Prassi - INPS - Circolare 06 maggio 2015, n. 91

Convenzione tra l’Inps e i soggetti abilitati all’assistenza fiscale per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modello RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - CAMPAGNE RED e INV CIV 2015/2016 -

 

SOMMARIO: Chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento del servizio.

 

Con determinazione del Presidente n. 12 del 2 aprile 2015, è stato approvato l’allegato schema di convenzione con i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale di cui al D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, per la raccolta e la trasmissione all’INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modello RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - Campagne RED e INV CIV 2015/2016.

Con le campagne RED 2015 e 2016, l’INPS richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, la comunicazione delle situazioni reddituali relative agli anni 2014 e 2015 nonché, per le campagne RED 2013/2014, la comunicazione delle situazioni reddituali limitatamente ai soggetti non adempienti (cosiddetti sollecitati).

Con le campagne INV CIV 2015 e 2016, l’INPS richiederà ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo specifico status previsto dalla legge, alcune informazioni indispensabili per la verifica della permanenza della titolarità del diritto alle prestazioni in godimento nonché per le campagne INV CIV 2014/2015 la comunicazione delle predette informazioni limitatamente ai soggetti non adempienti (cosiddetti sollecitati).

Lo schema convenzionale regolamenta le modalità di svolgimento del servizio e di conservazione della documentazione, di trasmissione telematica, le attività di verifica e di validazione dei dati nonché quelle di comunicazione delle anomalie eventualmente riscontrate.

È opportuno sottolineare che il servizio viene affidato in via non esclusiva. Per la presentazione delle dichiarazioni continueranno ad essere a disposizione dei cittadini sia il Contact Center integrato dell’Istituto che il portale internet.

I Centri di assistenza fiscale, e gli altri soggetti abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, se in possesso dei prescritti requisiti, hanno facoltà di stipulare convenzioni singole, in base allo schema approvato.

Il soggetto abilitato deve essere in possesso di un certificato digitale Entratel in corso di validità, rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.

La stipula delle convenzioni di cui al presente messaggio avviene presso le Direzioni metropolitane o le Direzioni provinciali INPS territorialmente competenti sul luogo in cui è situata la sede del soggetto interessato.

Sul punto, la citata determinazione reca la specifica autorizzazione ai Direttori di Area metropolitana e ai Direttori provinciali a sottoscrivere, in nome, per conto e nell’interesse dell’Istituto, singole convenzioni aderenti allo schema.

Per addivenire alla stipula, i soggetti interessati prendono contatti con le Direzioni metropolitane e provinciali territorialmente competenti, tramite i recapiti presenti sul sito web dell’Istituto e accessibili effettuando la ricerca della Struttura di interesse dal percorso che segue: "www.inps.it" -> "le sedi INPS".

La stipula avviene formando due copie del testo di convenzione sottoscritte in originale, delle quali una è consegnata alla parte privata e l’altra è tenuta agli atti della Direzione metropolitana o provinciale.

Ciascuna copia è soggetta all’imposta di bollo.

L’imposta, che è a carico della parte privata, è assolta applicando n. 1 marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00) ogni 4 facciate del testo di convenzione.

Sono esclusi dall’affidamento del relativo servizio, e dunque non hanno facoltà di stipulare la convenzione di che trattasi, i soggetti abilitati responsabili di gravi inadempienze, accertate nei rapporti con l’Inps, alla data della stipula della convenzione.

I Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali verificano il possesso di tutti i requisiti necessari al valido esercizio della facoltà di stipula da parte dei richiedenti, compresi quelli relativi alla qualità del soggetto richiedente quale soggetto abilitato alla stipula, alla legittimazione della persona fisica che sottoscrive e alla validità del certificato Entratel.

Il possesso dei requisiti è riferito al momento della sottoscrizione della convenzione.

I Direttori provinciali, i Direttori di Area metropolitana, e i loro eventuali delegati, per poter sottoscrivere una nuova convenzione dovranno utilizzare il "Portale delle convenzioni" accessibile al seguente percorso intranet.inps.it -> Servizi -> "Gestione e assistenza servizi internet" -> "Amministrazione convenzioni per utenti esterni".

L’accesso al portale è consentito a tutti i Direttori e agli eventuali delegati autorizzati attraverso il sistema IDM.

Attraverso il Portale, acquisiti e confermati i dati necessari alla stipula, è possibile procedere alla stampa personalizzata della convenzione comprensiva degli allegati.

La convenzione, una volta sottoscritta e provvista delle necessarie marche da bollo, dovrà essere acquisita otticamente in formato elettronico e registrata nel portale attraverso l’apposita funzionalità.

La convenzione risulterà attiva solo dopo aver provveduto alla registrazione in banca dati della copia elettronica della convenzione sottoscritta.

I pagamenti per i servizi resi a norma della convenzione di cui al presente messaggio sono gestiti, relativamente ai CAF, dalla Direzione centrale Assistenza ed Invalidità civile dell’INPS per il servizio INV CIV, dalla direzione centrale Pensioni per il servizio RED e, relativamente agli altri soggetti, dalle Direzioni metropolitane o provinciali presso le quali è avvenuta la stipula.

I soggetti abilitati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alle strutture centrali o territoriali competenti, attraverso il sistema di interscambio (SDI).

In particolare, la fattura elettronica, che dovrà riportare il codice univoco "UF5HHG", dovrà essere compilata secondo le indicazioni del documento "Convenzioni-Contratti-Riferimento Amministrazione" pubblicato dall’Istituto sul sito istituzionale www.inps.it seguendo il seguente percorso: Home>Aste gare e Fornitori>Fatturazione elettronica>Istruzioni ed esempi per la compilazione.

Qualsiasi variazione sarà comunicata tempestivamente dall’Istituto tramite lo stesso canale.

L’attività svolta dai soggetti abilitati per le attività RED e INV CIV sarà remunerata esclusivamente nei limiti degli stanziamenti annui sugli specifici capitoli del bilancio di previsione INPS.

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti dello stanziamento, l’Istituto procederà a periodico monitoraggio e, in prossimità del raggiungimento dei limiti di spesa sopra indicati, ne darà comunicazione ai soggetti abilitati.

Si invitano i Direttori di Area metropolitana e i Direttori provinciali a fornire copia della presente circolare ai soggetti interessati.

 

Allegato 1

Convenzione tra l’istituto nazionale della previdenza sociale e (soggetto abilitato all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche) per l’affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (modelli red) e delle dichiarazioni di responsabilità (modelli icric, iclav, acc.as/ps) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali - campagne red e invciv 2015/2016

 

Art. 1

Natura delle premesse

 

Le premesse di cui sopra formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione

 

Art. 2

Oggetto della convenzione

 

La presente convenzione ha ad oggetto l'affidamento e la disciplina del servizio di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) e delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli [CRIC-., ICLAV. ACC.AS/PS) al fine della corretta erogazione delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali e riguarda le Campagne RED e INV CIV 2015/2016.

 

Art. 3

Attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED)

 

L’attività riguarda la raccolta e la trasmissione delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) relative agli anni 2014 e 2015 nonché per le campagne RED 2013, 2014 la raccolta e la trasmissione delle medesime dichiarazioni da parie dei soli non adempienti (c.d. sollecitati), di cui al comma 4, punto 4 del presente articolo.

Con le campagne RED 2015 c 2016. l’INPS provvede a richiedere ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali, collegate al reddito dei beneficiari medesimi e dei loro familiari ed erogate dall’Istituto, la comunicazione della situazione reddituale relativa agli anni 2014 e 2015 nonché, per le campagne RED 2013/2014, la comunicazione della situazione reddituale da parte dei soli non adempienti (cosiddetti sollecitati) di cui al comma 4, punto 4 del presente articolo.

L'INPS affida, per gli anni 2015 e 2016. ai fini della verifica prevista ai sensi dell’art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento dell’attività (di seguito denominato "attività") di raccolta e di trasmissione all’INPS delle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED). Le suddette dichiarazioni sono rese dai soggetti di cui ai comma 4 del presente articolo e sono riferite ai redditi non dichiarati all’Agenzia delle Entrate a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico. La conclusione di ciascuna campagna RED è fissata entro la fine del mese di febbraio di ogni anno successivo a quello della campagna cui si riferisce.

Premesso che non devono essere dichiarati i redditi provenienti da prestazioni previdenziali e/o assistenziali presenti nel "Casellario dei pensionati", tra i soggetti che ricevono la richiesta, coloro che devono effettivamente comunicare i redditi all’INPS (di seguito denominati ''dichiaranti") sono quelli che versano in una delle seguenti situazioni reddituali, proprie e/o dei familiari al cui reddito è collegata la prestazione:

1. variazione della situazione reddituale rispetto a quella dell’anno precedente e possesso di redditi non dichiarati all’Agenzia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dal vigente ordinamento giuridico;

2. situazione reddituale invariata rispetto a quella comunicata per l'anno precedente, in presenza di redditi non dichiarati all’Agenzia delle Entrate, a causa della ricorrenza di qualsivoglia ipotesi prevista dai vigente ordinamento giuridico;

3. redditi con valore pari a zero, con riferimento a tutte le tipologie reddituali richieste anche quelle esenti e/o escluse dall’imposizione fiscale;

4. situazione reddituale oggetto di ‘'comunicazione di sollecito" da parte dell'Istituto ai soggetti che non hanno comunicato la propria situazione reddituale e/o quella di eventuali familiari i) cui reddito è collegato alla prestazione del titolare. Per tali modelli l'intermediario dovrà acquisire tutti i redditi dei soggetti interessati (titolare e familiari se richiesti per la prestazione oggetio di verifica):

5. situazioni che danno luogo alle dichiarazioni reddituali cosiddette brevi inerenti le dichiarazioni di decesso, espatrio o rinuncia.

Nel caso in cui almeno un soggetto tra il beneficiario e/o i familiari specificati nel Modello RED. il cui reddito è collegato alla prestazione del titolare, abbia l'obbligo di presentare il modello reddituale, devono essere dichiarati contestualmente i redditi di tutti i soggetti, specificati nel Modello RED. interessati dalla prestazione, al fine di consentire l'immediata, puntuale e completa verifica della posizione da parte dell'istituto. Si precisa che il soggetto abilitato deve acquisire contestualmente tutti i redditi di cui il soggetto "dichiarante", cosi come definito nel presente articolo, risulti titolare.

Per ciascuna campagna RED, i modelli dovranno essere trasmessi all'Istituto entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitalo, secondo le modalità di cui all'articolo 7.

La trasmissione dopo tale termine comporterà l’applicazione di riduzioni nei compensi, secondo quanto previsto all'art. 14.

Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall’affidamento delle attività, sono indicate nella presente convenzione.

 

Art. 4

Attività di raccolta e ammissione delle dichiarazioni di responsabilità alfine dell'erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli lCRIC, ICLAV, ACC.AS/PS)

 

L’attività riguarda la raccolta e la trasmissione di dichiarazioni di responsabilità al fine del l'erogazione delle prestazioni assistenziali relative agli anni 2015 e 2016, nonché per le campagne INV CIV 2014/2015 la raccolta e la trasmissione delle medesime dichiarazioni da parte dei soli non adempienti (ed. sollecitali).

Con te campagne INV CIV 2015 e 2016 l'INPS provvede a richiedere, ai soggetti beneficiari di prestazioni assistenziali, collegate allo stato di invalidità civile ed erogate dall’Istituto, la comunicazione delle dichiarazioni dirette a verificare rispettivamente, il diritto all'indennità di accompagnamento, all'indennità di frequenza e all'assegno mensile, nonché delle dichiarazioni relative alle situazioni di ricovero, alla frequenza di istituzione scolastica e alla dimora all'estero per il diritto alla pensione sociale c all’assegno sociale. Per le campagne INV CIV 2014/2015. la richiesta attiene soltanto ai non adempienti (ed. sollecitati).

L'INPS affida, per gli anni 2015 e 2016. ai fini della verifica relativa alla sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione delle prestazioni assistenziali collegate allo stato di invalidità civile ed erogate dall'Istituto, in via non esclusiva ed a titolo oneroso, al soggetto abilitato, che accetta, lo svolgimento dell'attività (di seguito denominato ’‘attività") di raccolta e di trasmissione all’INPS delle dichiarazioni di responsabilità al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali (Modelli ICRIC. ICLAV. ACC.AS/PS). Le suddette dichiarazioni sono rese dai soggetti percettori delle prestazioni assistenziali secondo i modelli di cui al comma 4 del presente articolo. La conclusione di ciascuna campagna INV CIV è fissata entro la fine del mese di febbraio di ogni anno successivo a quello di riferimento della campagna cui si riferisce.

Per dichiarazioni di responsabilità si intendono i seguenti modelli:

- ICRIC per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di invalidità civile;

- ICRIC FREQUENZA per lo stato di ricovero dei titolari delle prestazioni di indennità di frequenza e per le informazioni relative alla frequenza di istituzione scolastica;

- ICLAV per lo svolgimento o meno di attività lavorativa per i titolari delle prestazioni di invalidità civile;

ACC. AS/PS per la permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia per i titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile;

- ACC. AS/PS per le condizioni di ricovero per i titolari di assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.

Per ciascuna campagna INV CIV i modelli devono essere trasmessi all'Istituto entro trenta giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato, secondo le modalità di cui all’articolo 7.

La trasmissione dopo tale termine comporterà l’applicazione di riduzioni nei compensi, secondo quanto previsto all’art. 14.

Relativamente alle Regioni nelle quali si renda operativa la convenzione INPS/Regione per la trasmissione a cura delle aziende sanitarie dei dati relativi ai ricoveri, l’istituto si riserva la possibilità di circoscrivere le modalità dell’attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità ai soli modelli ICLAV e ACC. AS/PS.

Le specifiche obbligazioni delle Parti, che discendono dall’affidamento delle attività, sono indicate nella presente convenzione.

 

Art. 5

Contenuto del servizio

 

Il servizio consta delle attività che seguono:

1) acquisizione, previo controllo dell'identità e della legittimazione dei dichiaranti, delle relative dichiarazioni;

2) controllo della correttezza del codice fiscale del dichiarante o del tutore o curatore o dei familiari se richiesti, tramite il relativo documento oppure tramite l’interrogazione dell’apposita banca dati telematica dell’Agenzia delle Entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni);

3) conservazione del modello di dichiarazione e della documentazione relativa al documento di identità in corso di validità (come ad es. carta d’identità, patente, passaporto) e al codice fiscale, secondo le modalità di cui al successivo art.8.

Nel caso in cui il cittadino deleghi altra persona alla consegna del modello, il soggetto abilitato deve conservare oltre alla copia del modello firmato dal dichiarante, il documento d'identità del dichiarante, il documento d’identità dei delegato e la delega;

per la sola campagna RED:

- riscontro della corrispondenza ira le situazioni reddituali dichiarate e la documentazione prodotta

4) assistenza ai dichiaranti nella compilazione del modello da acquisire;

5) trasmissione all'Istituto, per via telematica, delle dichiarazioni acquisite ed eventuale attestazione di conformità alla documentazione prodotta, entro i termini previsti dagli articoli 3 e 4 della presente convenzione;

per la sola campagna INV CIV:

acquisizione delle dichiarazioni rese dagli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento e di indennità di frequenza, dagli invalidi civili parziali titolari di assegno mensile nonché dai titolari di pensione sociale, assegno sociale e assegno sociale sostitutivo di invalidità civile per la verifica della persistenza dei requisiti previsti per l’erogazione della provvidenza;

- acquisizione delle dichiarazioni di cui al periodo precedente rese in nome e per conto del titolare deceduto da altri soggetti legittimati in base alla normativa vigente. In tal caso dovrà essere conservata e resa disponibile all’INPS la relativa documentazione;

- nel caso in cui l’handicap non consenta al cittadino la compilazione e firma dell’autocertificazione se interdetto o inabilitato, la dichiarazione deve essere presentata dai rispettivi tutori o curatori. In questo caso il soggetto abilitato deve conservare il modello firmato dal tutore/curatore ed il relativo documento di identità;

nel caso di disabilità psichica la dichiarazione va resa solo in presenza di un tutore\curatore\amministratore di sostegno. Il soggetto abilitato deve conservare anche in questo caso il modello firmato dal tutore\ curatore\amministratore di sostegno ed il relativo documento di identità. In assenza di figura tutelare, la dichiarazione di responsabilità non deve essere presentata, ma dovrà essere consegnato direttamente il certificato medico attestante lo stato di disabilità psichica presso la sede territorialmente competente:

6) consegna obbligatoria della ricevuta attestante l’elaborazione del modello acquisito.

Le dichiarazioni possono essere stampate e sottoscritte, anche con firma grafometrica o digitale, resa mediante apposizione di una delle firme elettroniche di cui all’articolo 1 comma 1, lettere q- bis), r) e s) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

 

Art. 6

Attività di acquisizione delle dichiarazioni

 

Per lo svolgimento dell’attività di acquisizione delle dichiarazioni RED e INV CIV(Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS), si individuano le fasi di seguito descritte.

1) L’INPS fornisce al soggetto abilitato, a seguito di specifica richiesta e limitatamente alle persone che hanno rilasciato delega allo stesso, le stringhe identificative dei soggetti interessati alla trasmissione delle dichiarazioni con le diverse modalità previste dall’Istituto (on line massiva, cooperazione applicativa) rispettivamente: entro la fine del mese di febbraio con riferimento alle campagne ordinarie di ciascun servizio ed entro il 15 marzo con riferimento ai solleciti. In tale fase, se per uno stesso cittadino ci sono più deleghe, non viene rilasciata la stringa a nessun soggetto abilitato. Le modalità operative con cui saranno trasmesse le stringhe saranno individuate dall’Istituto e comunicate ai soggetti abilitati.

L'INPS definisce, con apposito allegato, i criteri di rilevazione del reddito nonché, in accordo con i soggetti abilitati, ulteriori modalità operative per l'attuazione delle finalità della presente convenzione, la modulistica necessaria ed i tracciati record anche con riferimento alle modalità di acquisizione e trasmissione dei "solleciti"'. Tali informazioni saranno rese disponibili sul sito INPS.

L'INPS fornisce al soggetto abilitato le specifiche tecniche per la trasmissione e le relative procedure di controllo che sai-anno pubblicate nella sezione del sito dedicata al servizio in oggetto.

2) La seconda fase si caratterizza per l'invio, da parte dell’Istituto, della comunicazione dell’obbligo di dichiarare la situazione reddituale incidente sulla prestazione solo a quei cittadini per i quali non sono pervenute tali informazioni ad una data prestabilita, che saia comunicata ai soggetti abilitati, per consentire una più efficiente gestione dell'attività di acquisizione.

Per le dichiarazioni relative a redditi verificati sulla base della documentazione esibita, l'attestazione di conformità viene rilasciata dal soggetto abilitato, autorizzato ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997. n. 241 e successive modifiche. Qualora il dichiarante intenda autocertificare i dati relativi ai redditi., il soggetto abilitato è tenuto ad accettarla senza richiedere documentazione, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche. In ogni caso, il soggetto abilitato deve riscontrare che il dichiarante non abbia trasmesso all'Agenzia delle Entrate - per il tramite del medesimo soggetto abilitato - dati difformi da quelli autocertificati.

Al momento in cui acquisisce la dichiarazione, il soggetto abilitato informerà gli interessati che i dati acquisiti saranno trasmessi all’INPS per il perseguimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

 

Art. 7

Attività dì trasmissione delle dichiarazioni

 

Le procedure informatiche di supporto alla trasmissione sono preventivamente indicate dall'Istituto, il quale fornisce tempestivamente al soggetto abilitato il software specifico idoneo a supportarle. Delle procedure vengono rilasciate dall'INPS ai soggetti abilitati.

E' facoltà del soggetto abilitato adottare il software predisposto dall’Istituto ovvero altri applicativi informatici corrispondenti alle specifiche tecniche rilasciate dall’INPS, sia in fase di stesura iniziale che successivamente, in caso di modifica delle procedure.

Qualsiasi variazione delle procedure o del software è preventivamente indicata o approvata dall’INPS.

La trasmissione potrà avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall'Istituto.

il soggetto abilitato alla trasmissione deve risultare iscritto nel "Registro delle Chiavi Pubbliche, degli Utenti del Fisco Telematico" del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, quindi, essere in possesso delle chiavi valide per l’applicazione "Entrate". Ai soli fini della fuma digitale. l'INPS accetta, oltre ai certificati Entratel. certificati digitali rilasciati da Infocamele, Actalis, Postecom. L’Istituto si riserva la facoltà dì modificare le modalità di accesso al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza e fruibilità dei servizi.

Per l’abilitazione di eventuali sedi decentrate, il soggetto abilitalo comunica quanto segue se non già comunicato per altre attività la cui trasmissione necessita delle stesse credenziali:

- sede decentrata del soggetto da abilitare;

codice fiscale o partita IVA (completo della estensione —xxx) del certificato digitale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate (certificato digitale Entratel);

"Common Ñame" (CN) dì un eventuale certificato diverso da quello Entratel, con il quale si intende effettuare l’accesso;

- "Autorità di Certificazione" (CA) che ha emesso il certificato.

Le comunicazioni di cui al comma che precede sono fatte, in formato elettronico (preferibilmente su foglio elettronico formato Excel), all'indirizzo di posta elettronica sicurezza.card@inps.it, della Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - Area Sicurezza ICT.

Il foglio elettronico allegato, contenente i dati, dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto abilitato mittente.

Le Parti si impegnano, al fine di ridurre i tempi dei conguagli a credito o a debito dei dichiaranti, a concordare nuove modalità di trasmissione dei dati che permettano l’immediato ricalcolo delle prestazioni.

 

Art. 8

Attività di conservazione dei moduli di dichiarazione e della documentazione inerente

 

Il soggetto abilitato stampa ciascun modulo di dichiarazione in duplice copia, delle quali una, datata e sottoscritta dal dichiarante (anche attraverso apposizione firma grafometrica o digitale), è custodita negli appositi archivi da esso tenuti, per un periodo non inferiore a quello della prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito (dieci anni), mentre l'altra, parimenti datata, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato.

In alternativa, allo scopo di evitare l'onere di conservazione del modello cartaceo, il soggetto abilitato, dopo aver stampato ciascun modulo di dichiarazione in unica copia (che, provvista di data, è consegnata per ricevuta al dichiarante o ad un suo delegato, il quale la sottoscrive alla sua presenza) e dopo aver inviato telematicamente all’Istituto detto modulo, svolge l'attività di cui al presente articolo eseguendo in successione le operazioni di seguito descritte:

creazione di una copia del modello su un documento informatico, riportando i dati del modello vigente; il documento informatico è creato secondo le specifiche tecniche del tracciato record utilizzato per la trasmissione telematica all'INPS e contiene una oppure più di iuta dichiarazione, ovvero creazione, a partire dai dati trasmessi all'Istituto, di un file in formato statico non modificabile, contenente i dati di ogni singolo modello che viene firmato digitalmente e marcato temporalmente dal soggetto abilitato e, quindi, conservato come previsto dal comma precedente;

conservazione informatica de) citato documento, con apposizione della lì mia digitale del responsabile della conservazione e della marca temporale al fine di garantirne l’autenticità, l'integrità, l'immodificabilità e la certezza della data.

La documentazione relativa ai codici fiscali e ai documenti di identità consta della copia dei relativi documenti oppure del risultato dell’interrogazione dell’apposita banca dati telematica dell'Agenzia delle Entrate (SIATEL ovvero altra, comunque denominata, che ne sostituisca le funzioni). La documentazione è conservala in forma cartacea oppure su supporto informatico, alla stregua del comma che precede.

Analoga modalità dì conservazione deve essere prevista per la documentazione prodotta dal dichiarante in caso di asseverazione della dichiarazione reddituale.

Il risultato del l'interrogazione della banca dati telematica dell’Agenzia delle Entrate può essere conservato anche come file informatico, nel formato originale. Il supporto informatico (oppure il file informatico, conservato nel formato originale) contiene la documentazione relativa ad un solo soggetto oppure a più soggetti.

Il soggetto abilitato informa il dichiarante dell’onere che incombe su quest’ultimo, di conservazione del modulo di dichiarazione e della documentazione di supporto alla dichiarazione per un periodo non inferiore a quello di cui al precedente comma 1.

 

Art. 9

Duplicalo del modulo di dichiarazione

 

Il soggetto abilitato, sulla base di una richiesta sottoscritta dai beneficiari delle prestazioni erogate dall’Istituto, può accedere, mediante i servizi on line dell’Istituto, alla stampa di un eventuale duplicato dei/i model lo/i RED e/o INV C1Y (Modelli 1CRIC, ICLAV, ACC.AS/PS).

Tale richiesta è conservata agli atti del soggetto abilitato e registrata nel processo dì autenticazione on line relativo alla emissione del duplicato. La richiesta dei duplicati (Modelli RED e Modelli ICRIC. ICLAV. ACC.AS/PS) potrà avvenire, oltre alle modalità on line, anche attraverso la coopera/ione applicativa.

 

Art. 10

Svolgimento del servizio in regime di avvalimento

 

Il soggetto abilitato può avvalersi, sotto il suo duetto controllo ed assumendone la relativa responsabilità, dei servizi dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1. del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all’art. 23, comma 2, di detto decreto.

Nel caso in cui si avvalga dei citati soggetti, la Parte privata della presente convenzione trasmette all'lNPS apposita comunicazione indicante la ragione sociale e il nome dei rappresentante legale del soggetto dei cui servizi si intende usufruire. Detta comunicazione deve precedere l’inizio dello svolgimento del servizio in regime di avvalimento.

L'attività dei menzionati soggetti è considerata, a tutti gli effetti, attività del soggetto abilitato.

In caso di svolgimento del servizio in regime di avvalimento, totale o parziale, PENPS intrattiene rapporti con il solo soggetto abilitato.

 

Art. 11

Deposizioni in materia di trattamento dei dati personali

 

Per i servizi di cui agli articoli 3 e 4 resi dal soggetto abilitato in favore di utenti esterni. Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che. ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, nomina il soggetto abilitato sottoscrittore della presente convenzione Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, come da allegato atto di nomina.

Dalla sottoscrizione dell'Atto di nomina il Responsabile designato si vincola alla scrupolosa osservanza, oltre che delle apposite istruzioni ricevute al Titolare, delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e le responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.

Il soggetto abilitato, in qualità di Responsabile esterno del trattamento, assicura che i dati personali vengano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.

Ai sensi dell’articolo 11 del citato decreto legislativo, i dati trattati in applicazione della presente convenzione dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

E' fatto divieto assoluto al soggetto abilitato di utilizzare i dati per fini diversi da quelli previsti dalla presente convenzione, nonché da quelli consentiti dalla normativa vigente in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza di persone. Il soggetto abilitato assicura altresì che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, nè in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, il soggetto abilitato avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

Art. 12

Compensi

 

Il presente articolo stabilisce la misura del compenso, IVA esclusa, che l’INPS riconosce al soggetto abilitato per lo svolgimento dell'attività prevista nella presente convenzione.

In merito all'attività di raccolta e trasmissione deLle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) per ogni tipologia di dichiarazione saranno corrisposti i compensi. IVA esclusa, indicati in tabella:

 

Tipologia di dichiarazione

 compenso

Dichiarazione asseverata effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 4, numeri 1 e 2  € 7,98
Dichiarazione non asseverata effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 4, numero 1  €5,08
Dichiarazione non asseverata effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 4, numero 2  €2,73
Dichiarazione effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 4, numero 3  € 2,73
Dichiarazione effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 4, numero 5 € 2,73  

 

Qualora la trasmissione delle dichiarazioni avvenga tardivamente rispetto ai termini indicati nel sesto comma dell’articolo 3 i predetti compensi sono ridotti in misura percentuale, così come indicato nell’art. 14 della presente convenzione.

Per le fattispecie di cui all’art.3, comma 4, numero 4, della presente convenzione, si applicheranno i compensi suindicati, in relazione alla tipologia e modalità di dichiarazione; analogamente, tali fattispecie saranno oggetto di riduzione dei compensi e di verifica di presenza di eventuale difettosità ai fini della attribuzione di penali, secondo quanto previsto dall’art. 14.

Per i soggetti aventi redditi pari a zero, oltre la prestazione collegata al reddito, sia se trasmessi in una dichiarazione effettuata ai sensi dell’art. 3, comma 4, numero 3 sia se trasmessi in una diversa tipologia di dichiarazione di cui all’art. 3, comma 4, ai soggetti abilitati sarà comunque attribuito il compenso previsto per la tipologia di dichiarazione di cui all’art. 3, comma 4, numero 3.

I compensi riferiti alle dichiarazioni delle situazioni reddituali (Modelli RED) sono pagati per ogni soggetto appartenente al medesimo nucleo reddituale contemplato nella dichiarazione.

In merito all’attività di raccolta e trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità (Modelli ÌCR1C, ICLAV, ACC.AS/PS) al fine dell’erogazione delle prestazioni assistenziali la misura del compenso, IVA esclusa, per ogni dichiarazione trasmessa, è pari a € 5,50 (euro cinque/50).

Ai fini del pagamento dei compensi di cui al presente articolo si terrà conto delle dichiarazioni corrispondenti a ciascun codice fiscale escludendo, pertanto, invii successivi al primo con dati non variati rispetto al primo modello trasmesso.

Qualora, successivamente alla trasmissione della dichiarazione, intervengano fatti o circostanze che comportino la necessità di una nuova dichiarazione di variazione della precedente o rettifiche di dichiarazioni erronee non è riconosciuto un ulteriore corrispettivo.

In sede di pagamento del saldo di cui all’articolo 13, saranno effettuati i necessari conguagli. Nel caso di incapienza del suddetto saldo il soggetto abilitato è obbligato, con le modalità e i termini che saranno loro comunicati dall’Istituto, a restituire le somme eventualmente eccedenti rispetto a quelle dovute.

Nessun corrispettivo può essere richiesto dal soggetto abilitato all’utente in relazione ai servizi oggetto della presente convenzione.

L’attività svolta dai soggetti abilitati per le attività RED e INV CIV sarà remunerata esclusivamente nei limiti degli stanziamenti annui sugli specifici capitoli del bilancio di previsione INPS.

Per ciascuna dichiarazione sarà erogato il corrispettivo, secondo quanto previsto, all’art. 12 della presente convenzione se la trasmissione avviene entro 30 giorni solari dalla presentazione da parte del cittadino al soggetto abilitato; per le trasmissioni effettuate dopo tale termine, si applicherà una riduzione percentuale dei compensi di cui all’art. 12 come di seguito indicato.

 

Trasmissione dichiarazione da parte del soggetto abilitato

 Riduzione percentuale del compenso

Da 31 a 60 giorni solari dalla data di presentazione ai soggetto abilitato  20%
Da 61 a 90 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato  50%
Da 91 giorni solari dalla data di presentazione al soggetto abilitato  80%

 

Nel caso in cui, tramite sistemi automatizzati centralizzati di controllo delle dichiarazioni delle situazioni reddituali trasmesse, si rilevino redditi discordanti con quelli dichiarati al Fisco dal medesimo soggetto abilitato, sarà attribuita una penalità pari a 1 volta il compenso erogato dall’Istituto per ciascun cittadino, in relazione alla tipologia di dichiarazione trasmessa e acquisita validamente.

Ad integrazione dei controlli sopra menzionati, per accertare il corretto adempimento, da parte dei soggetto abilitato, delle obbligazioni che discendono dall’affidamento del servizio, le Parti stabiliscono che FINPS si riserva di sottoporre annualmente a verifica a campione almeno l’1% delle dichiarazioni trasmesse, con estensione al 5% per quei soggetti che si siano resi responsabili di errori e/o omissioni.

In caso di riscontro di dichiarazione errata, è prevista l’applicazione del seguente, ulteriore, sistema di penali.

L’importo della penale al fine di rapportare la verifica a campione all’intera attività svolta dall’intermediario viene determinato moltiplicando tra loro i seguenti fattori:

- Numero delle dichiarazioni errate verificate;

- indice di difettosità, definito per tipologia di errore;

- Una volta (1) la misura dei compensi corrisposti ai sensi dell’art. 12 in relazione alle tipologie di dichiarazioni;

- Coefficiente 100. Nei caso in cui l’Istituto decida di aumentare la percentuale del campione da controllare, il coefficiente dovrà essere riparametrato.

Le tipologie di errore per ciascuna attività e i relativi indici di difettosità sono indicati nelle tabelle che seguono.

Tipologie di errore e relativi indici di difettosità relativi ai Modelli RED:

 

Tipo di errore

 Indice di difettosità

Stato civile errato  0.06 (zero/06)
Codice fiscale errato  0.06 (zero/06).

 

Ai fini della verifica dei rispetto dei limiti dello stanziamento. l'Istituto procederà a periodico monitoraggio e in prossimità dei raggiungimento dei limiti di spesa sopra indicati, ne da' comunicazione ai soggetti abilitati.

 

Art. 13

Liquidazione e pagamento dei compensi

 

il soggetto abilitato emette iattura/e dei dati trasmessi e riscontrati dall'INPS, consultando all’uopo i dati riepilogativi messi a disposizione dall’INPS sul proprio sito internet. Per i servizi in oggetto saranno emesse due fatture per ciascuna attività.

1) PRIMA FATTURA:

per l'anno 2015 pari al 95% del valore corrispondente alle dichiarazioni trasmesse ed acquisite

validamente dall’Istituto alla data del 15/09, con emissione dei prospetti riepilogativi entro la prima metà del mese di ottobre;

per fanno 2016 pari al 95% del valore corrispondente alle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall'Istituto alla data dei 31/07, con emissione dei prospetti riepilogativi entro la prima metà dei mese di settembre.

2) SECONDA FATTURA:

- per l'anno 2015 pari al 95% del valore corrispondente alle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall‘Istituto dalla data del 16/09 fino al termine previsto della chiusura di ciascuna campagna con emissione dei prospetti riepilogativi entro un mese dalla chiusura della campagna stessa;

per l’anno 2016 pari al 95% del valore corrispondente alle dichiarazioni trasmesse ed acquisite validamente dall'Istituto dalla data del 01/08 fino al termine previsto della chiusura di ciascuna campagna, con emissione dei prospetti riepilogativi entro un mese dalla chiusura della campagna stessa.

3) TERZA FATTURA

Per gli anni 2015 e 2016 pari al saldo di cui all’art.13 con emissione dei prospetti riepilogativi nella sezione sul sito internet dell’Istituto.

Gli eventuali dati scartati dalle procedure di verifica e controllo possono essere fatturati non appena resi conformi ai tracciato delle procedure informatiche di supporto rilasciato dall’INPS. che sarà opportunamente messo a disposizione del soggetto abilitato. Agli effetti dell'applicazione dei compensi di cui all’art. 12 e ad ogni altro effetto, vale la trasmissione validamente acquisita dai sistemi informatici dell’INPS.

I soggetti abilitati sono tenuti a trasmettere le fatture, esclusivamente in formato elettronico, alle strutture centrali o territoriali competenti, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) secondo le specifiche tecniche di cui al decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n.55.

In particolare, la iattura elettronica deve riportare il codice univoco: UF5HHG. Dovrà poi essere compilata secondo le indicazioni pubblicate dall’Istituto sul sito istituzionale: www.inps.it - Gare aste e fornitori - Fatturazione elettronica - Istruzioni ed esempi per la compilazione - Convenzioni- Contratti-Riferimento Amministrazione.

Questi adempimenti sono necessari per la correttezza formale della fattura medesima e l'effettivo ricevimento della stessa da parte dell'Istituto.

Qualsiasi variazione dei codici sarà comunicata dall'Istituto ai soggetti abilitati, in modo da

garantire il corretto inoltro della fattura.

Pertanto, l'Istituto non accetterà fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, né procederà ad alcun pagamento, neppure parziale, sino all’invio della fattura stessa.

Entro 15 gg. dal ricevimento della fattura all’Istituto, la struttura centrale o territoriale competente può ‘‘rifiutare" la fattura comunicandolo allo SDÌ per i seguenti motivi:

1. mancata corrispondenza tra gli importi riportati in fattura e quelli pubblicati sul sito Internet;

2. mancata oppure errata indicazione delle fasce dei compensi, del periodo e dell'anno di riferimento:

3. mancala oppure errata indicazione della posizione finanziaria (capitolo di spesa di riferimento ).

Nell'ipotesi di decorrenza dei termine di 15 giorni dal ricevimento, senza che si sia provveduto a respingere la fattura, qualsiasi sua variazione è effettuata con nota di eredito, ai sensi del l’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

La fattura, ai sensi del decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze 23 gennaio 2015. dovrà riportare l'annotazione "S‘ -"scissione dei pagamenti" sulla medesima. Pertanto. l'Istituto verserà direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel predetto decreto, l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata in fattura.

Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica dei seguenti ulteriori elementi:

- avvenuta sottoscrizione della Convenzione;

- verifica del D.U.R.C, del soggetto abilitato, in corso di validità, secondo le modalità definite dalla normativa vigente;

- indicazioni del conto corrente bancario o postale per il pagamento delle prestazioni di cui alla presente convenzione.

Il pagamento delle fatture, previa verifica della regolarità di cui ai commi precedenti, avviene entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse.

Il pagamento del saldo del compenso avviene successivamente all'espletamento delle verifiche di cui al l’art. 14 in particolare, il soggetto abilitato emette fattura a seguito della pubblicazione degli esiti delle verifiche sul sito Internet dell'Istituto.

È obbligo del Soggetto abilitato comunicare all’INPS eventuali modifiche relative alle modalità di pagamento, che dovessero manifestarsi nel corso della durata contrattuale, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal verificarsi delle stesse.

 

Art. 14

Verifiche e penali

 

Errore di trascrizione

 0.06 (zero/06)

Mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della documentazione richiesta dall’INPS  0.12 (zero/12)
Dichiarazione reddituale presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscrizione del modello  0.12 (zero/12)

 

Tipologie di errore e i relativi indici di difettosità relativi ai Modelli ICRIC, ICLAV, ACC.AS/PS:

 

Tipo dà errore

 Indice di difettosità

Difformità tra i dati trasmessi dal soggetto abilitato e quelli che risultano dalla documentazione presentata dai cittadino  0.03(zero/03)
Mancata trasmissione, da parte del soggetto abilitato, della documentazione richiesta dall’INPS  0.12 (zero/12)
Dichiarazione presentata da soggetto risultante deceduto alla data di sottoscrizione del modello  0.12 (zero/12)

 

La sistematica e reiterata ricorrenza dei casi sopra riportati comporta la risoluzione automatica della convenzione.

 

Art. 15

Procedimento di verifica e di applicazione delle penali

 

La Direzione generale dell’INPS attende alla funzione di indirizzo e di coordinamento strategico dell’intero procedimento.

Le verifiche sono effettuate dalle Strutture periferiche dell’INPS territorialmente competenti.

Per consentire l’espletamento delle verifiche, il soggetto abilitato, in caso di richiesta ed entro 30 giorni da essa, fa pervenire alla Struttura territoriale dell’INPS copia di quanto da esso conservato ai sensi dell''art. 8. in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti, verrà applicata la sanzione massima prevista per singolo modello/servizio, secondo quanto previsto specificamente nei commi relativi alle sanzioni previste per ciascuna attività.

Eseguita la verifica, la Struttura territoriale dell’INPS ne trasmette l’esito alla Direzione generale dell’INPS e al soggetto abilitato.

La Direzione generale dell’INPS valida gli esiti delle verifiche e riscuote le somme dovute a titolo di penale.

La riscossione delle penali di cui al presente articolo avviene per compensazione in sede di predisposizione della fattura a saldo di cui all’art. 13 e per l’eventuale eccedenza, con apposita richiesta per recupero penale.

A seguito dell’adempimento della penale, l’INPS emette apposita ricevuta, con contrassegno telematico di € 2,00 (due/00) in caso di superamento dell’importo di € 77,47 (settantasette/47).

L’INPS provvede a comunicare al soggetto abilitato le modalità, i tempi e gli esiti delle verifiche, e a darne pubblicità sul proprio sito internet www.inps.it.

Nel caso in cui si verifichino, per la stessa dichiarazione trasmessa dal soggetto abilitato una pluralità di errori, in relazione a ciascuna attività, viene applicato l’importo della penale più elevato.

 

Art. 16

Ulteriori verifiche

 

Al di fuori delle verifiche previste dall’articolo precedente, l'INPS si riserva di effettuare, su segnalazione delle Autorità competenti, ogni opportuno controllo in attuazione della presente Convenzione.

L’INPS si riserva, altresì, di effettuare ogni opportuna verifica circa il corretto svolgimento del servizio da parte dei soggetti abilitati.

 

Art. 17

Facoltà di recesso unilaterale e di rifiuto di stipula da parte dell'INPS

 

Salva l'applicazione delle penali di cui all’articolo 15, l’INPS si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale dalla presente convenzione qualora le dichiarazioni acquisite ed inviate dal soggetto abilitato non siano conformi alla normativa e/o alle disposizioni della convenzione per una percentuale pari o superiore al 5% delle dichiarazioni sottoposte a verifiche da parte dell’INPS, anche diverse dalle verifiche di cui all’art. 14, ovvero da parte di qualunque altra Autorità.

L'INPS si riserva, altresì, la facoltà di recedere dalla Convenzione stipulata con il soggetto abilitato qualora si rilevi un ritardo ingiustificato, sistematico e reiterato nella trasmissione delle dichiarazioni rispetto al termine fissato dal comma 1 dell’articolo 14.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di inadempienza grave del soggetto abilitato, accertata anche nell’ambito delle verifiche di cui all'articolo 16.

Prima di esercitare la facoltà di recesso unilaterale di cui ai primi due commi, l’INPS comunica al soggetto abilitato la relativa decisione, motivandola ai sensi di detti commi.

Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, il soggetto abilitato ha facoltà di comunicare alla Direzione generale dell’INPS le proprie osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni ovvero dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Direzione generale dell’INPS comunica al soggetto abilitato il recesso unilaterale dalla presente convenzione, motivandolo ai sensi dei primi due commi e dando ragione del mancato accoglimento delle eventuali osservazioni, ovvero la volontà di non procedere al recesso in accoglimento di esse.

Il recesso di cui ai primi tre commi ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione, da parte del soggetto abilitato, della relativa comunicazione.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.

Attesa la rilevanza degli interessi pubblici sottesi allo svolgimento delle attività oggetto dei rapporti di convenzione tra l’INPS e i soggetti compresi tra quelli abilitati all’assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, nei casi di cui ai primi tre commi l’Istituto ha anche facoltà di rifiutare la stipula di nuove convenzioni con il soggetto abilitato interessato, ad oggetto diverso rispetto a quello della presente convenzione.

L’Istituto si riserva, altresì, la facoltà di recesso unilaterale dalla presente convenzione nei casi in cui, in base all’articolo 35 del d.lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, vengano meno i requisiti previsti per essere considerati soggetti abilitati all’assistenza fiscale, ai. sensi del d.lgs. 241/1997 e successive modifiche e integrazioni.

 

Art 18

Polizza assicurativa

 

Il soggetto abilitato stipula apposita polizza assicurativa a garanzia dell’integrale risarcimento dei darmi da esso comunque cagionati nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

La polizza di cui al comma precedente prevede un massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall’art. 6 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, ovvero, per quanto riguarda i soggetti abilitati diversi dai Centri di assistenza fiscale (CAF), dall’art. 22 di detto decreto.

 

Art. 19

Registrazione

 

Il presente atto è oggetto di registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 1, lett. B, Parte II, della Tariffa di cui al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

 

Art 20

Spese ed oneri

 

Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, inerenti al presente atto sono a carico del soggetto abilitato, salvo diversa previsione di legge.

 

Art. 21

Uso della telematica e di internet. Campagne di informazione

 

Ove non diversamente stabilito, le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente convenzione sono effettuate con modalità telematiche.

Le trasmissioni potranno avvenire anche in cooperazione applicativa, secondo le regole e specifiche tecniche e di sicurezza definite dall'Istituto.

In alternativa, tenuto conto del tipo di trasmissione o di comunicazione l’NPS rende disponibili le trasmissioni di informazioni e le comunicazioni previste dalla presente convenzione mediante pubblicazione sul proprio sito internet www.inps.it. che il soggetto abilitato ha l'onere al l’uopo di consultare.

Per conferire la massima efficacia alle iniziative relative agli anni 2015 e 2016, ITNPS dà tempestiva e puntuale informazione delle stesse anche attraverso la stampa e gli atltri strumenti di comunicazione.

 

Art. 22

Durata, adeguamento e risoluzione. Termine di ciascuna campagna

 

La presente convenzione ha validità per la durata delle Campagne RED e INV CIV 2015/2016. diti momento della sottoscrizione da parte dell'Istituto e lino al 28 febbraio 2017, salvo diversa disposizione normativa.

La presente convenzione può essere modificata su conforme volontà delle Parti, da manifestarsi per atto scritto e comunque entro il termine di conclusione delle campagne RED e INV CIV 2015.

Le pertinenti modifiche del quadro normativo di riferimento modificano di diritto la presente convenzione, integrandone, sostituendone o abrogandone, a seconda dei casi, le disposizioni. Nei casi di cui al presente comma, le Parti conformano immediatamente il contenuto della presente

convenzione al rinnovato quadro normativo.

In particolare, attesa la rilevanza degli interessi sottesi al mantenimento degli equilibri di finanza pubblica, qualora disposizioni normative sopravvenute impongano all’INPS adeguamenti di risorse riferibili, anche indirettamente, ai rapporti con determinate categorie di soggetti abilitati all'assistenza fiscale, di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modifiche, l’Istituto., valutata detta riferibilità, adegua immediatamente e unilateralmente gli importi dei compensi di cui all’articolo 12 agli effetti di tali disposizioni.

La presente convenzione, tuttavia, si risolve di diritto a seguito di modifiche del quadro normativo di riferimento che la rendono contrastante con il perseguimento del pubblico interesse. Nei casi in cui al presente comma, ciascuna parte prende immediatamente atto della risoluzione, con comunicazione scritta indirizzata all'altra.

Le comunicazioni previste dal presente articolo hanno la forma della lettera raccomandata con avviso di ricevimento o della PEC.

Il termine di conclusione di ciascuna campagna RED e INV CIV (Modelli ICRIC, ICLAV, ACC AS/PS) è fissato negli articoli 3 e 4 della presente convenzione.

Ciascuna Parte può recedere dalla presente convenzione, dandone comunicazione scritta all'altra con un preavviso di almeno 3 mesi.

 

Art. 23

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro dì Roma.

 

Art. 24

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenziono, si applica ad essa la normativa vigente.