Giurisprudenza - TRIBUNALE DI ROMA - Sentenza 17 aprile 2015, n. 1988

Contratti di prestazione d’opera intellettuale - Rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Professore associato - Differenze retributive - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato il 17.12.2012 e ritualmente notificato, B. D. ha adito il Tribunale del lavoro/lA grado di Roma e - premesso che ha stipulato con l’Università degli Studi di Roma La Sapienza n.si contratti di prestazione d’opera intellettuale per lettori di madrelingua francese ai sensi dell’articolo 28 DPR n. 382 del 1980; che a partire dal 31/3/1995, e sino al 31.7.2012, è stata assunta dall’Università con contratti di lavoro subordinato privato in qualità di collaboratore ed esperto linguistico di lingua madre francese; che tuttavia ha svolto mansioni di vero e proprio insegnamento, diverse ed ulteriori rispetto a quelle di assunzione nonché un n. di ore lavorative di gran lunga superiori alle 400 ore annuali indicate in contratto (analiticamente indicate in ricorso con riferimento a ciascun anno accademico) - ha chiesto accertarsi e dichiararsi che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 31.3.1995; accertarsi e dichiararsi che le mansioni svolte dalia ricorrente sono ascrivibili a quelle di professore associato con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive pari a complessivi euro 214.448,00 oltre accessori. In via subordinata, parte ricorrente ha chiesto accertarsi e dichiararsi che le mansioni svolte dalla ricorrente sono ascrivibili a quelle di ricercatore confermato con conseguente condanna della convenuta ai pagamento in proprio favore di complessivi euro 185. 993,51. In via ulteriormente subordinata , parte ricorrente ha chiesto adeguarsi la retribuzione percepita ai sensi articolo 36 della costituzione. Il tutto oltre accessori e completa ricostruzione della carriera lavorativa.

Ritualmente costituitasi in giudizio, l'Università degli studi La sapienza di Roma ha contestato il fondamento della domanda di cui ha chiesto il rigetto percependo, in via preliminare la prescrizione di ogni eventuale diritto di credito precedente al maggio dell'anno 2007. Nel merito ha dedotto, in particolare, che mai la ricorrente ha svolto vere e proprie funzioni di docente; che mai ha superato il monte ore annuale di 400 ore e, comunque, che tale , superiore orario lavorativo non è mai stato autorizzato e sottoscritto dal Preside della facoltà e dal Presidente del Corso di laurea; che il conteggio allegato in ricorso non chiarisce quale sia il parametro di riferimento giuridico - contabile da cui le somme scaturiscono; infine , che non può procedersi -in ogni caso - al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria.

In corso di giudizio la ricorrente è deceduta e il giudizio è stato riassunto da J., C. V., in qualità di erede , con comparsa depositata in data 19.2.21015 con cui ha fatto proprie le deduzioni, le argomentazioni e le conclusioni della originaria ricorrente.

Espletata l’istruttoria testimoniale ammessa ed invitate le parti al deposito di note difensive, in data 19.2.2015 il Giudice ha deciso la causa dando lettura del dispositivo in pubblica udienza.

 

Motivi della decisione

 

La domanda va accolta nei limiti indicati in prosieguo.

Va preliminarmente chiarita l’infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente.

Posto infatti che i diritti di crediti azionati nel presente giudizio attengono ai periodo 31 3.1995- 31/7/2012, e che il termine prescrizionale dei crediti di lavoro è pari a 5 anni (art. 2948 c.c.) , si rileva come il primo atto interruttivo della prescrizione possa individuarsi nella lettera del 31 ottobre 2002 (confronta documento 40 fascicolo ricorrente ) e che conseguentemente in ogni caso alcun diritto può considerarsi prescritto dopo il 31 ottobre 1997.

A tale lettera hanno fatto peraltro seguito quella del 7 febbraio 2005 (confronta documento 42 parte ricorrente): al riguardo si osserva che .nonostante la raccomandata del 7 febbraio 2005 sia l’unica ad essere priva dell’avviso di ricevimento essa può considerarsi utile atto interruttivo della prescrizione alla luce della n.sa giurisprudenza la quale ha sostanzialmente evidenziato come La produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ.. Tale presunzione semplice è superabile attraverso elementi di prova contrari .."(C. 12954/2007 C 8649/2006,C. 23920/2013 e C. 20167/2014). Nel caso di specie parte resistente non ha in alcun modo contestato la mancata ricezione della lettera in questione limitandosi a contestare il mancato inserimento dell'onere probatorio da parte della ricorrente: ne consegue che si tratta di lettera interruttivo della prescrizione.

Infine si precisa come in atti sia presente ulteriore atto interruttivo della prescrizione del 14 luglio 2009 (confronta documento 43 fascicolo ricorrente).

Con riferimento al restante periodo, e precisamente quello che va dal 31/3/1995 (inizio del rapporto) al 1997, si rileva come la prescrizione non possa in ogni caso ritenersi decorsa in quanto il datore di lavoro non ha in alcun modo provato che il rapporto di cui è causa è sorretto da stabilità reale con conseguente decorso del termine in costanza di rapporto (confronta sul punto cassazione n. 7640 del 2012 nonché cassazione sezioni unite n. 141 del 2006),

Venendo ora al merito della causa, si premette e si osserva quanto segue.

Si premette, in punto di diritto, che la figura dei lettori di lingue straniere trova i propri referenti normativi della legge 349 del 1958 che nel d.p.r. n. 382 del 1980.

Quest'ultimo, all'articolo 28, prevede che __________ I direttori possono assumere per contratto di diritto privato _______. In relazione ad effettive esigenze di esercitatone degli studenti che frequentano i corsi di lingue _________ Lettori di madrelingua straniera di qualificata e riconosciuta competenza _________ Le prestazioni richieste elettori e i relativi corrispettivi sono determinati dal consiglio d'amministrazione dell’Università sentito il consiglio di facoltà. Il corrispettivi non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito".

Successivamente , la corte costituzionale con sentenza n. 55 del 1989, ha da una parte ribadito che la specialità del rapporto intercorrente con i lettori di lingua straniera giustifica, da parte dell'Università, la apposizione del termine in deroga a quanto stabilito dalla legge 230 del 62 e dall'altra ha affermato che contrasta con i principi di ragionevolezza di cui all'art. 3 della costituzione e di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all’articolo 97 della costituzione la disposizione del certo del citato articolo 28 terzo comma nella parte in cui impedisce la possibilità di rinnovo dei predetti contratti per più di cinque anni (Confronta della sussistenza corte di giustizia europea n. 33 del 30.5.1989 e 259 del 20.10.1993).

Conseguentemente, nel 1995, con legge n. 236 il legislatore (confronta articolo quattro comma cinque) ha soppresso la figura del lettori di lingua straniera e l’ha sostituita con quella del collaboratore di esperto linguistico dì lingua madre ed è poi nuovamente intervenuto in materia con legge n. 63 del 2004.

Ciò premesso, si osserva , in fatto, che nel contratto stipulato tra l’Università di Roma La Sapienza e la ricorrente si legge che "...il collaboratore ed esperto linguistico afferisce alla facoltà e corsi di laurea interessati per l’organizzazione didattica e ai dipartimenti o istituti per l'organizzazione amministrativa scientifica ed è tenuto a svolgere le proprie attività per un monte annuo complessivo di 400 ore così suddivise non più di 300 ore nell’arco dell'anno per -svolgimento dei corsi per l'apprendimento dei perfezionamento della lingua orale e scritta;

- supporto alle attività dei laboratori linguistici alla utilizzazione dei materiali didattici; assistenza ricevimento studenti;

- partecipazione a riunioni finalizzate all'organizzazione didattica; e n. 100 ore nell’arco dell’anno per

- preparazione e/o cura dei materiali didattici utilizzati nel corso e per il laboratorio scientifico;

- partecipazione a commissioni di esami di profitto o di idoneità quale cultore della materia..".

Queste, dunque, te mansioni per le quali la ricorrente è stata assunta.

Sostiene tuttavia la ricorrente che dal 31 marzo 95 ad oggi ha prestato attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle appena menzionate e, in particolare, che ha predisposto la programmazione degli obiettivi linguistici dei corsi; ha ripartito ed elaborato i corsi tra i lettori e gli orari di insegnamento; ha predisposto i test d’ingresso per il primo anno; ha curato l'elaborazione dei supporti didattici e del materiale da usare in aula; ha gestito i corsi di lingua francese fornendo lezioni e correggendo gli elaborati degli studenti; ha gestito i corsi di affidamento; ha ricevuto gli studenti; è stata membro di commissione di esami scritti orali di lingua francese; ha curato, in qualità di co-relatrice, tesi di laurea seguendo costantemente lo studente durante tutta l'elaborazione della stesura.

Sulla base di quanto sopra sostiene la ricorrente di aver svolto mansioni proprie del professore associato o, in subordine, di ricercatore confermato con conseguente diritto alle relative differenze retributive.

Le dichiarazioni rese dai testi escussi consentono di aderire, quantomeno parzialmente, alla tesi di parte ricorrente.

dichiarato che fa ricorrente "...faceva le esercitazioni di lingua francese, ricevimento, esami scritti e orali..." ed ha precisato che "..l'esame di lingua francese era composto da un modulo del professore (che nella fattispecie ero io) e dagli esami scritti e orali relativi all’esercitazione svolta (svolti dalla ricorrente).,", il teste ha inoltre riferito che la ricorrente, insieme agli altri lettori, partecipava - insieme ai professori - a quelle riunioni di inizio d’anno nel corso delle quali "...esaminavamo e valutavamo l'operato dell'anno accademico precedente e decidevamo il da farsi per l’anno in corso.. . Infine, il teste ha dichiarato che "..la ricorrente ha svolto , da un certo momento in poi. anche corsi di

affidamento relativi alla laurea specialistica in francese in caso di affidamento, che costituiva un extra rispetto alle mansioni dei lettori, il lettore affidatario si occupava dell’intero corso...".

A sua volta il teste F., ricercatore presso l’Università la Sapienza, ha riferito dal 2005 in poi ed ha confermato che "..la ricorrente faceva delle esercitazioni di lingua francese specificando che "...so anche, perché all'epoca stavo nella stessa stanza della ricorrente, che quest'ultima è stata affidataria di un contratto in tale veste il professore affidatario svolge le stesse mansioni di un professore...".

Ancora, la teste C., lettrice di lingua francese dal 2000, ha confermato che la ricorrente preparava le esercitazioni , seguiva le tesi di laurea, partecipava alle riunioni, teneva gli esami con "...elaborazione dei contenuti didattici e degli obiettivi didattici di ciascun corso con riferimento a ciascuna annualità.," e - soprattutto - che ha tenuto seminari e corsi di affidamento.

In sostanza sembra al Giudicante che le prove testimoniali raccolte e qui brevemente evidenziate abbiano dato sufficiente certezza della circostanza che la ricorrente - oltre a svolgere le mansioni proprie del lettore-di lingua straniera ( di supporto alla attività didattica in senso proprio) - abbia altresì partecipato alla " programmazione" degli obiettivi linguistici fissati dalla facoltà nonché alla " elaborazione" del materiale didattico; che abbia in più occasioni svolto mansioni di professore affidatario organizzando e gestendo i corsi di affidamento in completa autonomia : si tratta , a parere del Giudicante, di mansioni di vera e propria organizzazione della didattica.

Sotto il profilo retributivo - contabile , rileva il Giudicante che l'art. 28 D.P.R. 382/80 ha individuato il livello retributivo massimo applicabile ai lettori disponendo che i compensi per i lettori di madre lingua straniera "...non possono superare il livello retributivo iniziale del professore associato a tempo definito".

In tale ambito ritiene tuttavia il Giudicante che il parametro di riferimento applicabile al caso di specie possa individuarsi in quello proprio del ricercatore universitario confermato cosi come descritto dall’art. 32 DPR n. 382/1980: si tratta di figura immediatamente inferiore a quella del personale docente e postula la natura di operatore stabilmente impegnato in attività tipica delle istituzioni universitarie (cfr. sul punto C. 2445/2000 nonché altre pronunce di questo stesso ufficio: cfr. sent. 16.4.2003/Trib. Lavoro Roma). Postula, inoltre, la non titolarità di un autonomo corso universitario (ed in questo senso pare figura più corrispondente di quella del professore associato), ma adibito a compiti didattici complementari.

Si sottolinea , peraltro, che più volte la Cassazione ha chiarito che la equiparabilità tra le figure dei lettori e quelle dei professori associati/ricercatori è del tutto lecita in quanto non si tratta di equiparazione di funzioni e di status , ma solo di un aggancio determinato dall'esigenza di individuare un parametro equitativo di riferimento retributivo (cfr. C. 7796/98; C. 10299/97).

Infine, resta a dire dell'orario lavorativo svolto che, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, è di gran lunga superiore a quello di 400 ore annuali (come già esposto in precedenza).

In particolare, la ricorrente prova tate assunto avvalendosi dei registri individuali allegati (cfr. docc. 24-31 fase. ric.). Obietta la resistente che il superamento del monte ore avrebbe dovuto essere verificato e convalidato dal Preside di facoltà, dal Presidente del Consiglio di corso e dal titolare dell'insegnamento (cfr. doc, 37 fase, ric.).

Il Giudicante non ritiene condivisibile l'assunto della resistente.

Se è vero , infatti, che le ore eccedenti prestate dalla ricorrente sono documentalmente provate - e peraltro non contestate, in punto di fatto dalla resistente, come dimostrano le missive/comunicazioni dell'Università di cui ai docc. 34, 37, 38 e 39 fase, ric.- mediante i registri individuali allegati, non vi è dubbio che l’Università si sia pienamente avvalsa dell'operato "eccedentario" svolto dalla ricorrente si che, in assenza di un equo compenso (da individuarsi come visto nel parametro del ricercatore confermato) ingiustificato sarebbe l’arricchimento di cui la Università si troverebbe a beneficiare.

Del resto, e la circostanza non è di poco conto, tutti i registri individuali allegati dalla ricorrente sono controfirmati dal titolare dell'insegnamento.

Sulla base delle considerazioni e dei principi sin qui enunciati le differenze retributive spettanti alla ricorrente sulla base della qualifica di ricercatore confermato a tempo pieno e dell'orario lavorativo risultante dai registri presenza, porta a quantificare le somme dovute alla ricorrente nell’importo di euro 185.993.51, cui vanno aggiunti gli interessi sino al saldo. Il tutto con riferimento al periodo marzo 1995/luglio 2012.

Spese di lite liquidate come da dispositivo secondo il principio della soccombenza.

 

Dispositivo

 

Accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto, condanna parte convenuta al pagamento di euro 185.993,51 a titolo di differenze retributive spettanti per il periodo 31.3.1995/31.7.2012 con riferimento alle mansioni svolte di ricercatore confermato, oltre interessi sino saldo.

Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio pari a euro 4890,00 di cui euro 4500,00 per onorari.