Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 maggio 2015, n. 9481

Professioni liberali - Notariato - Provvedimento disciplinare - Sanzione pecuniaria - Avvertimento - Collocamento a riposo del professionista - Cessata materia del contendere

 

Svolgimento del processo

 

Con decisione in data febbraio 2010, la CO.RE.DI. riteneva il notaio L.M. responsabile di alcune delle contestazioni contenute nella richiesta del 4 dicembre 2009 di avvio del procedimento disciplinare da parte dell'Archivio Notarile di X.

di quelle di cui ai nn. 1, 2 e 3, per avere inserito in 36 atti societari la clausola compromissoria che prevede il deferimento delle controversie ad un arbitro nominato da entrambe le parti in contrasto, cosi contravvenendo all'art. 34, comma 2, d.lgs. n. 5 del 2003, che prevede l'obbligo di estraneità del soggetto al quale viene affidato il potere di nomina degli arbitri al n. 4, per avere in due verbali di società cooperative omesso di indicare analiticamente, secondo quanto previsto dall'art. 2375 cod. civ., applicabile, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 2519 cod. civ., anche alle società cooperative, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno nonché le modalità e il risultato delle votazioni, cosi da non consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; al n. 7, per avere omesso in un atto di consenso a cancellazione di ipoteca giudiziale di provvedere alla autentica della firma di uno dei due funzionari sottoscrittori e per avere conseguentemente certificato conforme all'originale le copie depositate presso i pubblici uffici certificandone la conformità all'originale; al n. 8, per avere omesso in un atto pubblico di deposito di un documento proveniente dall'estero - Cipro - nel quale era riportata una delibera di società straniera nella quale le autentiche delle firme delle parti, redatte da pubblici ufficiali, risultavano scritte in lingua inglese, di disporne la traduzione in violazione di quanto disposto dall'art. 68 R.N. Con la concessione delle attenuanti di cui all'art. 144 della legge notarile, al notaio veniva irrogata, per gli addebiti di cui ai nn. 1, 2 e 3, la sanzione pecuniaria complessiva di € 54.000,00 e per gli ulteriori residui addebiti quella della censura.

Avverso tale decisione il M. proponeva reclamo e la Corte d'appello di Bologna, con sentenza depositata il 21 luglio 2011, rideterminava la sanzione per gli addebiti nn. 1, 2 e 3, in € 8.000,00; disponeva che in relazione all'addebito di cui al n. 8 venisse irrogata al notaio, in sostituzione della censura, la sanzione dell'avvertimento; confermava nel resto la decisione.

Disattesa la richiesta di sospensione del procedimento disciplinare per la pendenza di un procedimento penale a carico del notaio per l'addebito di cui al n. 7, la Corte d'appello, con riferimento agli addebiti di cui ai nn. 1, 2 e 3, rilevava che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24867 del 2010), l'inserimento, in uno statuto societario, di una clausola compromissoria che deferisca eventuali controversie ad arbitri nominati dalle parti, in violazione del divieto di cui all'art. 34 d. lgs. n. 5 del 2003, integra il contestato illecito disciplinare. Riteneva, tuttavia, che l'importo della sanzione dovesse essere ridotto in ragione di € 5.000,00 per la violazione base, somma sulla quale andava poi apportato un aumento a titolo di continuazione nella misura di € 30,00, sicché la sanzione andava complessivamente ridotta ad € 8.000,00.

Quanto all'addebito di cui al n. 4, la Corte d'appello, ricordato il contenuto degli artt. 2375 e 2377 cod. civ., osservava che il riscontro della violazione contestata emergeva dal verbale di ispezione dell'Archivio Notarile di X. atteso che nel verbale del 19 aprile 2007 risultavano indicati «n. 21 soci su n. 42 aventi diritto in proprio o per delega», senza che risultasse ulteriormente precisata, né nell'atto, né in un allegato, l'identità dei partecipanti e la specificazione delle eventuali deleghe; mentre la descrizione dei risultati della votazione risultava effettuata nel seguente modo: «l'assemblea dopo esauriente discussione approva con il voto contrario di N.S. e con l'astensione di L.B. titolare della ditta S.S. la proposta del Presidente. L'indicazione della costituzione dell'assemblea e del risultato della votazione non consentono 1'identificazione dei soci favorevoli in forza di quanto prescritto dall'art. 2375 c.c.». Analogamente, nel verbale in data 9 maggio 2007 mancavano indicazioni in ordine alla identità dei soci presenti e votanti a favore dello scioglimento della società cooperativa. Tale essendo il contenuto del verbale, la Corte d'appello riteneva irrilevante la deduzione del notaio che la deliberazione era stata assunta all'unanimità e che non vi erano questioni inerenti alla validità della stessa, in quanto, da un lato, non tutti i soci risultavano presenti all'assemblea e, dall'altro, la mancanza di una corretta verbalizzazione, anche a prescindere da eventuali ripercussioni sulla validità delle deliberazioni, determina la responsabilità disciplinare del notaio a cui è demandata tale funzione a garanzia dell'interesse della collettività. In sostanza, la adozione della forma analitica prescritta dalla legge nella verbalizzazione, pur non essendo censurabile ai sensi dell'art. 138-bis della legge notarile, costituiva espressione della violazione da parte del notaio dei propri doveri professionali tra cui quello di garantire la trasparenza e quindi la certezza dei rapporti giuridici.

La Corte d'appello rigettava poi le censure relative all'addebito n. 7, rilevando che l'art. 147, nel prevedere due fattispecie alternative di illecito, delle quali una, la compromissione della dignità e della reputazione del notaio nonché del decoro e del prestigio della classe notarile, delinea una fattispecie di illecito disciplina- re a forma libera; sicché non poteva essere condiviso l'assunto del notaio, secondo cui, per tale addebito, non sarebbe stata esattamente individuata la norma deontologica violata. Quanto al merito, la Corte d'appello rilevava che, secondo l'addebito di cui al punto 7, il notaio aveva fabbricato un documento incompleto perché carente di un'autentica, mentre la considerazione dell'avvenuto confezionamento successivo di una copia perfetta dell'atto non poteva certamente valere a scriminare o affievolire il suo comportamiento, che anzi ne risultava ulteriormente stigmatizzato.

Quanto infine all'addebito di cui al n. 8, la Corte rilevava che, per la minore gravità dello stesso (mancata traduzione dalla lingua inglese nell'atto pubblico straniero delle sole autentiche delle firme delle parti) rispetto agli altri due per i quali era stata comminata la censura, la sanzione inflitta dovesse essere sostituita con quella dell'avvertimento.

Per la cassazione di questa sentenza M.L. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi; l'Archivio Notarile di X. in persona del Ministro della giustizia, ha resistito con controricorso.

All'adunanza camerale del 21 settembre 2012, la Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica.

Avendo il ricorrente provveduto all'incombente, la trattazione del ricorso veniva fissata per l'adunanza del 21 giugno 2013, all'esito della quale la Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo della causa in attesa della decisione della Corte costituzionale in ordine alla questione concernente la disciplina della prescrizione dell'illecito disciplinare notarile introdotto dal d.lgs. n. 249 del 2006.

Intervenuta la decisione della Corte costituzionale, la trattazione del ricorso è stata quindi fissata per l'adunanza del 20 gennaio 2015, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

 

Motivi della decisione

 

1. Preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è l'esame dell'istanza formulata dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di dichiarazione della cessazione della materia del contendere a seguito del compimento del settantacinquesimo anno, di età da parte del notaio e della sua conseguente cessazione dall'attività notarile.

2. La richiesta è fondata.

Questa Corte ha infatti affermato il principio per cui «il collocamento a riposo del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuto prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa» (Cass. n. 4001 del 2012).

2.1. Nella motivazione di tale decisione si è premesso che «l'interesse ad agire, e quindi anche ad impugna- re, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione o l'impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l'interesse ad agire (Cass., S.U., n. 25278 del 2006)».

Si è quindi rilevato che l'art. 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, statuisce che: "I notari in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età, con decreto reale"; e che nello stesso senso l'art. 37 del r.d. n. 1953 del 1926 statuisce che : "I notari cessano di pieno diritto dall'esercizio, per limite di età, con effetto dal giorno in cui compiono il 75° anno".

Questa Corte ha poi ritenuto di poter applicare al procedimento disciplinare notarile, con gli opportuni adattamenti, quanto affermato in sede di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, giungendo alla conclusione per cui «la cessazione dal servizio, per collocamento a riposo del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla Corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa (con riferimento ai magistrati, Cass., S.U., n. 3245 del 2010; Cass., S.U., n. 26811 del 2009).

E ciò in quanto «la fuoriuscita dell'incolpato dall'Ordine notarile comporta il venir meno di ogni interesse alla prosecuzione del giudizio disciplinare, che tanto per il notaio quanto per il Consiglio notarile nasce e vive soltanto nell'ambito e per le finalità delle funzioni notarili, con la conseguenza che una volta cessate quest'ultime, deve terminare anche il primo perché a quel punto insuscettibile di spiegare alcuno degli effetti suoi propri (sempre con riferimento ai magistrati, Cass., S.U. n. 5806 del 1995; Cass., S.U., n. 10048 del 1996; Cass., S.U., n. 7440 del 2005; Cass., S.U., n. 8733 del 2008).

3. Nella specie, il ricorrente notaio nato il 18 agosto 1938, è cessato dal servizio in data 18 agosto 2013, per raggiunto limite di età.

Il collocamento a riposo dell'incolpato notaio comporta, perciò, la cessazione della materia del contendere, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 4001 del 2012).

4. Le spese dell'intero giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione dell'esito del procedimento.

 

P.Q.M.

 

Pronunciando sul ricorso, dichiara, inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere; condensa le spese dell'intero giudizio;