Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 marzo 2015, n. 6198

Tributi - Riscossione delle imposte sui redditi - Iscrizione a ruolo - Cartella di pagamento - Notifica - Art. 26, primo comma, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Raccomandata con avviso di ricevimento - Consegna all'ufficio postale da parte di soggetto inesistente e diverso dal conessionario - Irrilevanza - Fondamento

 

Ritenuto in fatto

 

1. La società A. s.p.a. proponeva ricorso tardivo alla CTP di Verona avverso la cartella di pagamento emessa dall'Ufficio per canoni di abbonamento ai serviti telefonici cellulari e relative sanzioni, notificatale in data 24.4.08. La ricorrente eccepiva la nullità della notifica di detta cartella, poiché eseguita da un soggetto, il Consorzio Nazionale Concessionari (CNC), non solo non previsto dall'art. 26 d.P.R. 602/73, ma anche inesistente giuridicamente al momento della notifica, poiché soppresso dalla l. n. 248/05.

2. La Commissione Tributaria adita respingeva il ricorso.

3. L'appello proposto dalla contribuente avverso la decisione di primo grado veniva, altresì, rigettato dalla CTR del Veneto con sentenza n. 62/21/10, depositata il 30.4.10, con la quale il giudice di seconde cure, confermando sul punto la statuizione di primo grado, riteneva del tutto rituale la notifica della cartella di pagamento effettuata alla contribuente.

4. Per la cassazione della sentenza n. 62/21/07 ha proposto, quindi, ricorso la A. s.p.a. articolando tre motivi. L'E.N. s.p.a. (ora E.N. s.p.a.) ha replicato con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

 

Considerato in diritto

 

1. Con i tre motivi di ricorso - che, per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente - la A. s.p.a. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 167 e 416 c.p.c., 2697 c.c., e 26 d.P.R. n. 602/73, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

1.1. Avrebbe, invero, errato la CTR, a parere della ricorrente, nel ritenere - a fronte della incontestata circostanza che il plico raccomandato, contenente la cartella di pagamento era stato consegnato all'ufficiale postale dal Consorzio Nazionale Concessionari (CNCN), all'epoca non più esistente, poiché soppresso dalla l. n. 248/05 - che l'onere di provare la ritualità della notifica dell'atto in questione incombesse sulla contribuente. Cederebbe, per contro, a carico dell'Amministrazione finanziaria, ad avviso della ricorrente, l'onere di dimostrare la pretesa fatta valere con l'atto impositivo, che presuppone giuridicamente - com'è del tutto ovvio - la valida notificazione di quest'ultimo al contribuente; notificazione, nella specie, da considerarsi invalida, atteso che la consegna del plico all'ufficio postale, per la notifica, era stata effettuata da soggetto non legittimato per legge.

1.2. In ogni caso, dal momento che la seconda parte del co. 1 della norma di cui all'art. 26 d.P.R. 602/73 adopera - anche con riferimento alla modalità alternativa di notifica della cartella di pagamento costituita dall'invio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il termine "notifica" ("la notifica può essere seguita anche mediante invio di raccomandata...") - sarebbe stato necessario che la consegna all'ufficiale postale fosse effettuata da uno dei soggetti previsti dalla prima parte della stessa disposizione come abilitati alla notifica dell'atto (ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario, messi comunali o agenti della polizia municipale, previa convenzione tra comune e concessionario). Diversamente opinandosi, infatti, - a parere della A. s.ap.a. - la consegna all'ufficiale postale del plico contenente la cartella di pagamento da parte di un soggetto diverso dai soggetti legittimati alla notificazione previsti per legge, non consentirebbe, in difetto di una relata di notifica, di verificare la legittimazione alla notifica del soggetto agente.

Ed è indubitabile che gli ufficiali della riscossione - nominati dal concessionario, a norma dell'art. 42 del d.lgs. n. 112/99 - siano soggetti diversi da quest' ultimo, il quale non è ricompreso tra coloro che sono legittimati alla notifica della cartella, ai sensi dell'art. 26 cit., e tanto più lo è un ente, per di più soppresso, come il CNC.

1.3. Ne discenderebbe, che essendo stata - nel caso concreto - la spedizione della cartella effettuata da un soggetto, non solo non previsto dall'art. 26 d.P.R. 602/73, ma anche inesistente giuridicamente, poiché soppresso dalla l. n. 248/05, la notifica dell'atto - contrariamente all'assunto della CTR - sarebbe da considerarsi giuridicamente inesistente.

2. A tali censure ha replicato la E.N. s.p.a. (già E.N. s.p.a.), denunciando altresì - con un unico motivo di ricorso incidentale condizionato - l'omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., con riferimento alla ritenuta tardività dell'opposizione della contribuente, che non sarebbe stata adeguatamente motivata dalla CTR.

3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che le suesposte censure della contribuente sono infondate e vanno accolte, restandone assorbito il ricorso incidentale della resistente E.N. s.p.a.

3.1. A norma dell'art. 26 d.P.R. 602/73, infatti, la notificazione può essere eseguita "anche mediante invio" diretto, da parte dell'esattore, dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso la notifica si perfeziona con la ricezione da parte del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica (Cass. 14327/09). L'accertamento circa la coincidenza tra la persona cui la cartella è destinata e quella cui è consegnata è, difatti, di competenza esclusiva dell'ufficiale postale, che vi provvede con un atto (l'avviso di ricevimento della raccomandata) assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., avendo natura di atto pubblico (Cass. 11708/11).

E, non a caso, il penultimo comma del citato art. 26, dispone che l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione. In tale ultima ipotesi, pertanto, è l'avviso di ricevimento a garantire l'esatta individuazione del destinatario dell'atto ed a fare fede della sua spedizione da parte del soggetto legittimato, che in tal caso è direttamente il concessionario, agente della riscossione.

3.2 Il fatto che, nel caso concreto, a consegnare la cartella all'ufficiale postale sia stato un soggetto come il CNC - non più esistente giuridicamente al momento della notifica - non rileva, dunque, in alcun modo ai fini della validità della notifica della cartella, posto che tale soggetto non ha rivestito nessun ruolo specifico nel procedimento notificatorio effettuato a mezzo posta, se non quello di un mero nuncius, restando tale modalità di notifica - alternativa a quella di cui alla prima parte dell'art. 26, co. 1, prima parte, cit., questa sì di competenza esclusivamente dei soli soggetti ivi indicati - del tutto affidata al concessionario, che può darvi corso nelle modalità ritenute più opportune, nonché all'ufficiale postale. E', per vero, quest'ultimo a garantire - come dianzi detto - dandone atto nell'avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato ad essa (in tale ipotesi, il concessionario), a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui essa è, in concreto, consegnata.

3.3. Del tutto irrilevante, pertanto, - come correttamente ritenuto dalla CTR - è il fatto che il CNC non sia inserito nel novero dei soggetti indicati dalla prima parte del co. 1 della disposizione succitata (ufficiali della riscossione, altri soggetti da questi abilitati, messi comunali e agenti della polizia municipale), e che non lo sia neppure lo stesso concessionario della riscossione, considerato che la norma non prevede affatto - in caso di opzione, da parte del concessionario, per la notifica a mezzo posta - che la consegna all'ufficiale postale debba essere necessariamente effettata da determinati soggetti, ed in particolare da quelli suindicati.

4. Ne discende che il ricorso principale proposto dalla A. s.p.a., per tutti i motivi suesposti, deve essere rigettato, restandone assorbito il ricorso incidentale proposto dalla E.N. s.p.a., con conseguente condanna della ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura di cui in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale;

- condanna la ricorrente A. s.p.a. alle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.500,00, oltre ad € 200,00 per esborsi ed accessori di legge.