Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE BARI - Sentenza 15 aprile 2015, n. 1244

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Impugnazioni - Ricorso - Irrogazione sanzione per mancato pagamento del contributo unificato - Reclamo mediazione - Non sussiste - Costituzione in giudizio ex art. 22, del DPR n. 546/1992 - Sussiste

 

Svolgimento del processo

 

Il sig. F.F., in qualità di ex socio e legale rappresentante della cessata società "IMA di F.F. & S. G. s.n.c., rappresentato e difeso dall’avv. M.F., in data 06/08/2014 ha proposto contro il M.E.F. in persona del Ministro, rappresentato e difeso ex lege dall’Avv. dello Stato e dall’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ricorso reclamo-mediazione per l’annullamento, previa sospensione, dell’efficacia del provvedimento di accertamento e irrogazione sanzione prot. 4566/14 del 28/05/14 MEF - C.T.R. Puglia, notificato il 09/06/2014, per omesso versamento del contributo unificato di euro 120,00, oltre sanzione di euro 240, 00 e diritto di euro 8,75, per un totale di euro 368,75, nel ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 3093/12 promosso contro la soccombente Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari.

Il sig. F.F. non avendo alcun riscontro della richiesta mediazione in data 05/12/2014, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 546/92, si è costituito in giudizio, per i seguenti motivi.

La procuratrice del ricorrente esposto in premessa che il suo assistito e difeso:

- ha rivestito il ruolo di legale rappresentante della predetta società sino al 31/07/2007, data della estinzione della società per cessata attività, con chiusura della partita IVA il 11/01/2008;

- in data 28/05/2008 ha presentato istanza di rimborso IVA con mod. VR per un importo di euro 16.901,00; trascorsi i 90 gg. adiva la C.T.P. di Bari, Sez. che con sentenza n. 152/07/2009 accoglieva il ricorso e condannava l’ufficio al pagamento delle spese di euro 600,00;

- l’ufficio impugnava la sentenza con atto di appello del 25/01/2010;

- che la C.T.R. di Bari, Sez. 7 con sentenza n. 58/07/11 rigettava l’appello e condannava l’ufficio al pagamento delle spese di euro 1.000,00, la cui sentenza, non impugnata, è passata in giudicato;

- che nonostante il titolo esecutivo l’A. F. non provvedeva ad effettuare il rimborso, sicché, stante l’ambiguità del titolo, che, tra le altre imprecisioni, attribuiva il dovuto non già al sig. F.F. bensì alla estinta società IMA s.n.c. e la conseguente impossibilità di agire con l’azione esecutiva ordinaria determinava la presentazione in data 30/12/2012 istanza di correzione ex art. 288 c.p.c.;

- si apriva per l’effetto il procedimento di correzione relativo al R.G. Appelli n. 226/10 ma, immotivatamente ed ingiustamente, la domanda veniva rigettata con ordinanza n. 23/7/12 del 14/06/12, nulla disponendo per le spese.

In esito a ciò, rimasto senz’esito invariata il giudizio di correzione e, allo steso tempo, rimasta ineseguita la sentenza di condanna il sig. F.F. si vedeva costretto a promuovere ricorso per ottemperanza, depositato il 16/11/2012 (R.G.A. n. 3093/12);

- detto ricorso (avendo l’ufficio provveduto al pagamento del dovuto, dopo 4 rinvii in sede di ottemperanza e dopo 5 anni dalla maturazione del diritto) si concludeva finalmente con l’ordinanza definitiva n. 22/7/13 per cessata materia del contendere con condanna al soccombente al pagamento delle spese di difesa liquidate in euro 800,00, con distrazione.

Tutto ciò premesso la parte ricorrente sostiene che l’atto impugnato è illegittimo, per cui chiede l’annullamento per il seguente motivo unico:

- Estinzione dell’obbligazione tributaria per confusione ex art. 1253 C.C.

Al riguardo rileva che ai sensi dell’art. 13, co. 6bis D.P.R. 115/2002 l’onere al pagamento del tributo unificato è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese. Ai fini predetti la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.

Inoltre ai sensi dell’art. 95 c.p.c. le spese sostenute dal creditore precedente sono a carico di chi ha subito l’esecuzione.

Orbene, tenuto conto che per avviare un giudizio di ottemperanza è necessaria a monte l’esistenza di una parte soccombente; pertanto, in relazione a quanto esposto in premessa al riguardo, ritiene che il tributo unificato è a carico del Ministero delle Finanze. Per cui il mancato pagamento del tributo unificato al momento della presentazione del ricorso per ottemperanza non fu versato in considerazione di quanto predetto.

Infine il ricorrente ritiene doverosa la condanna al pagamento delle spese di causa ex art. 96 c.p.c.

Conclude chiedendo che, previa sospensione, l’atto impugnato venga annullato, con vittoria di spese da distrarsi a favore del difensore.

L’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari con controdeduzioni presentate esposto in premessa di aver specificato i motivi di diniego della mediazione, rileva che il provvedimento impugnato è stato emesso dal MEF - Dipartimento delle Finanze - Direzione Generale Tributaria C.T.R. di Bari, in quanto tale esula dalla competenza dell’Agenzia delle Entrate. Pertanto ritiene che il ricorso proposto nei suoi confronti è inammissibile; chiede quindi il rigetto con vittoria di spese.

Il M.E.F. - Direzione della Giustizia Tributaria - C.T.R. della Puglia - Bari - Ufficio del Contributo Unificato con controdeduzioni presentate il 24/02/2015, esposto in premessa del deposito in data 16/11/2012 presso la C.T.R. Bari, iscritto al n. RGA 3093/12 del ricorso per ottemperanza della sentenza n. 58/7/11 della Sez. 7 della stessa C.T.R., senza il versamento del contributo unificato per i motivi esposti nel ricorso; atteso il deposito della Nota di iscrizione a ruolo con richiesta di prenotazione a debito del contributo unificato; richiamato la disposizione dell’art. 11 T.U.S.G., la cui norma prevede che la prenotazione a debito del contributo, oltre alla prenotazione di altre spese e imposte a suo carico, nei confronti della parte ammessa al patrocinio al spese dello Stato e, nell’ipotesi di cui all’art. 12, c. 2, nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno; richiamato l’art. 14. co. 1 del T.U.S.G. che dispone che "La parte che per prima si costituisce in giudizio è tenuta la pagamento contestuale del contributo unificato: considerato che il ricorrente non rientrava in nessuna delle ipotesi di prenotazione a debito, il presente ufficio ai sensi degli artt. 16 e 248 TUSG ha emesso l’invito al pagamento n. 8882/2013 per l’importo di euro 120,00 con contestale richiesta di pagamento entro 30gg, con applicazione delle sanzioni in caso di mancato versamento; tanto verificatosi con irrogazione di sanzione del 200% del contributo richiesto; che avverso l’atto di irrogazione sanzione il contribuente ha presenta ricorso mediazione oltre allo scrivente Ufficio, quale ente impositore che ha emesso l’atto, anche l’Agenzia delle Entrate la quale è estranea al presente giudizio.

Tutto ciò premesso, sostiene che il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 22 del D.Lgs. 546/92 e nel merito del tutto infondato per i motivi che riporta di seguito.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17bis del D.Lgs. 546/92 con conseguente insanabile violazione dell’art. 22 dello stesso decreto 546/92. Riporta di seguito la motivazione per la quale non andava presentata la mediazione all’Agenzia delle Entrate in quanto l’atto impugnato non era stato emesso da detto Ufficio. Rileva che con tale proposizione è stato violato il termine previsto, a pena di inammissibilità, di cui all’art. 22 del D.Lgs. 546/92, il cui temine di presentazione scadeva il 15/10/2014 e non il 05/12/2014. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nel merito:

2) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 115/2002. Violazione degli artt. 13, 14, 16, 247 e 248. Ribadisce quanto innanzi detto in ordine al dettato dall’art. 14 TUSG, nonché alla esclusione, ai sensi dell’art. 11 dello stesso TUSG, della prenotazione a debito;

3) Violazione falsa applicazione dell’art. 37 D.L.98/2011. Tanto in riferimento a quanto affermato dalla controparte a pag. 4 del ricorso, ossia che l’Agenzia delle Entrate - Ministero delle Finanze è nel contempo creditrice e parte soccombente.

La parte resistente conclude chiedendo parimenti a quanto dedotto, nonché la condanna alla parte alla rifusione delle spese con responsabilità aggravata ex art. 96, c.p.c., e rigetto della richiesta sospensione.

All’odierna udienza presenti i rappresentanti per il MEF e per il ricorrente, la Commissione, sentito il relatore, sentito il rappresentante del MEF il quale preliminarmente insiste per l’inammissibilità del ricorso, sentito l’avv. M. F. procuratrice del ricorrente si oppone all’eccezione di inammissibilità ed insiste per la sospensiva, in camera di consiglio, rilevata la fondatezza della pregiudiziale eccezione di inammissibilità del ricorso sostenuta dalle parti convenute in giudizio, ritenuto che per conseguenza della predetta eccezione l’esame della cautelare allo stato risulta priva di effetti giuridici e quindi deve ritenersi superata, emette il dispositivo che si riporta per quanto specificato.

 

Motivi della decisione

 

La Commissione esaminato il fascicolo processuale ha rilevato che l’atto impugnato riguarda un avviso di liquidazione e irrogazione sanzione notificato il 09/06/14, emesso dal Ministero dell’Economia e Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria - Commissione Tributaria Regionale della Puglia - Bari, afferente la richiesta del mancato versamento del contribuito unificato di euro 120,00 per presentazione di ricorso per ottemperanza, maggiorato di sanzione di euro 240,00 per mancato versamento del contributo entro il termine dei 30 gg. dalla richiesta del 21/10/2013.

Il ricorrente sig. F.F. contro l’Ufficio che ha emesso l’atto predetto e contro l’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari ha proposto in data 06/08/2014 ricorso reclamo mediazione non accolto dall’Agenzia delle Entrate in quanto soggetto estraneo all’emissione dell’atto impugnato.

A seguito di ciò il ricorrente per la costituzione in giudizio, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 546/92, in data 05/12/2014 ha presentato copia del ricorso, conforme all’originale, nella segreteria di questa C.T.P. di Bari.

Le parti convenute in giudizio, MEF - Direzione della Giustizia Tributaria - C.T.R. di Bari e Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Bari, con le controdeduzioni presentate hanno eccepito in via preliminare la inammissibilità del ricorso per tardiva costituzione in giudizio, ossia dopo i trenta giorni dalla presentazione del ricorso previsti di predetto art. 22.

La Commissione dall’esame dei fatti esposti osserva che l’art. 17bis (il reclamo e la mediazione) del D.Lgs. 546/92, al comma 1 dispone che: "Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’art. 48".

Dalla lettura della norma si rileva in modo chiaro ed inequivocabile che, ai sensi della predetta norma, il reclamo mediazione va proposto solo se l’atto, per importo inferiore a euro 20.000,00, è emesso dall’Agenzia delle Entrate, con costituzione in giudizio nel termine previsto dal comma 9 dello stesso art. 17bis.

Rilevato, pertanto, che l’atto impugnato non risulta emesso dall’Agenzia delle Entrate il ricorrente, oltre a non dover presentare il ricorso reclamo contro la predetta Agenzia delle Entrate, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio nel temine, previa inammissibilità, dei 30 giorni dalla presentazione del ricorso alla C.T.R. della Puglia-Bari, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 546/92. Tale termine nel caso di specie, considerato la presentazione del ricorso in data 06/08/2014, tenuto conto del periodo di sospensione fino al 15/09/2014, andava a scadere il 15/10/2014. Ragion per cui la costituzione in giudizio in data 05/12/2014, per deposito in detta data della copia del ricorso nella segreteria di questa C.T.P. di Bari, è tardiva e per conseguenza il ricorso in esame va ritenuto inammissibile, con assorbenza dei motivi di merito.

Si condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata nel dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che si liquidano in euro 100,00 in favore di ciascuna parte costituita.