Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 aprile 2015, n. 8671

Tributi - Accertamento - Crediti precedenti alla dichiarazione di fallimento - Notifica - Contribuente - Necessità - Effetti

 

Svolgimento del processo

 

Nei confronti di C.D., dichiarato fallito con sentenza di data 1 aprile 1998, e del curatore fallimentare vennero notificati avvisi di accertamento relativi agli anni 1998 e 1999 mediante i quali, a seguito di p.v.c., con la contestazione dell’illegittimo esercizio della professione di commercialista vennero accertati redditi di lavoro autonomo ed imponibile IVA. L'impugnazione proposta dal contribuente venne accolta dalla CTP e la sentenza venne confermata, a seguito dell'appello proposto dall'Ufficio, dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio motivando nel senso che, non avendo il contribuente fallito capacità patrimoniale, l'atto emesso nei suoi confronti, che preludeva ad una richiesta di pagamento che non poteva essere soddisfatta, non aveva validità.

Ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi.

 

Motivi delta decisione

 

Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 42, 43 e 44 r.d. n. 267/1942 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.. La ricorrente lamenta l'errore del giudice di merito che ha attribuito all'effetto dello spossessamento prodotto dalla dichiarazione di fallimento la conseguenza della perdita della capacità giuridica, non considerando che il contribuente non è privato, a seguito del fallimento, della qualità di soggetto passivo dei rapporto tributario.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 51 e 52 r.d. n. 267/1942 in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Deduce il ricorrente che il divieto di azioni esecutive individuali e la necessità del concorso dei creditori attengono ad una fase posteriore alla fase della riscossione e non condizionano l'esistenza dei credito, ovvero la validità dell'atto impositivo.

I due motivi, da valutare unitariamente in quanto connessi, sono fondati. Come affermato da questa Corte, l’accertamento tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, dev’essere notificato non solo al curatore - in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso fallimentare o, comunque, della loro v idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti al fallimento - ma anche al contribuente, il quale, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio, conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo, nell'inerzia degli organi fallimentari, non potendo attribuirsi carattere assoluto alla perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento, la quale può essere eccepita esclusivamente dal curatore, nell'interesse della massa dei creditori (Cass. 15 marzo 2006, n. 5671; 22 marzo 2006, n. 6393). Ha errato quindi il giudice del merito ad escludere la validità dell'atto impositivo notificato al fallito. Per un verso il credito tributario troverà soddisfazione nelle forme del concorso fallimentare, per l'altro l'atto impositivo conserva validità anche se per ipotesi notificato al solo fallito (in questo caso risulta inefficace nell'ambito della procedura fallimentare), potendo acquistare rilievo nei confronti di quest'ultimo una volta tornato in bonis (Cass. 23 giugno 2003, n. 9951; 26 ottobre 2011, n. 22277).

La sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio ad altra sezione della CTR, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.