Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE AOSTA - Sentenza 13 aprile 2015, n. 8

Tributi - Agevolazioni fiscali - Associazioni sportive dilettantistiche - Fiscalità di vantaggio - Perdita qualifica ente non commerciale - Principio di democraticità

 

In fatto

 

Nell’anno 2011 l’Associazione Sportiva Dilettantistica <Arte e Sport>, veniva sottoposta ad accertamento fiscale volto a verificare se la predetta associazione applicava correttamente la normativa sulla fiscalità di vantaggio alla stessa riservata (la normativa civilistica e fiscale risultava essere la seguente: D.Lgs 460/97, art. 90 legge 289/02, art. 148 DPR 917/86, art. 4 DPR 633/72, legge 398/91, art 30 DL185/08, legge 02/09).

All’esito della predetta verifica fiscale, la Direzione Regionale della Valle d’Aosta dell’agenzia delle Entrate, riscontrate violazioni alla normativa sulla fiscalità di vantaggio, emetteva e notificava al legale rappresentante dell’ASD, prima il processo verbale di constatazione e successivamente gli avvisi di accertamento (di cui all'art. 39 co.20 lett. d) DPR 600/73) n. 143040300445/1013 per l’anno d’imposta 2008 e n. T4A040300462/13 per l’anno d’imposta 2009, che determinavano il disconoscimento della natura associativa e sportiva dilettantistica dell’ente e la riqualificazione della stessa quale società commerciale. Nello specifico, riconoscendo che "... l’atto costitutivo e lo statuto non sono stati registrati e unitamente al fatti dell'assenza del principio di democraticità vengono meno i requisiti richiesti dal comma 8 dell'articolo 148 del TUIR", l’organo di controllo disconosceva le agevolazioni fiscali di cui alla legge 398/91, disconosceva la qualifica di ente non commerciale dell’ASD, ritenendo, consequenzialmente, non valida l’opzione a suo tempo esercitata dalla ASD per l’applicazione del règime fiscale agevolato di cui alla citata legge 398/91, considerando alla stregua di operazioni commerciali tutti i proventi conseguiti dalla ASD nell’esercizio dell’attività sportiva dilettantistica ed assoggettandoli ad IRES, IRAP ed IVA.

L’ASD impugnava separatamente i predetti avvisi di accertamento dinanzi alla Commissione Provinciale.

Il Giudice adito, riuniti i ricorsi, li accoglieva integralmente, riconoscendo l’esistenza dello Statuto e riconoscendo l’esistenza di una "struttura democratica" con una partecipazione attiva ed effettiva degli associati alla "vita associativa" (principio di democraticità).

Avverso la predetta sentenza, interponeva rituale appello l’Agenzia delle Entrate deducendo:

1) la violazione e falsa applicazione di nome del diritto tributario, per avere il Giudice di prime cure disatteso le previsioni del TUIR

2) la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2697 codice civile e dell’articolo 116 del codice di procedura civile

3) l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio

La Arte e Sport Associazione Sportiva Dilettantistica resisteva in giudizio chiedendo il rigetto dei motivi di appello formulati dall’ufficio.

La causa veniva trattata in pubblica udienza, come da separato verbale.

 

In diritto

 

I motivi di appello sono infondati e, conseguentemente, vanno respinti.

Correttamente il Giudice di prime cure ha ritenuto che l’Associazione Sportiva Dilettantistica <Arte e Sport> abbia applicato correttamente la normativa sulla fiscalità di vantaggio alla stessa riservata.

L’Associazione Sportiva Dilettantistica <Arte e Sport>, regolarmente costituita in forma di ente non commerciale, ha Io scopo di promuovere, diffondere e far praticare ai propri associati e/o tesserati la pratica di tutte le discipline sportive a livello dilettantistico. E' regolata da uno statuto registrato in data 06.02.2007 ed è iscritta nel registro delle Associazioni Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.

La perdita di qualifica di un ente non commerciale necessita di contenuti di maggior peso di quelli utilizzati dall’agenzia delle Entrate. In particolare non basta la convocazione verbale dell’assemblea e la scarsa partecipazione diretta o per delega dei soci all’assemblea di una associazione sportiva dilettantistica per determinare la perdita di qualifica di ente non commerciale.

L’eventuale violazione del principio di democraticità può comportare, e solo in alcuni casi, la perdita delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell’articolo 148 del TUIR quali la detassazione dei corrispettivi specifici, ma non comporta in alcun modo, come pretende l’Amministrazione Finanziaria, la perdita della qualifica di ente non commerciale.

La norma pone alcuni principi sulla base dei quali valutare il grado di democraticità dell’ente: la possibilità estesa a tutti i soci di partecipare alle decisioni dell’ente, la trasparenza e la puntualità delle convocazioni, il divieto di limiti temporali alla vita associativa e la possibilità di tutti i soci di accedere alle cariche associative. E’ necessario, inoltre, che dallo statuto emergano in modo trasparente i criteri di ammissione, di permanenza e di esclusione dei soci, le regole di convocazione degli organi sociali e della validità delle loro deliberazioni, le regole inerenti alla redazione e approvazione dei bilanci e rendiconti e la determinazione di idonee forme di comunicazione ai soci di detti atti, affinché gli stessi ne possano prendere visione.

La violazione del principio di democraticità presuppone pertanto una indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita e accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione verbale dell’assemblea non può essere utilizzata quale scorciatoia dagli uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell’ambito delle norme tributarie di settore.

Comunque, nella fattispecie occorre avere riguardo al comma 1 dell’articolo 90 delle legge 289/2002, che ha sancito la estensione alle associazioni sportive dilettantistiche dei benefici fiscali previsti dalla legge n.398/91, ed al successivo comma 18 dello stesso articolo 90, che ha stabilito i principi generali che deve contenere lo statuto delle associazioni sportive dilettantistiche, ancorché non siano più stati emanati i previsti regolamenti, e che, infine, l’art. 149, commi 1 e 2, del TUIR, in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche. E’ utile altresì ricordare che per le ASD non sussiste alcun obbligo di tenuta dei libri sociali e qualora esista un impianto amministrativo contabile non è prevista alcuna modalità di compilazione e tenuta.

Ebbene, lo Statuto della associazione, prodotto in atti, ha rispettato i principi generali dettati dall’articolo 90 e pertanto contiene i requisiti per continuare ad essere una ASD e continuare a godere dei benefici fiscali.

Secondo l’ufficio, invece, le ragioni della perdita di qualifica di ente non commerciale da parte della associazione de qua sono da ricercare in una serie di circostanze quali: una scarsa partecipazione dei soci alla vita sociale desunta principalmente dall’esiguo numero dei soci partecipanti alle adunanze assembleari; l’assemblea dei soci veniva convocata, oralmente, una volta l’anno; la mancanza dell’atto costitutivo, del registro ai fini della progressiva numerazione della documentazione passiva del registro DM 11/02/1997, del libro soci, del libro verbali delle assemblee e del modello 7708/10; la mancanza d’ordine della tenuta della contabilità; la partecipazione degli associati era pressoché nulla e la convocazione avveniva verbalmente senza una vera e propria comunicazione formale agli iscritti. La contestazione di tale modus operandi dell’associazione dilettantistica ha quindi comportato, oltre alla perdita della qualifica di ente non commerciale e attrazione alla sfera impositiva di tutte le entrate istituzionali realizzate dall’associazione negli anni di imposta accertati, anche l’imputazione dei tutte le sanzioni, comprese quelle derivanti dal mancato rispetto degli obblighi fiscali e dichiarativi degli enti commerciali.

Tuttavia, al riguardo, occorre considerare che ai sensi dell’art. 4, comma 6 ter, DL 72/2004, convertito in L. 128/2004, la integrazione della denominazione associazione poteva avvenire con verbale assembleare anziché con atto pubblico o scrittura privata autenticata, che ai sensi dell’articolo 7 del DL 136/2004 il CONI trasmette all’Agenzia delle Entrate un elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche che se sono in possesso dei requisiti possono continuare a fruire della agevolazioni fiscali. L’articolo 7 della legge 186/04 ha previsto che il CONI risulta essere l’unico organismo certificatore dell’effettiva attività sportiva svolta dalle associazioni sportive e società sportive di cui all’articolo 90 legge 289/02. L’istituzione del registro delle ASD è finalizzata ad attivare uno scambio di dati e notizie tra il CONI e l’Agenzia delle Entrate al fine di certificare il fine sportivo per le associazioni e società sportive di cui alla legge 289/02. L’iscrizione al registro CONI, che avviene in per via telematica, consente di godere dello status di associazione sportiva e di fruire delle agevolazioni fiscali e di quelle previste dalla legge 398/91.

Risulta regolarmente tenuto il libro dei verbali del Consiglio Direttivo ed il libro dei verbali assemblea dei soci, ed occorre tenere anche conto che secondo lo Statuto è demandato al Consiglio direttivo l’attività gestionale dell’associazione.

" Pertanto gli atti impugnati sono da considerare privi dei contenuti imprescindibili atti a legittimare l’azione dell’ufficio.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese.

 

P.Q.M.

 

Respinge i motivi di appello e, per l’effetto, conferma la decisione di primo grado. Compensa le :te tra le parti.