Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 maggio 2015, n. 9184

Previdenza - Esposizione all’amianto - Accertamento - Maggiorazione contributiva - Rigetto - Ricorso

 

Fatto e diritto

 

1. - Con sentenza n. 585/2012 depositata in data 28 giugno 2012, la Corte di appello di L’Aquila, confermando la decisione resa dal Tribunale di Vasto, riteneva sussistente il diritto di A.T., titolare di pensione dal giugno 1996, al beneficio, di cui alla legge n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, della maggiorazione contributiva per esposizione all’amianto nel periodo dal 1972 al 1980, di cui il T. aveva chiesto il riconoscimento con ricorso depositato in data 13/11/2009, previa richiesta di accertamento dell’esposizione presentata all’I.N.A.I.L. in data 14/5/2005 rigettata dall’Istituto in data 1.9.2006.

La Corte territoriale riteneva che dal provvedimento di diniego dell’I.N.A.I.L. alla presentazione del ricorso giudiziario non fosse decorso il termine triennale di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 89/1970.

Avverso tale sentenza l’I.N.P.S. ricorre per cassazione con un motivo.

Il T. resiste con controricorso.

2. - Il ricorso si palesa come manifestamente fondato.

2.1- Si rileva innanzitutto dalla stessa sentenza impugnata che l’I.N.P.S. aveva eccepito, quale specifico motivo di gravame, che il T., titolare di pensione dal giugno 1996, non avesse mai presentato ad esso Istituto la domanda di ricostituzione pensionistica.

2.2- Non vi è dubbio, allora, che la questione della mancanza della domanda amministrativa fosse stata ritualmente devoluta alla Corte di appello. La stessa, peraltro, era meritevole di accoglimento alla luce dei principi affermati da questa Corte (cfr. Cass. ord. 3 febbraio 2012, n. 1629 ed in senso conforme Cass. sent. 30 maggio 2012, n. 8650; id. Cass. sent. 14 agosto 2012, n. 14471; Cass. ord. 4 dicembre 2013, n. 27148).

2.3 - Va, infatti, riconosciuta l'autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva, considerato che "nel sistema assicurativo- previdenziale la posizione assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (anche successivamente alla data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento". "Analogamente tali caratteri sono enunciabili rispetto ad un beneficio contributivo autonomamente disciplinato e il cui riconoscimento richiede un’apposita domanda amministrativa. La rideterminazione della pensione a seguito dell’eventuale giustificato sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea". (...) "E opportuno anche rilevare che dal sistema è ricavabile l’onere degli interessati di proporre all’istituto gestore dell’assicurazione pensionistica la domanda di riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, nonostante incertezze lessicali del legislatore (cfr. Cass. n. 15008/2005)". Neppure e validamente invocabile il principio di imprescrittibilità del diritto a pensione, in quanto "tale particolarissimo regime non si estende a tutte le singole azioni relative alla costituzione della posizione contributiva. E del carattere sostanzialmente costitutivo del procedimento amministrativo e dell’azione in giudizio diretto al riconoscimento del beneficio contributivo per esposizione all’amianto sembra non potersi dubitare, stante i vincoli sostanziali, temporali e procedurali posti dalla legislazione in materia".

2.4 - A tale orientamento non può validamente opporsi che la L. 257/92 non prevede espressamente la necessità di presentazione della domanda amministrativa, a differenza di quanto dispone l’art. 47 D.L. 30/9/03, n. 269, convertito nella L. 24/11/03, n. 326. Esiste, infatti, la norma generale prevista dall’art. 7 L. 533/73 che pone l’onere di presentare la domanda amministrativa e la necessità di lasciare all’amministrazione lo spatium deliberarteli di 120 giorni (e quindi una norma esiste).

2.5 - Dunque va ritenuto che, in base ai principi generali, la domanda giudiziale deve essere preceduta, a pena di improponibilità, da quella amministrativa rivolta all’ente competente a erogare la prestazione e che tale domanda sia necessaria anche in fattispecie quale quella in esame. Si consideri, del resto, che la necessità della domanda è stata ritenuta anche in materia di ripetizione di contributi indebitamente versati (così Cass. 21 dicembre 2001, n. 16153) ed in ogni caso in cui occorra fare conoscere all’ente i presupposti del diritto alla prestazione (così Cass. 5 ottobre 2007, n. 20892).

2.6 - La domanda giudiziale deve, quindi, essere presentata all’I.N.P.S., unico ente legittimato a concedere il beneficio previdenziale in parola. Né può fondatamente sostenersi una sostanziale fungibilità rispetto a tale domanda di quella inoltrata all’I.N.A.I.L. attesa la diversità funzionale dell’una rispetta all’altra. Mentre la domanda all’I.N.P.S. è, infatti, necessaria per l’erogazione del benefìcio previdenziale, quella rivolta all’I.N.A.I.L. mira unicamente a fornire al lavoratore la prova dell’esposizione all’amianto. Si richiama, a conforto, la costante giurisprudenza della Suprema Corte con la quale, a partire dalla sentenza 28 giugno 2001 n. 8859 (e, successivamente, 25 febbraio 2002 n. 2677, 19 giugno 2002 n. 8937, 29 novembre 2002 n. 17000), si è costantemente affermato che nella causa introdotta dal lavoratore per ottenere accertamento giudiziale del diritto alla rivalutazione, ai fini pensionistici, del periodo lavorativo nel quale è stato esposto all’amianto, avvalendosi della disposizione di cui all’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n. 257, nel testo modificato dall’art. 1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n. 169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n. 271, l’I.N.A.I.L. difetta di legittimazione passiva (ad causarti), in quanto soggetto del tutto estraneo al rapporto, di natura previdenziale, che dà titolo a una siffatta domanda, posto che la norma da cui trae fondamento il diritto azionato finalizza il beneficio da essa previsto - consistente nell’incremento dell’anzianità contributiva, attraverso il meccanismo della ipervalutazione dei periodi lavorativi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all’amianto - ad agevolare il perfezionamento dei requisiti previsti per le prestazioni pensionistiche (l’ammontare delle quali dovrà essere determinato computando, se spettante, la maggiorazione di legge) e a consentire, perciò, una più rapida acquisizione del relativo diritto, non già a facilitare l’accesso alle (diverse) prestazioni oggetto del regime assicurativo che fa carico all’I.N.A.I.L.

2.7 - La mancanza di domanda all’I.N.P.S. conduce pertanto inevitabilmente ad una pronuncia di improponibilità dell’azione (cfr. Cass. 15/1/2007, n. 732).

2.8- In conclusione il ricorso dell’Inps deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa può essere decisa nel merito e la domanda giudiziaria deve essere dichiarata improponibile. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese dell'intero processo avuto riguardo al recente consolidamento dell'orientamento giurisprudenziale che qui si conferma.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara improponibile l'originaria domanda.

Compensa tra le parti le spese dell'intero processo.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’art. 13 comma 1 bis del citato d.p.r.