Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 maggio 2015, n. 9339

Tributi - Imposte dirette - IRPEF - Accertamento sul socio

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza 127/01/2005 la CTP di Isernia, in accoglimento del ricorso proposto da C.C. , ha annullato l’avviso ai fini IRPEF 1996, con il quale l'Agenzia delle Entrate, premesso di avere contestualmente accertato per lo stesso anno ai fini IRPEG ed ILOR nei confronti della E. srl (della quale il C. era socio) un maggiore reddito di impresa di lire 642.648.000 da presumersi distribuito ai soci, aveva accertato nei confronti del C. un maggiore reddito; nello specifico, il maggior reddito di impresa della società era stato accertato, in esito a pvc della Guardia di Finanza 7- 1-1998, per una indebita contabilizzazione di costi per operazioni di noleggio di escavatori ed autocarri, intercorse con la N. snc e ritenute soggettivamente inesistenti; la CTP, in particolare, ha accolto il ricorso del contribuente, evidenziando che la controversia, incentrata sul reddito di partecipazione del C. alla E. andava definita dopo quella pendente nei confronti della società.

Con sentenza 25/3/09, depositata il 23-2-2009, la CTR Molise, in accoglimento dell’appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha annullato la gravata sentenza della CTP e, decidendo nel merito, ha annullato l'impugnato avviso di accertamento; in particolare la CTR, dopo avere concordato sul rilievo dell’appellante Agenzia che la presente controversia (incentrata sul "reddito di partecipazione del C. alla società E.") andava definita dopo quella pendente nei confronti della società ed avente ad oggetto l’avviso di accertamento a carico della stessa, ha evidenziato di avere nella stessa data deciso la controversia relativa alla società, provvedendo all’annullamento degli accertamenti concernenti quest'ultima; ne conseguiva l’annullamento dell'accertamento oggetto della presente controversia "in quanto attinente in via esclusiva ai redditi da partecipazione del C. alla società medesima"; nello specifico la CTR ha trascritto anche la motivazione della sentenza con la quale aveva deciso la controversia societaria, nella detta motivazione era precisato: che la decisione del Giudice penale, il quale aveva assolto gli amministratori della società in ordine alle ipotizzate false fatturazioni, pur non avendo efficacia di giudicato, poteva essere utilizzata nel processo tributario; che l’Ufficio aveva recepito acriticamente l’operato della Guardia di Finanza, senza operare alcun accertamento sull'autenticità dei documenti esibiti, sulla congruità dei costi e sulla loro inerenza; che gli accertamenti erano stati operati in modo approssimativo ed inattendibile, come dimostrato dalla circostanza che alla ditta erano stati impropriamente elevati addebiti anche in ordine all’IRPEG, imposta relativamente alla quale la E. godeva di esenzione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'Agenzia, affidato a due motivi (giudizio n. 4864/2010); ha resistito con controricorso il contribuente; quest'ultimo ha anche presentato memoria ex art. 378.

In esito a pvc 7-1-1998 elevato dalla Guardia di Finanza nei confronti della E. srl, con il quale -per l’anno 1996- erano state rilevate indebite deduzioni di costi, l'Agenzia delle Entrate di Isernia ha emesso, nei confronti della detta società due avvisi dì accertamento, ai fini IRPEG ed ILOR, con i quali -in relazione all'anno in questione- ha rettificato il reddito di impresa della società.

L’adita CTP di Isernia, riuniti i ricorsi proposti dalla società avverso i detti avvisi, li ha accolti.

Con sentenza 24/3/09, depositata il 23-2-09 la CTR Molise, previa interruzione del giudizio per intervenuto fallimento della società e successiva chiamata in causa del curatore, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della gravata sentenza, ha annullato gli accertamenti impugnati; in particolare, per quanto ancora rileva, la CTR ha innanzitutto evidenziato che, quanto alle ipotizzate false fatturazioni, gli amministratori della società, con sentenza passata in giudicato, erano stati assolti in sede penale dai reati loro ascritti per insussistenza del fatto; siffatta sentenza, pur non spiegando automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario, poteva tuttavia in quest'ultimo essere utilizzata come possibile fonte di prova; la CTR, al riguardo, ha poi precisato che l'Ufficio aveva agito in modo approssimativo (elevando addebiti alla società anche in materia di IRPEG, imposta per la quale la società godeva di esenzione), e che, malgrado dai documenti fosse possibile individuare i cantieri nei quali la E. esercitava la sua attività, aveva "recepito acriticamente l’operato della Guardia di Finanza", senza operare alcun accertamento sulla autenticità dei documenti esibiti, sulla congruità dei costi e sulla loro inerenza.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato a tre motivi (giudizio 4901/2010); ha resistito con controricorso la E. srl, in qualità di soggetto passivo del rapporto tributario ed a tanto legittimato nell'inerzia degli organi fallimentari.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente va disposta la riunione del giudizio 4901/2010 al giudizio n. 4864/2010 per evidente connessione.

Con il primo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4864/2010, l’Agenzia, denunziando - ex art. 360 n. 4 cpc - l’inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado per violazione dell’art. 18 d.lgs 546/1992, ha evidenziato che il contribuente, socio della E. srl, si era limitato nel detto ricorso introduttivo a chiedere che la controversia fosse decisa "in modo consequenziale e conforme al deliberato concernente il reddito societario", senza tuttavia neanche citare i motivi del ricorso societario; di conseguenza, in mancanza di motivi, il ricorso del contribuente doveva ritenersi inammissibile per carenza di specificità, ed erroneamente, pertanto, la CTR non aveva rilevato siffatta inammissibilità.

Con il secondo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4864/2010 l'Agenzia, denunziando - ex art. 360 n. 5 cpc - insufficienza della motivazione, ha sostenuto che la CTR non aveva assolutamente valutato il contenuto della sentenza penale assolutoria e, su un punto decisivo e controverso (costituito dalla sussistenza dei disconosciuti costi), aveva illogicamente e insufficientemente motivato.

Con il primo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4901/2010, l’Agenzia, denunziando - ex art. 360 n. 4 cpc - l’inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado per violazione dell’art. 18 d.lgs 546/1992, ha evidenziato che "il ricorso relativo all’accertamento, con cui l'Ufficio recuperi le mancate ritenute IRPEF non operate da una società sugli utili distribuiti in nero ai soci, non può genericamente rinviare ai motivi del ricorso avverso l’accertamento che aumenta l’imponibile sociale e deve essere dichiarato inammissibile d’ufficio, anche in appello; pertanto erra e va cassata la sentenza qui impugnata che ciò ha omesso di fare".

Con il secondo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4901/2010, l’Agenzia, denunziando - ex art. 360 n. 4 cpc - l’inammissibilità del ricorso introduttivo in primo grado per violazione dell’art. 18 d.lgs 546/1992, ha evidenziato che "il ricorso di una srl avverso l'avviso che elevi l’imponibile dell'imposta patrimoniale ex decreto legge 594 del 1992, ove contenga un motivo relativo alla mancata natura patrimoniale degli utili nascosti e conseguiti in un periodo di imposta mediante esposizione di costi inesistenti, e altro, generico e inammissibile rinvio ai motivi del ricorso avverso l'accertamento Irpeg che tali costi disconosce, non può essere deciso in relazione a tali altri motivi, che affermano l'esistenza e l'inerenza di tali costi, ma solo in base a tale primo autonomo motivo; pertanto erra e va cassata la sentenza impugnata laddove accoglie tale ricorso per la ritenuta esistenza e inerenza di tali costi".

Con il terzo motivo proposto nel giudizio 4901/2010 l’Agenzia, denunziando - ex art. 360 comma 1 n. 5 cpc - omessa, insufficiente o contradditoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ha dedotto innanzitutto l’insufficienza del richiamo - da parte della CTR - alla sentenza penale di assoluzione, peraltro non specificata nei suoi estremi; l’Agenzia, inoltre, ha evidenziato che la CTR si era limitata a censurare l’Ufficio per avere recepito acriticamente il p.v.c., senza operare alcun accertamento sull’autenticità dei documenti esibiti e sulla congruità ed inerenza dei costi; la stessa Agenzia, infine, ha sostenuto l’insufficienza della motivazione per illogicità, essendo irrilevante sia la circostanza che l’E. aveva lavorato nei cantieri per i quali la N. aveva emesso fattura (circostanza che non poteva provare che i costi erano veri) sia il "grossolano errore dell'Ufficio" in tema di Irpeg (che non poteva provare la scarsa attendibilità dell’operato dell’Ufficio e l’esistenza dei costi).

Il primo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4864/2010 è infondato.

A prescindere da ogni altro rilievo va, al riguardo evidenziato che la richiesta formulata nel ricorso introduttivo è specifica e basata proprio sulla stretta dipendenza tra l’accertamento societario ai fini IRPEG ed ILOR e l'accertamento ai fini IRPEF per lo stesso anno di Imposta nel confronti del socio della società.

I primi due motivi del ricorso proposto nel giudizio 4901/2010 sono inammissibili, atteso che all’evidenza non si riferiscono agli accertamenti oggetto del detto giudizio.

Il terzo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4901/2010 ed il secondo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4864/2010, denuncianti entrambi vizi motivazionali, sono fondati.

La CTR, invero, in entrambe le sentenze, fondando la decisione sulla sentenza penale di assoluzione degli amministratori nonché sulla acritica adesione da parte dell'Ufficio all'operato della Guardia di Finanza e sulla maniera approssimativa con la quale erano stati effettuati gli impugnati accertamenti, non ha sufficientemente chiarito l'iter logico seguito nelle impugnate statuizioni, ed è, quindi, incorsa nel denunciato vizio motivazionale.

Modesta appare, invero, in primo luogo, la rilevanza della detta sentenza di assoluzione, atteso che l'unica sentenza penale in atti (la n. 465/02 del Tribunale di Isernia) è stata esibita in modo parziale (non si rinvengono le imputazioni), senza formale attestazione di passaggio in giudicato, e, soprattutto, concerne solo alcuni dei rilievi oggetto degli impugnati accertamenti, con motivazione incentrata quasi esclusivamente proprio sulla diversità tra processo penale (nel quale hanno centrale rilievo le prove e non può "farsi ricorso al ragionamento indiziario dei verbalizzanti contenuto nei processi verbali di constatazione") e processo tributario (nel quale invece gli elementi presuntivi sono largamente utilizzati).

Generico, e comunque non in linea con l'ordinario canone probatorio in tema di prova relativa a costi per operazioni inesistenti (Cass. 24426/2013), è il rilievo della CTR concernente l'acritica adesione da parte dell'ufficio all'operato della Guardia di Finanza e la sostenuta necessità per l'Ufficio medesimo di provvedere ad ulteriori accertamenti; tanto, senza che la CTR abbia in alcun modo esaminato nel merito gli elementi evidenziati dall'Ufficio.

Assolutamente generica, e senza alcuna specifica incidenza sulla legittimità o meno degli accertamenti impugnati, è infine la considerazione espressa dalla CTR in ordine alla maniera approssimativa con la quale erano stati effettuati gli impugnati accertamenti.

In conclusione, pertanto, i primi due motivi del ricorso proposto nel giudizio 4901/2010 vanno dichiarati inammissibili; va rigettato il primo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4864/2010, vanno invece accolti il terzo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4901/2010 ed il secondo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4864/2010; per l’effetto, vanno cassate, in relazione ai motivi accolti, le impugnate sentenze, con rinvio alla CTR Molise, diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Riunito il giudizio 4901/2010 al giudizio n. 4864/2010, dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso proposto nel giudizio 4901/2010; rigetta il primo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4864/2010; accoglie il terzo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4901/2010 ed il secondo motivo del ricorso proposto nel giudizio 4864/2010; per l’effetto cassa, in relazione ai motivi accolti, le impugnate sentenze, con rinvio alla CTR Molise, diversa composizione, che provvedere anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.