Prassi - MINISTERO AMBIENTE - Circolare 30 aprile 2015, n. 345

Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo. Integrazione circolare prot. n. 995 del 9 settembre 2013

Con circolare prot. n. 5681 del 16 marzo 2015, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Direzione Generale per il trasporto su strada e per l’intermodalità, ha fornito chiarimenti in materia di disponibilità temporanea  mediante comodato o locazione senza conducente di veicoli adibiti al trasporto di cose.

Fatte salve le disposizioni di cui alla suddetta circolare, il Comitato nazionale ha ritenuto di integrare come segue i contenuti della propria circolare prot. n. 995 del 9 settembre 2013, relativa ai titoli di disponibilità dei veicoli da ritenersi idonei ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

1. La citata circolare del MIT ha chiarito che nell’ambito dell’esercizio dell’attività dell’autotrasporto di cose per conto di terzi non è ammessa la disponibilità dei veicoli a titolo di sublocazione o di subcomodato.

Si ritiene che lo stesso principio debba essere applicato anche al caso di disponibilità di veicoli per il trasporto in conto proprio presi in locazione ai sensi dell’articolo 84, comma 4, del Codice della strada.

Non si ritiene, invece, che possa essere ricompresa nella disciplina della locazione senza conducente, la locazione finanziaria (leasing). Pertanto, l’impresa che dispone del veicolo mediante tale titolo può, alle condizioni previste, locare senza conducente il veicolo stesso salvo diversa indicazione del contratto di locazione finanziaria.

2. L’articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come modificato dall’art. 67 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, prevede la possibilità di effettuare trasporti in conto proprio anche con veicoli "noleggiati senza conducente nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi..."

Si specifica, al riguardo, che in tal caso, il locatore deve essere impresa che esercita l’attività di locazione di veicoli ai sensi dell’art.84, comma 4 del codice della strada (imprese cd. "di noleggio"), e i veicoli devono essere immatricolati ad uso di terzi ai fini della locazione ai sensi dell’articolo 82, commi 4 e 5, lettera a), dello stesso Codice della strada.

3. Relativamente al trasporto per conto di terzi si precisa che, ai sensi dell’art. 84 del Codice della strada, i veicoli di massa complessiva inferiore o uguale a 6 t. possono essere ceduti in locazione sia da imprese che esercitano l’attività di locazione di veicoli ai sensi dell’art. 84, comma 4, del Codice della strada, sia da imprese di autotrasporto regolarmente autorizzate (iscritte all’Albo degli autotrasportatori per conto di terzi e, ove previsto, al REN), mentre i veicoli di massa complessiva superiore a 6 t. possono essere ceduti in locazione esclusivamente da queste ultime. In ogni caso, secondo quanto già riportato nella circolare n. 995 del 9 settembre 2013, l’impresa locataria del veicolo deve essere titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto di merci per conto di terzi.

4. È consentita la disponibilità mediante comodato senza conducente di veicoli adibiti ad uso proprio aventi massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 6 t. Ai fini dell’iscrizione all’Albo le imprese allegano alla domanda copia del contratto di comodato senza conducente corredata di dichiarazione di conformità all’originale rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.