Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 marzo 2015, n. 4978

Previdenza - Contributi assicurativi - Riscossione - Cartella esattoriale di pagamento - Mancata opposizione nel termine di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Incontestabilità della pretesa contributiva

 

Svolgimento del processo

 

Decidendo sull’impugnazione di M. I. avverso la pronuncia del Tribunale di Ivrea, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione dallo stesso proposta avverso le cartelle esattoriali, notificate in data 3 febbraio 2006, di ingiunzione di pagamento per le somme di euro 6.947,74 ed euro 12.321,05 per contributi INAIL evasi concernenti gli anni dal 1994 al 2000 e relative sanzioni civili, la Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 7 marzo 2008, annullava le predette cartelle.

Per le stesse omissioni contributive, osservava la Corte territoriale richiamando la documentazione prodotta dall’ente e dalla società UNIRISCOSSIONI, in precedenza erano state notificate altre cartelle allo I., precisamente in data 11 marzo 2002, senza che il debitore avesse mosso alcuna obiezione. Lo I. solo a seguito della seconda notificazione del febbraio 2006 aveva impugnato le cartelle, opposizione ritenuta però inammissibile dal Tribunale in quanto oltre il termine dei quaranta giorni dalla prima notifica eseguita nel marzo 2002 ed a nulla rilevando le ragioni che avevano potuto indurre la società incaricata per la riscossione ad effettuare una nuova notifica delle medesime cartelle.

Divenuto incontrovertibile il credito contributivo dell’INAIL in mancanza di opposizione, del tutto ingiustificata era, ad avviso del predetto giudice, la seconda notificazione eseguita delle stesse cartelle, che perciò annullava.

Per la cassazione della sentenza di appello l’Istituto ha proposto ricorso, poi illustrato con memoria.

Lo I. ha resistito con controricorso.

EQUITALIA NOMOS s.p.a., già UNIRISCOSSIONI s.p.a., non ha svolto alcuna attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso è articolato in due motivi, entrambi corredati dal relativo quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis cod. proc. civ., norma che, ora abrogata, è tuttavia applicabile ratione temporis.

L’INAIL con i due mezzi di annullamento esposti deduce nullità della sentenza impugnata, addebitando al giudice del gravame di avere - malgrado l’esplicita conferma della decisione di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione dallo I., poiché avverso la cartella notificata in precedenza, cioè l’il marzo 2002, non era stata proposta alcuna opposizione con la conseguente definitività del titolo esecutivo - ritenuto fondata l’opposizione dello I. avverso le medesime cartelle notificate una seconda volta, "dal momento che la concessionaria poteva e doveva procedere in sede esecutiva sulla base del titolo esecutivo non opposto e divenuto esecutivo". L’Istituto evidenzia poi che il giudice del gravame si era limitato ad affermare in dispositivo l’annullamento delle cartelle esattoriali senza alcuna valida motivazione in proposito e senza considerare che l’opponente, in appello, aveva insistito perché fosse dichiarata "l’intervenuta prescrizione del credito di cui alle cartelle n. 110 2000 03134477 e 2001 03665028 80" e quindi per l’annullamento di quelle cartelle.

Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.

Come è noto, "in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l’instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l’accertamento della fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione" (cfr. Cass. 15 ottobre 2010 n. 21365 ed altre successive).

Come accertato dalla sentenza, e del resto la circostanza è assolutamente incontroversa fra le parti, non fu presentata opposizione avverso le cartelle notificate una prima volta l’11 marzo 2002, e si deve perciò ritenere la incontestabilità della pretesa contributiva dell’INAIL, con conseguente preclusione dell’esame del merito del medesimo credito in un successivo giudizio.

Nella specie, su tale conclusione ha pure convenuto il giudice del gravame, il quale nella sentenza impugnata ha rimarcato: "non vi è dubbio che il primo giudice abbia rilevato correttamente che avverso la prima notifica del(l’) 11.3.2002 non era stata presentata alcuna tempestiva opposizione nel termine citato, per cui il titolo esecutivo risultava ormai consolidato".

La sentenza impugnata ha quindi rilevato il giudicato sul credito contributivo, ma anziché trarre le conseguenze in ordine alla seconda opposizione di merito presentata dal debitore avverso le medesime cartelle nuovamente notificate, ha concluso che queste "devono essere ritenute del tutto ingiustificate, dal momento che poteva e doveva procedere in sede esecutiva sulla base del titolo esecutivo non opposto e divenuto esecutivo".

Ma - a parte che nessuna sanzione è prevista per la rinnovazione della notificazione di una stessa cartella esattoriale - trattandosi nella specie di opposizione di merito data la contestazione mossa dal debitore circa la dedotta estinzione del credito per prescrizione e senza che fossero state denunciate irregolarità formali della cartella nuovamente notificata, il giudice del gravame proprio per il rilevato giudicato sul titolo esecutivo, non avrebbe potuto procedere all’esame dell’opposizione in questione.

La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio a norma dell’art. 382 ultimo comma cod. proc. civ., in quanto il processo non poteva proseguire.

Considerato lo sviluppo della vicenda processuale, possono essere compensate le spese del giudizio di appello.

Per il criterio della soccombenza, lo I. va condannato al pagamento in favore dell’INAIL di quelle del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Nulla per le spese nei confronti della soc. EQUITALIA NOMOS, perché non ha svolto alcuna attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di appello e condanna il resistente I. al pagamento in favore dell’INAIL delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 100,00 (cento/00) per esborsi ed euro 3.000,00 (tremila/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge.