Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 maggio 2015, n. 9334

Elusione - Sentenza - Motivazione

 

Considerato io fatto

 

F. s.p.a. ricorre con undici motivi nei confronti della Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) per la cassazione della sentenza n. 64/50/07 con la quale - in controversia concernente l’impugnazione di avvisi di accertamento per gli anni di imposta 1998, 1999 e 2000 relativi a maggiore imponibile accertato ai fini Iva, Irpeg e Irap a seguito del mancato riconoscimento di alcuni costi - la CTR Lombardia, parzialmente accogliendo l’appello dell’Ufficio, riformava la sentenza di primo grado - che aveva accolto il ricorso della contribuente - relativamente al riconoscimento di costi riguardanti l’acquisto, da parte della suddetta, di crediti vantati dalle banche nei confronti di C. s.p.a. (partecipata dalla F.) al prezzo del 40% del valore nominale.

Sul punto, i giudici d’appello hanno ritenuto che dall’esame degli atti emergesse la realizzazione della fattispecie elusiva di cui all’art. 37 bis d.p.r. 600/73 consistente nell’inserire F. s.p.a. nell’accordo stragiudiziale tra C. s.p.a. e le banche - prevedente lo stralcio liquidatorio dei crediti vantati da queste ultime nella misura del 40% - al fine di ottenere, attraverso la strumentalizzazione del disposto degli artt. 55 comma 4 e 95 comma 2 d.p.r. 917/1986, una riduzione dell’onere tributario, posto che l’operazione tra C. e F. attuata mediante un collegamento negoziale, comportava l’esclusione dell’imponibilità delle sopravvenienze attive derivanti dalla rinuncia parziale ai crediti ceduti e l’imputabilità dei costi di ristrutturazione del debito a F. anziché alla effettiva beneficiaria Q. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

 

Ritenuto in diritto

 

Logicamente prioritario si presenta l’esame del quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, posto che con essi si deduce innanzitutto la nullità della sentenza ed in ogni caso vizi della motivazione della medesima.

Col quarto motivo, deducendo in epigrafe "difetto assoluto di motivazione circa la dedotta assenza di vantaggi fiscali per C. e per F." ex art. 360 n. 4 c.p.c. e, nella parte finale del motivo, in subordine, vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c., la ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano omesso di considerare che il presunto beneficio fiscale (deduzione di costi effettivamente sostenuti) conseguito da F. col comportamento ritenuto elusivo sarebbe stato conseguito anche se fosse stata posta in essere l’operazione indicata dall’ufficio impositore come "operazione modello", posto che F. avrebbe sostenuto gli stessi costi anche se avesse fornito alla partecipata le risorse necessarie per estinguere i debiti verso le banche.

Col quinto motivo, deducendo (ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c.) omissione o rispetto a ciascun fatto decisivo e controverso - comporta invece error in iudicando denunciatale ai sensi dell’art. 360 n. 5 (non 4) c.p.c.

Occorre poi, con specifico riguardo ai motivi quinto e sesto - nella parte in cui si deduce la nullità della sentenza ovvero il vizio di motivazione per avere i giudici d’appello ricopiato brani del p.v.c. senza esplicitarne la fonte, senza indicare le ragioni della propria adesione ad esso e senza alcun esame critico - rilevare che con la recente sentenza n. 641 del 2005 le sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente anche senza nulla aggiungere e senza indicare la fonte, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, vietata (e neppure sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice), non essendo prescritta da alcuna norma (sostanziale o processuale) la "originalità" della sentenza nelle sue modalità espositive (e tantomeno nei contenuti).

Tanto premesso, ed esaminando perciò le censure esposte soltanto con riguardo ai vizi della motivazione (quindi con esclusione del dedotto error in procedendo), occorre evidenziare che i giudici d’appello, nel seguire la ricostruzione indiziaria del p.v.c. (comportamento che, come sopra esposto, non è vietato in sé né determina di per sé la nullità della sentenza, ove la motivazione risulti comunque chiara ed esauriente) hanno però omesso di motivare sufficientemente, eventualmente previ gli accertamenti e le valutazioni in ipotesi ritenuti opportuni anche alla luce delle circostanze messe in evidenza dalla contribuente, in ordine ad un fatto certamente decisivo, ossia l’inesistenza di ragioni economiche (diverse dal realizzato risparmio fiscale) per porre in essere una operazione in sé non esclusa dall’ordinamento se non se ed in quanto determinata unicamente dal perseguimento di un vantaggio fiscale.

Alla luce di quanto sopra esposto, i motivi in esame devono essere accolti esclusivamente nei limiti sopra esplicitati, con assorbimento degli altri motivi, e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice il quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie nei limiti di cui in motivazione il quarto, quinto, sesto e settimo motivo, con assorbimento degli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia anche per le spese alla C.T.R. Lombardia in diversa composizione.