Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 07 maggio 2015, n. 9270

Spese - Annullamento di ipoteca - Compensazione

 

Fatto

 

Il contribuente ha impugnato l’avviso d'iscrizione ipotecaria scaturente da cartelle di pagamento varie, eccependo l'illegittimità dell'iscrizione per la mancata notificazione dell'intimazione ad adempiere ex art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973.

Il ricorso è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale e quella regionale ha respinto l’appello dell'agente per la riscossione, facendo leva sulla nullità dell'iscrizione, in ragione dell'omesso invio dell’avviso contemplalo dal suddetto art. 50.

Avverso detta sentenza, l'agente per la riscossione propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui il contribuente reagisce con controricorso.

 

Diritto

 

1.- L'unico motivo di ricorso. proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., col quale Equitalia Nord s.p.a. lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 50, 2° co., e dell'art. 77 del d.p.r. 602/73, là dove il giudice d'appello ha considerato nulla l’iscrizione ipotecaria perché non preceduta dall'avviso contemplato dall'art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973, va respinto.

1.1.- Va al riguardo applicato il principio affermato dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667), secondo cui anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca ex art. 77, 2° comma bis, d.p.r. n. 602/1973, introdotto con d.l. n. 70/2011, l’amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell’art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto.

1.2.- Per conseguenza, hanno concluso le sezioni unite, l’iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell’obbligo che incombe all’amministrazione di attivare il «contraddittorio endoprocedimentale», mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo.

1.3.- La generale rilevanza del contraddittorio procedimentale, dunque, non consente di accogliere il motivo di ricorso, calibrato sull’omissione dell'intimazione dell'art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973, benché l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisca atto dell’espropriazione forzata, ma debba essere riferita, come chiarito dalle sezioni unite, ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell'intimazione in questione, prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

2.- Il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità comporta la compensazione delle spese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e compensa le spese.