Prassi - INPS - Circolare 07 maggio 2015, n. 92

Regolamentazione comunitaria: Decisione n. 1/2014, del 28 novembre 2014, del Comitato misto istituito nel quadro dell’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone. Applicabilità del Regolamento (UE) n. 465/2012 nei rapporti con la Svizzera. Disposizioni in materia di legislazione applicabile e distacchi.

 

SOMMARIO: A decorrere dal 1° gennaio 2015 il Regolamento UE n. 465/2012 si applica anche nei rapporti con la Svizzera.

 

Premessa

Con Decisione n. 1/2012 del 31 marzo 2012, del Comitato misto, istituito ai sensi dell’Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, è stato stabilito che, a decorrere dal 1° aprile 2012, i nuovi regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale - costituiti dal Regolamento (CE) n. 883/2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, e dal Regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 - si applicano anche alla Svizzera (circolare n. 107 del 2012).

Il Regolamento (CE) n. 883/2004 e il Regolamento (CE) n. 987/2009 sono stati modificati dal Regolamento (UE) n. 465/2012, entrato in vigore il 28 giugno 2012.

Come precisato con circolare n. 115 del 2012 (punto 5) il predetto regolamento di modifica non era immediatamente applicabile nei rapporti con la Svizzera. Come noto, infatti, l’applicazione delle disposizioni della normativa comunitaria, entrate in vigore successivamente alla data della firma dell’Accordo CH-UE sulla libera circolazione delle persone (21 giugno 1999), è subordinata all’adozione della Decisione di rito da parte del Comitato misto (circolare n. 118 del 2002).

 

1 Applicazione del Regolamento UE n. 465/2012 nei rapporti con la Svizzera.

Il Comitato misto, istituito nel quadro dell’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ha adottato, in data 28 novembre 2014, la Decisione n. 1/2014 (allegato n. 1), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 367 del 23 dicembre 2014.

Con tale Decisione è stato aggiornato e modificato l’allegato II del predetto Accordo CH-UE sulla libera circolazione (21 giugno 1999) e sono state inserite tra le disposizioni applicabili alla Svizzera quelle contenute nel Regolamento (UE) n. 465/2012. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le modifiche alle norme in materia di legislazione applicabile, introdotte dal regolamento (UE) n. 465/2012, e le disposizioni amministrative e operative emanate dall’Istituto con circolare n. 115 del 2012, trovano applicazione anche nei rapporti con la Svizzera.

Per quanto concerne il regime transitorio per l’applicazione del Regolamento n. 465/2012 alla Svizzera, si rinvia ai criteri delle disposizioni transitorie di cui alla circolare n. 115 del 2012, che dovranno essere applicati con riferimento alla data del 1° gennaio 2015.

Si rammenta, infine, che l’Accordo tra la Comunità europea e suoi Stati membri e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone non è ancora applicabile nei rapporti con la Croazia; pertanto, in materia di legislazione applicabile restano confermate le disposizioni indicati al punto 4.2 della circolare n. 165 del 2013.

 

Allegato 1

 

Decisione n. 1/2014 del comitato misto istituito nel quadro dell'accordo tra la comunità europea e i suoi stati membri, da una parte, e la confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 28 novembre 2014 che modifica l'allegato II di tale accordo riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2014/947/UE)

 

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (NOTA 1) («accordo»), in particolare gli articoli 14 e 18,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1o giugno 2002.

 

(2) L'allegato II dell'accordo, che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, è stato sostituito con decisione n. 1/2012 del Comitato misto del 31 marzo 2012 (NOTA 2).

 

(3) L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato per tener conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea che sono entrati in vigore da allora, in particolare delle modifiche al regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (NOTA 3) e al regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (NOTA 4) apportate dal regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione (NOTA 5), dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (NOTA 6) e dal regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione (NOTA 7).

 

(4) Occorre, inoltre, tenere conto delle decisioni e raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale in esecuzione del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 in seguito all'entrata in vigore della decisione n. 1/2012 del Comitato misto.

 

(5) L'allegato II dell'accordo dovrebbe essere aggiornato secondo l'evoluzione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione europea,

 

Ha adottato la presente decisione:

 

Articolo 1

 

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone («accordo») è modificato secondo quanto disposto all'allegato della presente decisione.

 

Articolo 2

 

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, croata, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

 

Articolo 3

 

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'adozione da parte del Comitato misto.

 

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Note:

1) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

2) GU L 103 del 13.4.2012, pag. 51.

3) Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

4) Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

5) Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera (GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35).

6) Regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera (GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4).

7) Regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera (GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45).

 

Allegato

L'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone è modificato nel modo seguente:

1) alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, le parole «modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (NOTA 1)» sono sostituite dalle seguenti:

«modificato da:

- regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati (NOTA 2);

 

- regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 3);

 

- regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 4);

 

- regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 5).

 

2) alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 1, sotto il titolo «Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato», alla lettera h), punto 1, le parole «legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965» sono sostituite dalle seguenti:

«legge federale sulle prestazioni complementari del 6 ottobre 2006»;

 

3) alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, il testo seguente è inserito dopo le parole «regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (NOTA 6)»:

«modificato da

- regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 7);

- regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e il regolamento (CE) n. 987/2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 8);

- regolamento (UE) n. 1224/2012 della Commissione, del 18 dicembre 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (NOTA 9).

 

4) alla sezione A: atti giuridici cui si fa riferimento, punto 2, sotto il titolo «Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato:», le parole seguenti sono soppresse:

«Accordo italo-svizzero, del 20 dicembre 2005, che fissa le modalità particolari di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie»;

 

5) alla sezione B: Atti giuridici di cui le parti contraenti tengono debito conto, dopo il punto 21 è inserito il testo seguente:

«22) Decisione n. E2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 3 marzo 2010, relativa all'instaurazione di una procedura di gestione delle modifiche applicabile alle coordinate degli organismi quali definiti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e figuranti nell'elenco elettronico che è parte integrante del sistema EESSI (NOTA 10).

 

23) Decisione E3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 19 ottobre 2011, concernente il periodo transitorio quale definito all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (NOTA 11).

 

24) Decisione H6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 16 dicembre 2010, concernente l'applicazione dei principi riguardanti la totalizzazione dei periodi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (NOTA 12).

 

25) Decisione S8 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 giugno 2011, relativa alla concessione di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di notevole importanza di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (NOTA 13).

 

26) Decisione U4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 13 dicembre 2011, relativa alle procedure di rimborso di cui all'articolo 65, paragrafi 6 e 7, del regolamento (CE) n. 883/2004 e all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 (NOTA 14).

 

6) alla sezione C: Atti giuridici di cui le parti contraenti prendono atto, dopo il punto 2 è inserito il testo seguente:

«3) Raccomandazione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 marzo 2012, concernente gli aspetti finanziari delle donazioni transfrontaliere di organi da viventi (NOTA 15).

 

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Note:

1) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

3) GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

4) GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.

5) GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.»

6) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

7) GU L 338 del 22.12.2010, pag. 35.

8) GU L 149 dell'8.6.2012, pag. 4.

9) GU L 349 del 19.12.2012, pag. 45.»

10) GU C 187 del 10.7.2010, pag. 5.

11) GU C 12 del 14.1.2012, pag. 6.

12) GU C 45 del 12.2.2011, pag. 5.

13) GU C 262 del 6.9.2011, pag. 6.

14) GU C 57 del 25.2.2012, pag. 4.»

15) GU C 240 del 10.8.2012, pag. 3.»