Prassi - INPS - Circolare 06 maggio 2015, n. 90

Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale dipendente dalle imprese del credito, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 - Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 - Assegno straordinario di sostegno al reddito e contribuzione correlata - Finanziamento - Adempimenti procedurali - Modalità di compilazione del flusso Uniemens - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti

 

SOMMARIO:

A. PREMESSA

1. Il quadro normativo

2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà

2.1 Finalità e ambito di applicazione

2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

B. INTERVENTI

1. Prestazioni

2. Assegno straordinario di sostegno al reddito

2.1 Requisiti del datore di lavoro

2.2 Requisiti del lavoratore

2.3 Adempimenti della sede INPS che ha in carico la matricola aziendale

2.4 Presentazione della domanda

2.5 Finalità e modalità di calcolo

2.6 Procedure di liquidazione

2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno

2.8 Erogazione in unica soluzione

2.9 Regime tributario

2.10 Contributi sindacali

2.11 Contribuzione correlata

2.12 Cumulabilità

3. Ricorsi amministrativi

4. Soppressione incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati

C. FINANZIAMENTO

1. Modalità di finanziamento delle prestazioni

2. Codifica aziende

3. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

3.1 Contributo ordinario

3.2 Contributo addizionale

4. Finanziamento degli assegni straordinari

4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura degli assegni

4.2 Versamento della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata

 

D. ISTRUZIONI CONTABILI

 

A. PREMESSA

 

1. Il quadro normativo

 

Allo scopo di assicurare adeguate forme di sostegno al reddito ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale, l’articolo 3 della legge n. 92/2012, intitolato "Tutele in costanza di rapporto di lavoro", e successive modifiche ed integrazioni, ha stabilito che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possano stipulare accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi ad oggetto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito.

I Fondi di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività di lavoro, oltre ad assicurare, ai lavoratori delle imprese di uno o più settori, interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, possono perseguire l’ulteriore finalità di erogare assegni straordinari per il sostegno del reddito riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il comma 42 del citato articolo 3, dispone che i Fondi di solidarietà di settore, già istituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, debbano adeguarsi alle normepreviste dalla novella legislativa del 2012, con decreti del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle finanze, la cui adozione determina, ai sensi del successivo comma 43, l’abrogazione dei decreti interministeriali recanti i preesistenti regolamenti dei relativi Fondi.

In data 20 dicembre 2013 è stato stipulato un accordo sindacale nazionale tra Abi e Dircredito FD, Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca e Falcri-Silcea con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è convenuto di adeguare il "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese del credito" alle previsioni di cui al citato articolo 3 della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Il predetto accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2014 (allegato n. 1), che ha dettato la nuova disciplina del preesistente Fondo di solidarietà del personale del credito di cui al decreto n. 158 del 28 aprile 2000, e successive modifiche ed integrazioni, già istituito presso l’Inps, e del quale rappresenta una gestione.

L’entrata in vigore del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 ha determinato l’abrogazione del suddetto decreto n. 158/2000.

Il Fondo assume la nuova denominazione di "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito".

 

2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà

 

2.1 Finalità e ambito di applicazione

Il Fondo di solidarietà, nell’ambito ed in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, ha lo scopo di attuare, nei confronti del personale delle aziende di credito, interventi che favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzino politiche attive di sostegno al reddito e all’occupazione.

Il Fondo di solidarietà tutela i lavoratori delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), ed i relativi contratti complementari, anche con meno di quindici dipendenti.

Il Ccnl del credito si applica ai dipendenti delle aziende del credito, finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993.

 

2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’Inps e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto interministeriale.

Il Fondo di solidarietà è gestito da un Comitato amministratore, composto da cinque esperti designati da Abi e cinque esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il verbale d’accordo 20 dicembre 2013, nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione.

Il Fondo ha l’obbligo del bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria, ai sensi del comma 26 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012.

Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.

Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.

Il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, sulla base del bilancio di previsione ha facoltà di proporre modifiche riguardo l’importo delle prestazioni o la misura dell’aliquota di contribuzione, in modo da garantire risorse continuative ed adeguate, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012, e successive modifiche ed integrazioni.

Gli articoli 3 e 4 del citato decreto disciplinano la composizione, la durata delle cariche e i compiti del Comitato amministratore del Fondo. In particolare, il Comitato delibera la concessione degli interventi e dei trattamenti. Per quanto riguarda gli assegni straordinari, il Comitato prende atto degli accordi aziendali trasmessi dalle Sedi per il tramite della Direzione centrale pensioni. Nel frattempo le Sedi competenti per l’erogazione della prestazione liquidano gli assegni, salvo parere contrario da parte del Comitato medesimo.

Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento di contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 92/2012.

Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto direttamente, con le modalità definite dall’Istituto medesimo.

 

B. INTERVENTI

 

1. Prestazioni

 

Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o comunitari;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti dai soggetti aderenti al Fondo, interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale, di cui all’articolo 10, comma 6;

b) in via straordinaria:

all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ed al versamento della contribuzione correlata;

c) in via emergenziale:

all’erogazione nei confronti dei lavoratori in esubero (non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni previste dalla precedente lettera b, assegni straordinari) di trattamenti di cui all’articolo 12 del decreto, che disciplina la così detta sezione emergenziale:

1) all’erogazione per un massimo di 24 mesi di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

2) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale ridotto dell’eventuale concorso degli apposti fondi nazionali e dell’Unione europea.

Tale prestazione è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennità Aspi.

Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile dovuta spettante al lavoratore, alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E’ escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell’indennità Aspi.

Si fa riserva di fornire, con successiva circolare, le istruzione amministrative ed operative in ordine alla modalità di presentazione delle domande di prestazioni ordinarie di cui alle lettere a) e c), nonché la disciplina di dettaglio delle stesse.

 

2. Assegno straordinario di sostegno al reddito

 

Destinatario delle prestazioni straordinarie (articolo 5, comma 1, lettera b) è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa.

Con riferimento a quest’ultima, per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la così detta contribuzione correlata alla competente gestione previdenziale.

 

2.1 Requisiti del datore di lavoro

L’accesso alla prestazione straordinaria da parte di una azienda destinataria del Fondo di solidarietà di settore, è subordinato all’espletamento delle procedure legislative, ove previste, e contrattuali di confronto sindacale, prescritte dalla contrattazione collettiva, secondo quanto stabilito dall’accordo nazionale stipulato.

Le suddette procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.

La società esodante presenta alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale (individuata sulla base della matricola dell’azienda) l’accordo sindacale che individui, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentano l’intervento del Fondo di sostegno, indicando altresì la Sede Inps presso la quale l’azienda medesima deve versare la provvista a copertura degli assegni straordinari.

Insieme con l’accordo, l’azienda esodante deve trasmettere alla predetta Sede Inps la dichiarazione denominata "Mod. di accreditamento e variazioni" (allegato n. 2).

 

2.2 Requisiti del lavoratore

La legge non individua requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma ne subordina il diritto e l’erogazione al perfezionamento dei requisiti minimi contributivi ed anagrafici, a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, previsti dalla vigente normativa al momento del pensionamento, utili per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia entro il periodo massimo di fruizione della prestazione in argomento.

Si richiamano in particolare: la circolare n. 35 del 2012, che illustra la normativa vigente a decorrere dal 1° gennaio 2012 in materia di pensionamento di vecchiaia e anticipato (articolo 24 della legge n. 214 del 2011, e successive modifiche e integrazioni), la circolare n. 63 del 2015 e il messaggio n. 2535 del 2015 in tema di incremento per aspettativa di vita, nonché la circolare n. 74 del 2015 che illustra la legge n. 190/2014 (legge di stabilità per l’anno 2015).

Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi per il diritto alla prestazione sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e in Paesi legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Coloro che vogliono far valere periodi di contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps (coltivatori diretti, mezzadri, coloni, artigiani, commercianti) perfezionano i requisiti per il diritto alla prestazione con i contributi versati in dette gestioni. In tali casi l’accertamento del diritto alla pensione deve essere effettuato secondo le disposizioni della gestione dei lavoratori autonomi nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo.

I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali devono essere computati una sola volta.

Se i lavoratori interessati sono iscritti alla Gestione pubblica, si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare n. 37/2012.

Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare di pensione di invalidità ovvero di assegno ordinario di invalidità.

L’accertamento dei requisiti per l’accesso all’assegno straordinario viene effettuato dall’azienda esodante sulla base della documentazione prodotta dai lavoratori. Su richiesta del lavoratore, ovvero su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Sedi Inps competenti provvedono a rilasciare i relativi estratti contributivi.

Si precisa altresì che la liquidazione della pensione al termine del periodo di esodo sarà effettuata sulla base della normativa in vigore alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

 

2.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale

La Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione relativa agli accordi di esodo, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che all’azienda richiedente l’accesso all’assegno straordinario per i propri lavoratori sia stato attribuito il previsto codice di autorizzazione.

La medesima Sede provvede a trasmettere al Fondo, per il tramite della Direzione centrale pensioni, l’accordo aziendale insieme con la dichiarazione "Mod. di accreditamento e variazioni" contenente, in particolare, l’indicazione della Sede Inps scelta dall’azienda per il versamento della provvista mensile.

La Direzione centrale pensioni, ricevuto quanto sopra, procede all’attribuzione dell’apposito codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante ai fini sia della presentazione della domanda di assegno straordinario per i singoli dipendenti sia del versamento della prevista provvista.

 

2.4 Presentazione della domanda

La domanda di assegno straordinario da erogarsi in forma rateale, sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda, deve riportare sia i dati identificativi dell’azienda sia le informazioni relative ai dati anagrafici e contributivi del lavoratore.

La domanda deve essere presentata dall’azienda esodante.

La Sede Inps competente per la liquidazione della prestazione è individuata in base al criterio generale della residenza del lavoratore (ovvero la sede così detta polo, se prevista).

La Sede Inps deve tempestivamente segnalare all’azienda esodante e al lavoratore eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dalla sede medesima.

 

2.5 Finalità e modalità di calcolo

L’articolo 10, comma 7, del citato decreto n. 83486/2014 stabilisce che il Fondo provvede all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito il cui calcolo si effettua con le stesse modalità utilizzate per il calcolo della pensione che teoricamente spetterebbe all’interessato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e conseguente accesso al Fondo di sostegno, con l’aggiunta dei periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata.

In particolare:

- per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

- per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, il valore dell’assegno è pari alla somma dell’importo netto del trattamento pensionistico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia, e dell’importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

Ai sensi della delibera n. 3 del 9 giugno 2005 l’importo netto del trattamento pensionistico spettante si determina assoggettando l’importo lordo del predetto trattamento al regime fiscale vigente all’atto dell’accesso al Fondo, con i relativi scaglioni di reddito ed aliquote, esclusa l’applicazione delle deduzioni dal reddito imponibile, ovvero le detrazioni di imposta, tempo per tempo vigenti.

Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive antecedenti la data del 1° gennaio 2012. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Agli assegni straordinari interessati da dette riduzioni, finalizzati alla pensione anticipata, non si applica l’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10, dell’articolo 24, legge n. 214/2011, "così dette penalizzazioni" (delibera n. 139 del 19 dicembre 2013).

A decorrere dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate a partire da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo (art. 24, comma 2, legge 214/2011, e s.m.i.).

A tale proposito la citata delibera n. 139 del 19 dicembre 2013 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 l’importo netto del trattamento pensionistico è calcolato computando la contribuzione correlata versata durante il periodo di fruizione dell’assegno in base alla disciplina previdenziale relativa al medesimo periodo e tenendo conto dell’età anagrafica raggiunta al momento del pensionamento (cfr. articolo 6, comma 3).

Pertanto, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante il periodo di fruizione della prestazione medesima deve essere computata nella così detta quota D.

Si evidenzia che trattandosi di prestazione di accompagnamento alla pensione, a totale carico del datore di lavoro, e non di pensione:

- non viene trattenuto il contributo ONPI;

- non è prevista la rivalutazione annua (perequazione);

- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;

- non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito spettanti sulle pensioni;

- non spettano gli interessi legali né la rivalutazione monetaria.

Sugli assegni straordinari possono essere effettuate trattenute per contributo sindacale, per cumulo con redditi da lavoro, per pignoramento, per provvedimento del giudice, nonché il recupero di somme eccedenti afferenti le prestazione stessa.

Non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio: per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione; per cessione del quinto; per mutui ecc.).

Gli assegni straordinari sono prestazioni "dirette" e non sono reversibili. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di assegno straordinario.

Il Comitato amministratore del Fondo, con apposite deliberazioni, ha specificato le ulteriori tipologie di pensione in vista delle quali è ammesso l’accesso all’assegno straordinario, dietro presentazione di specifica domanda e - laddove richiesto - di apposita dichiarazione del lavoratore.

In particolare:

- ai sensi della delibera n. 24 del 20 luglio 2005 all’assegno straordinario possono essere ammessi anche i soggetti la cui pensione venga liquidata esclusivamente con il sistema contributivo;

- ai sensi della delibera n. 25 del 20 luglio 2005 all’assegno straordinario possono essere ammesse anche le lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015;

- ai sensi della delibera n. 113 del 23 febbraio 2006 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiore anzianità contributiva da riconoscere ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 113 del 29 marzo 1985, e successive integrazioni e modificazioni (soggetti privi della vista), nonché dell’articolo 80, comma 3, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%);

- ai sensi della delibera 21 del 22 aprile 2008 l’importo dell’assegno straordinario è determinato tenendo conto della maggiorazione convenzionale per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 206/2004 (vittime del terrorismo).

 

2.6 Procedure di liquidazione

La Sede Inps competente per la liquidazione, verificata l’esistenza dei requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria, nonché l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, provvede all’erogazione della prestazione in argomento.

L’assegno straordinario è liquidato con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza dell’assegno straordinario non deve sussistere soluzione di continuità.

Il pagamento degli assegni straordinari è disposto, come per la generalità delle pensioni pagate dall’Inps, in rate mensili anticipate, la cui esigibilità è fissata al primo giorno bancabile di ciascun mese.

Gli assegni sono contraddistinti con la categoria numerica 027, alla quale corrisponde la categoria alfabetica "VOCRED".

 

2.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno

A seguito della liquidazione dell’assegno straordinario, viene inviata agli interessati, unitamente al certificato necessario per riscuotere la prestazione, una comunicazione con le informazioni relative al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno stesso.

Il lavoratore ha l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione alla Sede Inps competente, non essendo prevista la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione.

 

2.8 Erogazione in unica soluzione

Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione. In tale caso, l’assegno straordinario una tantum è pari ad un importo corrispondente al 60% di quanto sarebbe spettato se l’erogazione della prestazione straordinaria fosse avvenuta in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di riferimento BCE vigente alla data di decorrenza della prestazione.

La contribuzione correlata non è dovuta e, pertanto, non viene versata dall’azienda esodante.

Anche in questo caso è necessario che in capo al lavoratore sussistano i requisiti previsti per l’accesso alla prestazione straordinaria. In particolare, i requisiti prescritti dalla legge per il conseguimento della prestazione devono essere perfezionati non oltre il periodo massimo di permanenza nel Fondo.

 

2.9 Regime tributario

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito erogati in forma rateale dal Fondo in argomento sono soggetti al regime della tassazione separata, con l’utilizzo dell’aliquota TFR, ai sensi dell’articolo 19 TUIR (già articolo 17).

Lo stesso regime tributario si applica agli assegni straordinari erogati in unica soluzione.

 

2.10 Contributi sindacali

Previa stipula di apposita convenzione tra l’Inps e le organizzazioni sindacali, i lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario hanno la facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore dell’organizzazione sindacale di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale di lavoro con cui è stata convenuta l’istituzione del Fondo.

 

2.11 Contribuzione correlata alla prestazione di assegno straordinario

Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, è versata dal Fondo, alla Gestione d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata. La stessa è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

La contribuzione correlata è computata ai sensi dell’articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010. Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo "è pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi".

Ci si richiama, in proposito, alle indicazioni già fornite dall’Istituto nella circolare n. 11 del 2013, punto 7.

La misura della contribuzione correlata è calcolata sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente.

In particolare, per il 2015, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti alle gestioni FPLD e CTPS è pari al 33%. L’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per gli iscritti alle gestioni CPDEL, CPI, CPS, CPUG è pari al 32,65%.

Dette aliquote verranno computate tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto legge n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 14 novembre 1992.

Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si terrà conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2015 è pari a € 100.324,00.

Per i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro, ammessi a fruire dell’assegno straordinario di sostegno al reddito sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti richiesti per il diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.

Qualora l’erogazione dell’assegno straordinario avvenga, su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.

 

2.12 Cumulabilità

L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina l’incompatibilità ed i limiti di cumulo dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo.

L’assegno straordinario è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione dell’assegno medesimo, derivanti da attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

Per i periodi di svolgimento di tali attività cessa sia l’erogazione dell’assegno sia il versamento della contribuzione ad esso correlata.

Gli assegni straordinari sono invece cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato con i redditi derivanti da lavoro dipendente non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente riduzione dell’assegno stesso. Ai fini della contribuzione correlata, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione del versamento dovuto.

Gli assegni straordinari sono altresì cumulabili con i redditi derivanti da lavoro autonomo non in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato, nella misura corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.

La quota di assegno che supera questo limite viene trattenuta per i mesi di svolgimento dell’attività di lavoro.

Per l’individuazione del reddito da lavoro autonomo, si rimanda ai criteri esposti al punto 1 della circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 e alle tipologie di reddito soggette a dichiarazione, pur se non esaustive di tutte le casistiche emergenti dalle evoluzioni del mercato del lavoro.

L’importo della trattenuta non può comunque essere maggiore del reddito prodotto, rapportato a mese.

Il beneficiario dell’assegno è obbligato a dare tempestiva comunicazione dell'instaurazione di rapporti di lavoro, a qualunque titolo (dipendente, autonomo, collaborazione, ecc.):

- all’azienda esodante, per il rilascio del nulla osta;

- al Fondo di sostegno, tramite la Sede Inps che gestisce l’assegno straordinario.

Nella predetta comunicazione devono essere indicati il nuovo datore di lavoro, il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa ed i redditi conseguiti.

In caso di inadempimento dell’obbligo, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione ed è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite - oltre gli interessi e la rivalutazione capitale - e la contribuzione correlata viene cancellata. Competente a decidere è il Comitato amministratore del Fondo ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l).

 

3. Ricorsi amministrativi

 

Come previsto dall’art. 4, comma 1, lettera h), del decreto n. 83486/2014, i ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo (presso la Direzione generale dell’Inps), al quale spetta decidere in unica istanza.

L’esecuzione delle decisioni adottate dal Comitato amministratore può essere sospesa dal Direttore generale per profili di illegittimità.

 

4. Soppressione incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati

 

Il decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014 non ha previsto la conferma dell’incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati titolari di assegno emergenziale, disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000. In particolare, il comma 8 dell’articolo 11-bis disponeva che «qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il trattamento residuo di cui ai commi 3 e 4 andrà a favore dell'azienda stessa fino al termine dei 24 mesi di cui alla lettera a)». Le modalità di fruizione dell’incentivo erano state disciplinate con la circolare n. 88/2011.

Pertanto, attesa l’avvenuta abrogazione del decreto n. 158/2000 ad opera del decreto n. 83486/2014, l’incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori nel periodo in cui gli stessi fruiscono delle prestazioni di assegno emergenziale, disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del decreto n. 158/2000, non spetta per assunzioni successive alla data del 30 giugno 2014. Si precisa che per le assunzioni effettuate entro il 30 giugno 2014, il datore di lavoro continuerà invece a fruire del beneficio contributivo disciplinato dall’articolo 11-bis, comma 8, del più volte citato decreto n. 158/2000, fino alla naturale scadenza.

 

C. FINANZIAMENTO

 

1. Modalità di finanziamento delle prestazioni

 

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) contributo ordinario dello 0,20% (di cui lo 0,133% a carico del datore di lavoro e lo 0,067% a carico dei lavoratori) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; eventuali incrementi o diminuzioni della misura del contributo ordinario saranno ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nella medesima ragione (articolo 6, comma 2, del D.I. in oggetto); tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 8, comma 2-bis, del decreto legge n. 150/2013, convertito con modifiche dalla legge n. 15/2014, che ha prorogato il termine di legge di cui all’articolo 6, comma 2-bis, del decreto legge n. 216/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2012, cui consegue la proroga della disciplina contenuta nei decreti interministeriali adottati ai sensi dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 102/2009, il finanziamento delle prestazioni previste dal Fondo, secondo le norme del decreto interministeriale di adeguamento, è dovuto a decorrere dal 1° luglio 2014;

b) contributo addizionale; in caso di eventuale finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa è dovuto, altresì, un contributo a carico del datore di lavoro, determinato nella misura dell’1,50%; a norma dell’articolo 6, comma 1, lett. b), del D.I. n. 83486 del 2014, il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni;

c) contributo straordinario, dovuto da parte del datore di lavoro per i lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni straordinari in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata;

d) per le prestazioni della sezione emergenziale di cui all’articolo 12, commi 1, 3 e 4, è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della contribuzione correlata, deliberate dal Comitato.

Ai contributi di finanziamento ordinari, addizionali e straordinari, compresi quelli di cui alla sezione emergenziale, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012, compreso l’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.

 

2. Codifica Aziende

 

Nell’ambito di applicazione del regolamento del Fondo di solidarietà del personale del credito rientrano i lavoratori delle imprese, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche, che applicano i contratti collettivi del credito (ex Assicredito o Acri), ed i relativi contratti complementari.

Il Ccnl del settore credito si applica ai dipendenti delle aziende del credito, delle finanziarie ed ai dipendenti delle aziende controllate che svolgono attività creditizia e/o finanziaria ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 385 del 10 settembre 1993.

Le posizioni contributive delle aziende interessate saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione "3D", che, dal 01/07/2014, assume anche il significato di "azienda tenuta al versamento dei contributi ex decreto n. 83486/2014 (Fondo di solidarietà settore credito)".

Tale codice di autorizzazione è già attribuito e permane alle imprese precedentemente iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese del credito ex decreto n. 158/2000.

Ai fini dell’individuazione delle ulteriori aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente Sede dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine al Ccnl applicato e i relativi contratti complementari tramite Cassetto previdenziale aziende.

 

3. Modalità di compilazione del flusso Uniemens

 

3.1 Contributo ordinario

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens - a decorrere dal mese di maggio 2015 a differenza del passato, la contribuzione ordinaria non dovrà più essere esposta con separato codice contributivo ma sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Tale disposizione vale sia per i dipendenti iscritti alla gestione privata che per i dipendenti di che hanno optato per l’iscrizione alla gestione pubblica.

Le aziende potranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità da luglio 2014 a aprile 2015, entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare (deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con decreto 7/10/1993, circolare n. 292 del 23/12/1993, punto 1).

Ai fini del versamento degli arretrati (nei limiti sopra definiti luglio 2014 - aprile 2015), le aziende valorizzeranno - all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> indicando i seguenti dati:

in <CausaleADebito> il nuovo codice "M151" che assume il significato di "Contributo ordinario Fondo del Credito luglio 2014 - aprile 2015";

in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile arretrato, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;

in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,20% dell’imponibile.

Con riferimento alle competenze arretrate (periodo da luglio 2014 a aprile 2015), resta ferma la possibilità per gli interessati di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. In proposito, si ricorda che le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro la scadenza sopra indicata (giorno 16 del terzo mese successivo alla data di emanazione della presente circolare).

 

3.2 Contributo addizionale

Con successiva circolare verranno fornite le istruzioni procedurali relative al contributo addizionale.

 

4. Finanziamento degli assegni straordinari

 

4.1. Versamento anticipato della provvista mensile a copertura degli assegni straordinari Gli assegni straordinari vengono aggregati in base al codice di censimento attribuito al datore di lavoro esodante al fine di quantificare la somma complessiva lorda che deve essere versata dal datore di lavoro medesimo per il finanziamento delle prestazioni.

La procedura automatizzata a partire dal giorno 10 di ciascun mese individua gli assegni straordinari in essere, per i quali deve essere predisposto il flusso di pagamento relativo al mese successivo.

Tale importo viene reso disponibile:

- in ambiente IMSPN, procedura AGENDA1, funzione PAES , per la Sede Inps indicata dal datore di lavoro per il versamento mensile della provvista anticipata al fine di darne comunicazione all’ente esodante;

- sul sito internet www.inps.it "Servizi online", nella sezione "Enti pagatori: prestazioni di esodo", per i datori di lavoro. Il servizio de quo rende disponibili in consultazione i dati sintetici ed analitici relativi al finanziamento mensile delle prestazioni straordinarie. L’accesso alle informazioni è consentito previo rilascio del codice PIN, con le modalità fornite nella pagina iniziale dell’applicazione (opzione "modalità di accesso"). Il codice PIN (o la sua estensione) deve essere richiesto alla sede INPS del versamento della provvista mensile.

L’accreditamento della provvista, sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede, deve avvenire al massimo entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce la corresponsione degli assegni.

La predetta Sede Inps, inderogabilmente entro il giorno 16 di ciascun mese, deve inserire in procedura, con la funzione PAES, la conferma dell’avvenuto versamento della somma richiesta da parte dell’azienda esodante.

Le modalità di versamento della provvista anticipata da parte delle aziende esodanti sui conti di tesoreria di Sede sono state da ultimo illustrate con il messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014.

 

4.2 Denuncia della quota del contributo straordinario, a copertura della contribuzione correlata (*)

 

Le società del credito sono tenute a versare un contributo straordinario, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario.

Il contributo sarà versato per il periodo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la data di maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico.

Il contributo è interamente a carico del datore di lavoro.

Di seguito si forniscono le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens con riferimento ai lavoratori che accedono alla procedura di esodo in base alle disposizioni del decreto n. 83486/2014 (con decorrenza dal 1° luglio 2014). Per i lavoratori già percettori della prestazione di esodo con decorrenza anteriore al 1° luglio 2014 rimangono valide, ai fini della compilazione dei flussi mensili Uniemens, le precedenti istruzioni fornite con circolare n. 193/2000.

Modalità di composizione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)

I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario per i quali l’azienda è tenuta a versare il contributo straordinario a finanziamento della contribuzione correlata, saranno esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento <TipoLavoratore> di <DatiRetributivi>, il nuovo codice "SD" (*) che assume il significato di "Lavoratori per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata all’assegno straordinario per il sostegno del reddito del Fondo di solidarietà del personale del credito.

Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento <DatiRetributivi>, dovrà essere valorizzato l’elemento <Imponibile>, indicando l’imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata, e l’elemento <Contributo> in corrispondenza del quale sarà indicato l’importo della contribuzione correlata da versare (pari al 33% della suddetta base imponibile).

Si ricorda inoltre che, qualora l’esodo del lavoratore si verifichi durante il mese, andranno valorizzati nell’Uniemens Individuale dello stesso mese due distinti <DatiRetributivi> riferiti uno al periodo lavorato e l’altro al periodo di esodo.

La valorizzazione dei suddetti elementi genererà nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente codice:

Codice Significato

M136 Contributo straordinario per correlata relativa all’assegno straordinario a carico del Fondo del Credito decreto 83486/2014

Modalità di composizione del flusso Uniemens-ListaPosPA per i lavoratori iscritti ad una della casse pensionistiche della Gestione pubblica

L’azienda autorizzata al versamento della contribuzione correlata dovrà elaborare per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che accedono alla prestazione un quadro, V1, causale 7, codice motivo utilizzo 9 "Contribuzione correlata lavoratori in esodo".

L’elemento <E0_PeriodoNelMese> o V1 <V1_PeriodoPrecedente> relativo all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio, deve indicare nell’elemento <codicecessazione> il valore 47 "Cessazione per esodo legge n.92/2012".

Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento <InquadramentoLavPA>, deve essere valorizzato l’elemento <TipoImpiego> con il codice 42 "Lavoratore in esodo ex art. 3 legge n.92/2012" e gli elementi <contratto> e <qualifica> con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento <TipoServizio> da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice 71 "Lavoratore in esodo ex art. 3 legge n. 92/2012 - fondo solidarietà personale del credito".

All’interno dell’elemento <GestPensionistica> non devono essere valorizzati gli elementi <StipendioTabellare> e <RetribIndivAnzianita>.

L’elemento <Imponibile> deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata, l’elemento <Contributo> con l’importo della contribuzione da versare.

Si segnala, infine, che eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati utilizzando le consuete modalità previste per il personale cessato, elaborando gli specifici Elementi V1, causale 1.

 

---

(*) Errata corrige Messaggio INPS 18 maggio 2015, n. 3363.

 

D. ISTRUZIONI CONTABILI

 

In applicazione dell’art. 1, del Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, alla gestione contabile già istituita presso l’INPS per rilevare i fenomeni economico-finanziari di pertinenza del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito, ai sensi dell’art. 2, comma 28, della legge n. 662/1996 (Decreto interministeriale 28 aprile 2000, n. 158), adeguato alle disposizioni di cui all’art. 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92, si è provveduto a variare opportunamente la denominazione, come di seguito indicato:

FB - Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito - art. 1, del Decreto interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014.

In seno alla citata gestione contabile, istituita con circolare n. 193 del 22 novembre 2000, è presente la contabilità separata FBR - Gestione assicurativa a ripartizione.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi dovuti dalle aziende per il finanziamento del Fondo, secondo le disposizioni operative previste nei precedenti punti 3.1 (contribuzione ordinaria), 4.1 (contributo a copertura degli assegni straordinari) e 4.2 (contribuzione correlata all’assegno straordinario) del paragrafo C, sono stati istituiti i seguenti nuovi conti (allegato n. 3):

- FBR21110 per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;

- FBR21170 per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso;

- FBR21116 per il contributo a copertura degli assegni straordinari;

- FBR21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza degli anni precedenti (contraddistinto dal codice "M136");

- FBR21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario, di competenza dell’anno in corso (contraddistinto dal codice "M136").

Con riferimento alla contribuzione ordinaria, la procedura di ripartizione DM imputerà le somme riscosse, rispettivamente ai conti FBR21110 e FBR21170, a seconda che la competenza sia degli anni precedenti o dell’anno in corso. Pertanto, per la rilevazione della contribuzione dovuta allo stesso titolo e valorizzata nel flusso Uniemens con il codice "M151", in relazione ai periodi di competenza luglio 2014 -aprile 2015, la procedura automatizzata movimenterà i medesimi conti.

La rilevazione contabile del contributo a copertura degli assegni straordinari, dovuto dalle aziende esodanti e riscosso con le modalità descritte al punto 4.1 del paragrafo C (messaggio n. 9607 del 12 dicembre 2014), dovrà essere effettuata, a cura delle sedi, al conto FBR21116.

Le registrazioni contabili inerenti alla contribuzione correlata, versata dalle aziende per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica mediante modello F24, con l’utilizzo degli specifici codici tributo previsti per il versamento della contribuzione obbligatoria alla cassa pensionistica di iscrizione, verranno perfezionate a cura della Direzione generale.

Per l’imputazione contabile del contributo addizionale, si rinviano le istruzioni all’atto dello scioglimento della riserva di cui al punto 3.2, paragrafo C, della presente circolare.

L’onere per gli assegni straordinari, erogati con la procedura di liquidazione delle pensioni, opportunamente adeguata, dovrà essere rilevato al nuovo conto FBR30116, mentre il pagamento degli stessi deve essere imputato al relativo conto di debito FBR10116, anch’esso di nuova istituzione.

Riguardo alle modalità di contabilizzazione dell’assegno straordinario erogato in unica soluzione (cfr. punto 2.8 del paragrafo B), si fa presente che le relative istruzioni verranno fornite unitamente alla comunicazione di rilascio della procedura di liquidazione.

Le rate eventualmente riaccreditate, in quanto non riscosse dai beneficiari, vanno imputate al conto FBR24030, già in uso, ovvero al conto GPA10031, sulla base delle specifiche causali di riaccredito.

Eventuali assegni riaccreditati devono essere rilevati al citato conto GPA10031 ed evidenziati, nell’ambito del relativo partitario, con il codice bilancio in uso "03021- Assegno straordinario FBR".

Gli importi relativi alle partite in argomento che, al termine dell’esercizio, risultino ancora da definire, verranno imputati al conto esistente FBR10031, a cura della Direzione generale.

Per gli eventuali recuperi di prestazioni indebite, verrà imputato il conto FBR24030 al quale viene abbinato, nell’ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni", il codice bilancio in uso "1024 - Prestazioni indebite per la gestione FBR".

Eventuali partite creditorie, risultanti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, andranno imputate al conto FBR00030, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.

Il citato codice bilancio "1024" dovrà essere utilizzato per evidenziare, altresì, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.

La rilevazione delle trattenute sugli assegni straordinari per il divieto di cumulo tra assegno straordinario e reddito da lavoro, nei casi disciplinati dall’art. 11 del citato Decreto interministeriale n. 83486/2014, andrà effettuata al conto FBR24053.

Le istruzioni contabili per l’imputazione dell’onere per le prestazioni erogate in via ordinaria ed emergenziale, verranno fornite all’atto dello scioglimento della riserva di cui al punto 1, paragrafo B, della presente circolare.

Nell'allegato n. 3 vengono riportati i conti di nuova istituzione sopra citati.

 

Allegato 1

DECRETA

 

Art. 1

Costituzione del Fondo

 

1. Il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito, già istituito presso l’INPS ai sensi ai sensi dell’articolo 2, comma 28 legge n. 662/1996 viene adeguato alla normativa dell’articolo 3 della legge n.92/2012.

2. Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell’INPS all’interno del quale gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Ai sensi dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 92/2012, gli oneri di amministrazione derivanti dall’assunzione della gestione da parte dell’INPS, determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità del predetto Istituto, sono a carico del Fondo e vengono e finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all’Istituto distintamente.

 

Art. 2

Finalità del Fondo

 

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori delle aziende, già rientranti nell’ambito di applicazione definito dall’articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2000, n. 158, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi e delle associazioni di banche anche con meno di quindici dipendenti che, nell’ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi o di riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o lavoro, sono volti a:

a) assicurare ai lavoratori non coperti dalla disciplina della cassa integrazione, ordinaria o straordinaria, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

b) assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego;

c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell’Unione Europea.

 

Art. 3

Amministrazione del Fondo

 

1. Il Fondo è gestito da un Comitato amministratore composto da cinque esperti designati da ABI e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti, il verbale di accordo 20 dicembre 2013, in possesso di specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché da due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente in rappresentanza, rispettivamente del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di oltre la metà dei componenti del Comitato, aventi diritto al voto.

3. Il Presidente ed il vice presidente del Comitato sono eletti dal Comitato stesso tra i propri membri.

4. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il collegio sindacale dell’INPS, nonché il direttore generale dell’Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e in ogni caso fino al giorno di insediamento del nuovo Comitato. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall’incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del comitato, si provvede alla loro sostituzione con altro componente designato, secondo le modalità di cui al comma 1. In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive il comitato, su proposta del Presidente, può deliberare la decadenza del componente. Fino alla relativa sostituzione il componente decaduto non è computato ai fini di cui al comma 1.

6. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base del criterio di maggiore rappresentatività.

7. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

8. Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

9. L’esecuzione delle decisioni adottate dal comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell’INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l’indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell’INPS nell’ambito delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre mesi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.

10. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa e gestionale del Fondo nella fase transitoria di adeguamento alla disciplina di cui alla legge n. 92/2012, e successive modifiche e integrazioni, i componenti del Comitato amministratore previsto dall’articolo 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 aprile 2000, n. 158, in carica alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto, continueranno a svolgere i rispettivi incarichi fino alla prima costituzione del Comitato amministratore di cui al presente articolo.

 

Art. 4

Compiti del Comitato amministratore del Fondo

 

1. Il Comitato amministratore del Fondo deve:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) predisporre bilanci tecnici di previsione a otto anni, basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l’obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio;

c) sulla base del bilancio di previsione a otto anni, nonché degli accordi intercorsi tra le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, proporre modifiche in relazione all’importo delle prestazioni o alla misura dell’aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d’anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del Lavoro e delle politiche Sociali e dell’Economia e Finanze;

d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento in conformità alle regole di precedenza e turnazione tra i datori di lavoro, di cui all’articolo 9 e deliberare, per le prestazioni di cui all’articolo 12, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, le regole di precedenza e turnazione e i limiti di utilizzo delle risorse da parte di ciascun datore di lavoro;

e) fare proposte, sentite le parti firmatarie degli accordi del settore del credito, in ordine alla misura del contributo addizionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), nonché deliberare la misura del contributo straordinario di cui all’articolo 6, comma 3. Il comitato fissa la quota del contributo ordinario di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), da destinare alla sezione emergenziale di cui all’articolo 12;

f) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all’articolo 3, commi 6 e 29 della legge n. 92/2012, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 30 del medesimo articolo 3, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;

g) vigilare sull’affluenza dei contributi, sull’erogazione trattamenti e sull’ammissione agli interventi, nonché sull’andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, anche attraverso la riallocazione di risorse eventualmente non utilizzate tra le prestazioni di cui all’articolo 5, lettera a) e c);

h) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

i) assolvere ad ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;

l) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all’articolo 11;

m)assicurare il pareggio di bilancio, non erogare prestazioni in carenza di disponibilità, concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite, secondo quanto previsto dall’articolo 3, commi 26 e 27, della legge n. 92/2012.

 

Art. 5

Prestazioni

 

1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2:

a) in via ordinaria:

1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea;

2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, ivi comprese le prestazioni di solidarietà intergenerazionale di cui all’articolo 10, comma 6;

b) in via straordinaria:

all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata, riconosciuti ai lavoratori a ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo.

Qualora l’erogazione avvenga su richiesta del lavoratore in unica soluzione, l’assegno straordinario è pari ad un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento della BCE (TUR) vigente alla data di decorrenza della prestazione stessa, dedotta la contribuzione correlata, che pertanto non verrà versata.

c) in via emergenziale: all’erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui alla lettera b) del presente comma, dei trattamenti di cui all’articolo 12 del presente decreto.

2. Alle prestazioni di cui al comma 1 vengono ammessi i soggetti di cui all’articolo 2.

3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi, su richiesta del datore di lavoro e fino alla decorrenza dei trattamenti di pensione anticipata o di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (ivi compresi gli adeguamenti alle speranze di vita), a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

4. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui al comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

5. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

6. Nel caso in cui intervengano prestazioni pubbliche, ivi comprese le misure di sostegno del reddito relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, tutte le prestazioni del Fondo sono ridotte in misura corrispondente, fermo restando il trattamento complessivo, ivi compresa la contribuzione correlata.

 

Art. 6

Finanziamento

 

1. Per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) e lettera c) è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0, 2%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi i dirigenti, con contratto a tempo indeterminato;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2 nella misura non inferiore all’1,5%, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. In fase di prima applicazione la misura è fissata nell’1,5%.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Per la prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) è dovuto, da parte del datore di lavoro un contributo straordinario, il cui ammontare è determinato dal comitato amministratore ai sensi dell’articolo 4, lettera e), relativo ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. Il comitato amministratore del Fondo provvede - con cadenza annuale - a valutare il fabbisogno della gestione ordinaria del Fondo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 4 e 6, comma 1, lettera a), ai fini della eventuale adozione di appositi decreti direttoriali di modifica della contribuzione ordinaria ai sensi dell’articolo 3, comma 29, della legge n. 92/2012.

5. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo e di cui al successivo articolo 12, ordinari, addizionali e straordinari, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 25, della legge n. 92/2012 e dalle disposizioni dell’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

 

Art. 7

Accesso alle prestazioni

 

1. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;

b) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), all’espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché di quelle legislative laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettere b) e c), all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

2. L’accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale o di gruppo nell’ambito del quale siano stati individuati per i casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), si può accedere anche alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).

4. Alle prestazioni di cui all’articolo 5, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria.

 

Art. 8

Individuazione dei lavoratori in esubero

 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, legge 23 luglio 1991, n. 223, l’individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del presente decreto, concerne, in relazione alle esigenze tecnico - produttive e organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per la risoluzione del rapporto di lavoro, sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, anche se abbia diritto al mantenimento in servizio.

2. L’individuazione degli altri lavoratori in esubero ai fini dell’accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), avviene adottando, in via prioritaria, il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, ovvero della maggiore età.

3. Per ciascuno dei casi di cui ai commi 1 e 2, ove il numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarietà, che va esercitata dagli interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate e, ove ancora risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.

 

Art. 9

Criteri di precedenza e turnazione

 

1. L’accesso dei soggetti di cui all’articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all’articolo 7, sono prese in esame dal Comitato amministratore su base trimestrale. Il Comitato delibera gli interventi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori ai dodici mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 1, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e al netto delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) già deliberate.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l’intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l’ammontare dei contributi ordinari dovuti dalla singola azienda nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione e delle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, già deliberate.

5. Nei casi in cui la misura dell’intervento ordinario, ai sensi dell’articolo 10, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro con le modalità definite dall’Inps con propria circolare.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all’accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza.

7. I soggetti di cui all’articolo 2, ammessi alle prestazioni ordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l’intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

 

Art. 10

Prestazioni: criteri e misure

 

1. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) punto 1, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dall’eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali o dell’Unione Europea.

2. Nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa su base giornaliera, settimanale o mensile, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2, il Fondo, ai sensi dell’articolo 3, comma 31, della legge n. 92/2012, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per i periodi non lavorati, con un massimale pari ad un importo di: Euro 1.140 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è inferiore a Euro 2.099; di Euro 1.314 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è compresa tra Euro 2.099 ed Euro 3.318 e di Euro 1.660 lordi mensili se la retribuzione lorda mensile dell’interessato è superiore ad Euro 3.318. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1° gennaio 2014, gli importi di cui al presente comma e quelli di cui all’articolo 12, comma 3, sono aumentati con i criteri e le misure in atto per la cassa integrazione guadagni per l’industria. La retribuzione mensile dell’interessato utile per la determinazione dei trattamenti e della paga oraria di cui al presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioè la retribuzione sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo il criterio comune: 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata. Qualora l’importo dell’assegno ordinario così calcolato sia inferiore al trattamento di cassa integrazione guadagni, si applica il trattamento più favorevole al lavoratore.

3. Nel caso di sospensione temporanea dell’attività di lavoro con ricorso all’indennità ASpI, ai sensi dell’articolo 3, comma 17, della legge n. 92/2012, e subordinatamente al possesso da parte dei lavoratori sospesi dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 4, della legge n. 92/2012, è previsto un intervento integrativo a carico del Fondo, pari almeno al 20% dell’importo dell’indennità stessa.

4. Il trattamento di cui al comma 2 è subordinato alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

5. Alle durate di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 31, della legge n. 92/2012.

6. Nei casi di riduzioni stabili di orario di lavoro, attuate con l’assenso dei lavoratori interessati, per un periodo massimo di quarantotto mesi pro capite con riduzione proporzionale della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale al fine di incrementare gli organici, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nonché le ulteriori disposizioni nazionali e territoriali in materia di solidarietà intergenerazionale, anche in concorso con le eventuali prestazioni rivenienti da enti bilaterali nazionali del settore del credito.

7. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, al lordo dell’eventuale riduzione di cui all’ultimo periodo del comma 10, dell’articolo 24, legge n. 214/2011.

2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

b) Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:

1) l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell’assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. Nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, tale importo è ridotto dell’8% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000 euro ovvero dell’11% qualora l’ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000 euro. Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell’assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell’8 luglio 2011. Dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012.

2) l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

8. Ai fini della riduzione di cui al comma 7, lettera a), punto 1 e lettera b) punto 1) la retribuzione annua lorda è determinata sulla base dell’ultima mensilità percepita dall’interessato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.

9. Nei casi di cui al comma 7, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico; l’assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione fermo restando il limite massimo di cui all’articolo 5, comma 3.

10. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) punto 2 e per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1 lettera b), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo il limite massimo di cui all’articolo 5, comma 3, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia e per la determinazione della loro misura.

11. La contribuzione correlata nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorative, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito è determinata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

11. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi di riduzione dell’orario di lavoro o di sospensione temporanea dell’attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

12. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione collettiva, connessi all’anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o soppressione o trasformazione di servizi o uffici.

13. Nei casi in cui l’importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all’importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponde al lavoratore, sempre che abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati, una indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

14. In mancanza di detta rinuncia il lavoratore decade da entrambi i benefici.

 

Art. 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria

 

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi e derivati da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell’ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi d’investimento, che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l’interessato.

2. Contestualmente all’acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell’ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall’interessato, secondo il criterio comune di cui all’articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l’assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell’assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell’importo eccedente il predetto trattamento minimo.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all’importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.

7. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l’assegno straordinario di sostegno al reddito, all’atto dell’anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell’assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all’ex datore di lavoro e al Fondo, dell’instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell’assegno stesso e della contribuzione correlata.

8. In caso di inadempimento dell’obbligo previsto dal comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, e cancellazione della contribuzione correlata.

 

Art.12

Sezione emergenziale

 

1. Il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di cui all’articolo 2, comma 1, per i lavoratori in esubero, che non sono in possesso dei requisiti per l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b):

a) all’ erogazione, per un massimo di 24 mesi, di un assegno per il sostegno del reddito ai lavoratori in condizione di disoccupazione involontaria;

b) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale, ridotto dell’eventuale concorso degli appositi fondi nazionali e dell’Unione Europea.

2. L’accesso alle predette prestazioni è condizionato all’espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all’ulteriore condizione che le procedure sindacali di cui sopra si concludano con accordo aziendale o di gruppo.

3. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), il Fondo provvede al riconoscimento, ad integrazione del trattamento di indennità ASpI e finché permanga tale condizione, fermo quanto previsto al comma 8, fino ad una somma pari:

a) all’80% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con la riduzione, ove applicabile, di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,con un massimale pari ad un importo di Euro 2.348 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue fino a Euro 40.197. Tale riduzione, rimane nella disponibilità del Fondo.

b) al 70% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di Euro 2.645 lordi mensili per retribuzioni tabellari annue da Euro 40.197 a Euro 52.890;

c) al 60% dell’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore pari ad un importo di Euro 3.702 lordi mensili, per retribuzioni tabellari annue oltre Euro 52.890.

L’integrazione di cui al comma 1 lettera a) è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza previste per la indennità ASpI.

4. Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull’ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria. E’ escluso il versamento della contribuzione correlata per tutto il periodo di percezione da parte del lavoratore dell’indennità ASpI.

5. Per le prestazioni di cui ai commi 1, 3 e 4 è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni, comprensive della correlata contribuzione, deliberate dal Fondo.

6. Le domande di accesso alle prestazioni della sezione emergenziale sono prese in esame dal Comitato amministratore, su base trimestrale, in ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle disponibilità del Fondo.

7. Hanno comunque diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all’amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell’attività non sia disposta o sia cessata.

8. Nei casi in cui la misura degli interventi di cui al comma 1 risulti superiore ai limiti di utilizzo da parte di ciascun datore di lavoro delle risorse della sezione emergenziale individuati dal Comitato amministratore ai sensi dell’articolo 4, lettera d), la differenza resta a carico del datore di lavoro.

 

Art. 13

Contributi sindacali

 

1. I lavoratori che fruiscono dell’assegno straordinario di sostegno al reddito o emergenziale hanno facoltà di versare i contributi sindacali a favore delle Organizzazioni Sindacali di appartenenza stipulanti i contratti collettivi vigenti di cui al presente decreto in forza di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia del preavviso di cui all’articolo 10, ovvero nella domanda di prestazione emergenziale di cui all’articolo 12.

 

Art. 14

Norme finali

 

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge n. 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Fondo continuerà ad erogare secondo le regole pregresse le prestazioni già deliberate alla data di entrata in vigore del presente decreto o comunque derivanti da accordi sottoscritti prima di tale data, in relazione alle quali rimangono confermati gli obblighi contributivi connessi alle predette prestazioni.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di Controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Allegato 2

 

Mod. di accreditamento e variazioni __________

__________ Al Comitato del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del Credito ordinario ai sensi dell’articolo 3 legge 28/6/2012 n. 92

__________ Roma

__________ Tramite __________Sede INPS di _______________________

 

DOMANDA DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE STRAORDINARIA EX ART. 5, COMMA 1, LETTERA B), del D.M. 83486 del 28/07/2014

 

DATI AZIENDA

 

Denominazione
Codice fiscale
Indirizzo
Comune
Provincia
Recapito telefonico
Indirizzo PEC
Indirizzo e-mail
Referente per i rapporti con INPS
Matricola Inps
Sede Inps che gestisce la matricola aziendale
Sede INPS presso la quale versare la provvista mensile anticipata
Verbale di accordo del
Data inizio validità accordo (prima decorrenza utile della prestazione straordinaria)
Data fine validità accordo (ultima decorrenza utile della prestazione straordinaria)
Numero lavoratori interessati
Ambito territoriale di validità degli accordi

 

Si allega:

 

Verbale di accordo OO.SS del __________

Data __________ Firma del legale rappresentante dell’azienda ____________________

 

Allegato 3

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

I

Codice conto FBR21110
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al DM 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art. 6, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM ART.6 C.1 LETT.A) DI 83486/14 A.P.
Tipo variazione I
Codice conto FBR21170
Denominazione completa Contributo ordinario per il finanziamento delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al DM 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - art. 6, comma 1, lettera a), del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014
Denominazione abbreviata CTR ORD.DM ART.6 C.1 LETT.A) DI 83486/14 A.C.
Tipo variazione I
Codice conto FBR21112
Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al DM 5 febbraio 1969, di competenza degli anni precedenti - art. 6, comma 3, del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014
Tipo variazione I
Codice conto FBR21172
Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura figurativa dei periodi di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014, dovuto dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al DM 5 febbraio 1969, di competenza dell’anno in corso - art. 6, comma 3, del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014
Denominazione abbreviata CTR COP.FIG.DM ART.6 C.3 DI 83486/14 A.C.
Tipo variazione I
Codice conto FBR21116
Denominazione completa Contributo straordinario per la copertura degli assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014 - art. 6, comma 3, del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014
Denominazione abbreviata CTR STRAORD.COP.ASS.ART.6 C.3 DI 83486/14
Tipo variazione I
Codice conto FBR30116
Denominazione completa Assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014
Denominazione abbreviata ASS.STRAORD.ART.5 C.1 LETT.B) DI 83486/14
Tipo variazione I
Codice conto FBR10116
Denominazione completa Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 83486 del 28 luglio 2014
Denominazione abbreviata DEB.ASS.STR.ART.5 C.1 LETT.B) DI 83486/14