Legislazione - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Decreto 08 gennaio 2015

Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 1, comma 94, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)

 

Art. 1

Funzioni trasferite

 

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, sono attribuite agli uffici periferici della Motorizzazione civile, nell’ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, le funzioni già trasferite alle amministrazioni provinciali ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di tenuta degli Albi provinciali, quali articolazioni dell’Albo nazionale degli autotrasportatori, ivi compresa la verifica della sussistenza dei requisiti per l’esercizio della professione di autotrasportatore relativi all’onorabilità, alla capacità professionale, alla capacità finanziaria e allo stabilimento, come definiti dal Regolamento CE 1071/2009.

 

Art. 2

Attribuzioni degli uffici della Motorizzazione civile

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1 compete agli uffici della Motorizzazione civile, oltre alle attribuzioni già esercitate in base alla legislazione vigente:

a) ricevere e istruire le domande delle imprese per l’iscrizione nell’Albo e decidere sul loro accoglimento;

b) redigere l’elenco di tutti gli iscritti della provincia nell’Albo, eseguire tutte le variazioni e curarne la pubblicazione;

c) accertare se permangono i requisiti per l’iscrizione nell’Albo;

d) deliberare le sospensioni, le cancellazioni e i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa;

e) curare l’osservanza, da parte dei propri iscritti, delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi, ai fini dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla legge;

f) promuovere, nell’ambito locale, anche d’intesa con le associazioni della categoria, lo sviluppo e il miglioramento del settore dell’autotrasporto di cose;

g) esercitare ogni altro ufficio ad essi delegato dal Comitato centrale;

h) curare la tenuta e l’aggiornamento del registro elettronico nazionale, sulla base delle disposizioni dettate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede con propri decreti a dettare le opportune disposizioni attuative.

 

Art. 3

Comitati interprovinciali

 

1. In seno ad ogni Direzione generale territoriale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti opera, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato interprovinciale per l’Albo degli autotrasportatori, con funzioni consultive, che esprime pareri, non obbligatori né vincolanti, in ordine alle materie relative all’esercizio dell’attività di trasporto su strada.

2. Ogni Comitato è composto:

a) dal Direttore generale dell’ufficio, in qualità di presidente;

b) da quattro funzionari preposti alle funzioni in materia di autotrasporto e in servizio presso gli uffici della Motorizzazione civile ricompresi nella circoscrizione territoriale cui si riferisce la Direzione territoriale, di cui uno in funzione di vice presidente;

c) da cinque rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di categoria accreditate presso il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

3. I componenti di ciascun Comitato interprovinciale sono nominati con decreto del Direttore della Direzione generale territoriale interessata, durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.

4. Ai Comitati interprovinciali per l’Albo sono attribuite funzioni consultive e di studio nelle materie di cui al presente decreto, ed in particolare:

a) istruttoria delle domande delle imprese per l’iscrizione nell’Albo e determinazione sul loro accoglimento;

b) redazione dell’elenco di tutti gli iscritti della provincia nell’Albo, esecuzione delle variazioni e cura della pubblicazione;

c) accertamento circa la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Albo;

d) deliberazione di sospensioni, cancellazioni e provvedimenti disciplinari;

e) cura dell’osservanza delle norme in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi;

f) promozione, nell’ambito locale, dello sviluppo e del miglioramento dell’autotrasporto di cose.

5. La partecipazione ai Comitati interprovinciali non può dare luogo all’erogazione di compensi, indennità o gettoni di presenza.

 

Art. 4

Risorse umane e finanziarie

 

1. Fatte salve eventuali procedure di mobilità attivate su base volontaria dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento dei trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, gli uffici della Motorizzazione civile esercitano le funzioni trasferite utilizzando il contingente di personale già assegnato ai rispettivi uffici.

2. Le funzioni amministrative di cui agli articoli precedenti sono trasferite senza oneri a carico della finanza pubblica e pertanto sono esercitate con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente, costituite dalle risorse a suo tempo assegnate alle Amministrazioni provinciali ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da iscrivere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le spese di funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 4 maggio 2015, n. 101.