Giurisprudenza - TRIBUNALE DI FIRENZE - Sentenza 14 aprile 2015, n. 468

Lavoro - Dirigente scolastico - Illecito disciplinare - Multa - Carenza di prova - Risarcimento danni

 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

 

Parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare preliminarmente la nullità della sanzione della multa per quattro ore di retribuzione irrogategli; nel merito, di accertare e dichiarare che la sua condotta non aveva integrato gli estremi di un illecito disciplinare, con suo annullamento per infondatezza o per carenza di prova, con condanna del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) al rimborso delle quattro ore nonché al risarcimento danni da quantificarsi secondo equità.

Si è costituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che ha concluso per il rigetto delle domande di impugnativa della sanzione disciplinare per infondatezza in diritto e perché non provate. Vinte le spese di lite.

NULLITÀ DELLA SANZIONE.

Parte ricorrente sostiene che vi è stata violazione degli art. 55 e ss del T.U. n. 165/2001, dal momento che l’illecito fu contestato oltre i 20 giorni dalla conoscenza dello stesso da parte del Dirigente scolastico ovverosia il 19.4.2013 a fronte di un fatto illecito (assenza a visita fiscale) avvenuto il 29.3.2013: con conseguente decadenza dalla sanzione disciplinare, come previsto dalla citata normativa.

In realtà, emerge dagli atti che il 30.3.2013 la scuola era chiusa; che la stessa riapriva il 2.4.2013 e che l’illecito venne a conoscenza del Dirigente solo successivamente a tale data, quanto meno il 3.4.2013, visto che lo stesso Dirigente si trovava in ferie e che rientrò in tale giorno: ne consegue che la contestazione del 19.4.2013 fu del tutto tempestiva.

L’eccezione è pertanto infondata, ritenendo condivisibili le argomentazioni svolte da parte resistente.

MERITO

Il ricorrente fu trovato assente alla vista fiscale del 29.3.2013 ore 15.20. Sostiene che non avendo più farmaci antidepressivi a sua disposizione necessari per superare lo stato morboso e che, non potendo ottenere la relativa prescrizione dal suo medico (era venerdì sera e lo stesso sarebbe stato reperibile solo il martedì), aveva contattato altro medico il quale lo aveva ricevuto nel suo ambulatorio; che egli si era recato allo studio medico nelle fasce al di fuori della reperibilità, rientrando nella sua abitazione proprio quando il medico competente per la visita fiscale aveva da poco già attestato la sua assenza; che il medesimo medico, non potendo annullare l’attestazione, lo aveva invitato a presentarsi all’Asl il mattino seguente; cosa che il ricorrente aveva fatto (ricevendo, in tale occasione, prescrizione di ulteriori tre giorni di riposo). Deduce il (...) come gli fosse stata contestata la violazione dell’art. 17, comma 16, CCNL di comparto per non avere avvertito di essersi allontanato dal suo domicilio; circostanza che aveva comportato da parte del Dirigente l’irrogazione della massima sanzione tra quelle di sua competenza, in dispregio peraltro del principio di gradualità delle sanzioni (non tenendosi in alcun conto il suo stato di salute, l’assenza di precedenti disciplinari, le sue giustificazioni).

Nella lettera del 19.4.2013 si era contestato infatti al ricorrente l’assenza a visita fiscale il giorno 29.3.2013 alle ore 5.20 presso la sua abitazione di (...).

Con provvedimento del 12.6.2013, il Dirigente scolastico aveva comminato la sanzione della multa, rilevando la violazione dell’art. 17, comma 16, del CCNL di comparto, secondo cui "Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione con l’indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità".

Ad avviso del Tribunale la sanzione applicata appare sproporzionata.

Invero, all’art. 95 del CCNL si evince che per "la inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattie" (in tal senso potendosi qualificare il fatto oggetto di contestazione), sono previste sanzioni che vanno dal minimo del rimprovero verbale sino al massimo della multa per quattro ore di retribuzione; che il tipo e l’entità delle sanzioni da applicare deve essere valutato in relazione a dei criteri generali, quali l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; la rilevanza degli obblighi violati; le responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente; il grado di danno o pericolo causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi; la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti; al concorso nel fatto di più lavoratori in accordo tra loro.

Posto che i fatti come dedotti dall’attore non sono stati contestati da parte ricorrente nelle loro modalità di accadimento, si osserva che il ricorrente ebbe ad allontanarsi dal proprio domicilio prima dell’inizio dell’orario relativo alla fascia di reperibilità, confidando nel fatto che sarebbe rientrato per tempo; che il rientro presso il proprio domicilio ebbe a verificarsi nella fase iniziale della reperibilità, tanto che era ancora nei pressi il medico che doveva attestare la sua presenza presso l’abitazione.

Pertanto, la supposta violazione di cui all’art. 17, comma 16, CCNL citato deve essere valutata, tenendo conto di alcune circostanze, ovverosia che il ricorrente non avvertì l’Amministrazione perché si allontanò prima della reperibilità e, solo per poco, non rientrò presso la sua abitazione in tempo per sottoporsi alla visita fiscale; che, anche sotto il profilo intenzionale, non vi fu una volontà di andare contro alla disciplina di cui alla normativa in materia di malattia. Pertanto, la violazione dell’assenza a visita fiscale (comunque effettiva) poteva essere censurata con una sanzione più lieve.

Ne consegue che la sanzione va annullata e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) va condannato al rimborso dell’importo corrispondente a quattro ore di retribuzione.

Nulla è stato allegato e dimostrato sul danno scaturente dalla condotta del MIUR, sì che la domanda risarcitoria va disattesa.

Le spese di lite (liquidate ex DM n. 55/2014 sul valore di 4 ore di retribuzione; fascia indubbiamente ricompresa tra € 0,01 e € 1.100,00) sono a carico di parte resistente soccombente.

Si provvede come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Definitivamente pronunciando, ogni istanza disattesa e assorbita, così provvede: annulla la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente in data 12.6.2013 e condanna il Ministero dell’Istruzione, dell ’Università e della Ricerca (MIUR) al rimborso dell'importo della multa, corrispondente a quattro ore di retribuzione; rigetta la domanda risarcitoria;

condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) al pagamento delle spese di lite che liquida in € 490,00, oltre 15% per spese generali, oltre Iva e Cap e contributo unificato per € 225,00.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.