile e coerente tra i soggetti partecipanti, e una chiara suddivisione delle competenze ovvero dei costi e delle spese a carico di ciascuno di esse.

 

Art. 4

Convenzioni Ministero-ABI-CDP

 

1. Per ciascun provvedimento il Ministero, l'ABI e CDP stipulano, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei finanziamenti, con la quale, tra l'altro:

a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla Banca finanziatrice, dal Ministero e dal Soggetto gestore in relazione alla procedura di concessione e gestione del finanziamento;

b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del Finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia;

c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del finanziamento;

d) definiscono il modello di attestazione del merito creditizio e di attestazione dell'avvenuta delibera del finanziamento bancario nonché le linee guida per la redazione del contratto di finanziamento;

e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca finanziatrice e dei relativi allegati;

f) fissano le modalità di erogazione, di rimborso e di gestione del finanziamento;

g) individuano le attività informative e di rendicontazione atte a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dal presente decreto.

 

Art. 5

Ruoli e competenze connessi ai finanziamenti

 

1. Il soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione, in fase di concessione e di erogazione del finanziamento. Ai fini istruttori, la domanda di accesso alle agevolazioni è presentata dall'impresa richiedente al Soggetto gestore, ed è corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli provvedimenti, della delibera di finanziamento bancario ovvero dell'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente ovvero dell'attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario. All'esito dell'istruttoria, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni è trasmesso dal Soggetto gestore al Soggetto beneficiario, alla Banca finanziatrice e a CDP e indica, fra l'altro:

a) l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni;

b) l'ammontare del finanziamento agevolato;

c) la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento.

2. Il soggetto gestore comunica tempestivamente la revoca parziale o totale delle agevolazioni a CDP, alla Banca finanziatrice e al Ministero, secondo le modalità e i termini stabiliti dai singoli Provvedimenti.

3. Le Banche finanziatrici, in virtù dell'adesione alla convenzione di cui all'art. 4, assumono gli impegni relativi al mandato di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettera e), per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione del merito creditizio, anche per conto di CDP, alla delibera del finanziamento bancario, nonché alla stipula del contratto di finanziamento e all'erogazione e gestione del finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. Laddove previsto dai singoli provvedimenti, le Banche finanziatrici si impegnano, altresì, a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento e secondo le modalità dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni,

(i) l'attestazione del merito creditizio dell'impresa richiedente; ovvero

(ii) l'attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario. La Banca finanziatrice si impegna inoltre a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di finanziamento entro 90 giorni dalla ricezione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni da parte del soggetto gestore, fatta salva la facoltà di richiedere al soggetto gestore una proroga del termine indicato non superiore a 90 giorni. Decorso il termine ultimo assegnato per la stipula del contratto di finanziamento, il provvedimento di ammissione è da ritenersi decaduto. Nel caso di progetti o programmi proposti congiuntamente da più imprese, ciascun provvedimento può stabilire che, in considerazione della complessità dello specifico intervento, le Banche finanziatrici costituiscano un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.

4. La Banca finanziatrice è individuata da ciascuna impresa richiedente l'agevolazione nell'ambito dell'elenco delle Banche finanziatrici, articolato per singolo provvedimento, reso disponibile sui siti web del Ministero, di CDP e dell'ABI.

5. CDP delibera il finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla Banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del finanziamento bancario da parte della stessa Banca finanziatrice. CDP provvede altresì al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero.

 

Art. 6

Caratteristiche del finanziamento

 

1. Il finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario. L'agevolazione derivante dal finanziamento agevolato è pari alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento, e quelli da corrispondere al tasso agevolato di cui al comma 4.

2. La percentuale massima delle spese ammissibili oggetto del finanziamento è fissata nei singoli provvedimenti.

3. Nell'ambito del finanziamento, la quota di finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 50 per cento, ad eccezione dei finanziamenti destinati ad attività di ricerca, sviluppo e innovazione, per i quali i singoli provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento.

4. Il finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ai sensi dell'art. 30, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012 e, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto 26 aprile 2013, è concesso a un tasso di interesse non inferiore allo 0,80 per cento nominale annuo. I singoli provvedimenti fissano il tasso di interesse dei relativi finanziamenti agevolati, nel rispetto della misura minima di cui al presente comma.

5. La durata del finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del progetto o programma e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento.

6. L'erogazione del finanziamento è effettuata, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, a stato avanzamento lavori. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato e al finanziamento bancario.

7. La percentuale di quota capitale del finanziamento agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del finanziamento bancario, è stabilita all'interno dei singoli provvedimenti e comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3. In tutti i casi in cui l'incidenza del finanziamento agevolato è superiore a quella del finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del finanziamento bancario non può comunque aver luogo fintantochè non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il finanziamento agevolato e il finanziamento bancario.

8. Il rimborso del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 7, il periodo di preammortamento del finanziamento bancario può differire da quello del finanziamento agevolato.

9. Il soggetto beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa di attuazione, dai provvedimenti, dalle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto e dal contratto di finanziamento.

10. In caso di inadempimento da parte del soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dai singoli provvedimenti o dal contratto di finanziamento, quest'ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi provvedimenti e dal citato contratto.

 

Art. 7

Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento

 

1. Sulla base di quanto indicato nei singoli provvedimenti, al finanziamento agevolato può affiancarsi, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste da ciascun provvedimento, un'eventuale ulteriore misura di aiuto a valere sul fondo concessa dal Ministero in una delle forme previste dall'art. 14, comma 2, del decreto 8 marzo 2013, secondo le modalità di gestione in contabilità ordinaria o speciale previste per le risorse del medesimo fondo.

2. Laddove l'aiuto concesso dal Ministero, ai sensi del comma 1, assuma la forma del finanziamento agevolato, lo stesso è sottoposto alla disciplina del relativo provvedimento, fermo restando che la relativa concessione è perfezionata con la stipula di un contratto distinto dal contratto di finanziamento, in relazione a una specifica quota delle spese ammissibili complementare a quella oggetto del finanziamento.

 

Art. 8

Riparto delle risorse FRI tra le finalità del Fondo

 

1. In sede di prima applicazione, una percentuale non inferiore al 50 per cento delle risorse del FRI destinate alle finalità del fondo è attribuita alla finalità di cui all'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto 8 marzo 2013. Le restanti risorse sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere b) e c) del precitato art. 3, comma 2, in modo che almeno il 60 per cento delle stesse risulti attribuito alla finalità di cui alla lettera b).

2. Sulla base del decreto del direttore generale del Tesoro di cui all'art. 6, comma 1, del decreto 26 aprile 2013, il Ministro dello sviluppo economico, con decreto di natura non regolamentare, effettua le successive rideterminazioni del riparto delle risorse disponibili del FRI.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 15 maggio 2015, n. 111.