Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 marzo 2015, n. 5466

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Oggetto - Legittimità della pretesa avanzata con l'atto impugnato - Estensione a periodi d'imposta diversi - Ammissibilità - Esclusione

 

Svolgimento del processo

 

La controversia promossa da Compagno Michele contro l’Agenzia delle Entrate ha ad oggetto l’impugnativa del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del 50% delle ritenute irpef operate dal sostituto d’imposta - Banco di Sicilia - al momento dell’esodo volontario, nonché sulle somme liquidate a titolo dì TFR. Con la decisione in epigrafe, la CTR ha rigettato l’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Palermo n. 447/10/10, che aveva accolto il ricorso del contribuente, disponendo "il rimborso delle somme dovute per irpef per gli anni 2005 e 2008 su tutti i rimborsi dovute per le indennità di accompagnamento all’esodo volontario, escludendo il rimborso delle somme trattenute sul T.F.R. Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva ha svolto il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 18/2/2015 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

 

Motivi della decisione

 

Assume l’Agenzia delle Entrate la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, 19 e 24 del d.lgs. 546/92, in relazione all’art. 360, 1 comma n. 3 c.p.c., laddove la CTR ha disposto il rimborso di somme delle somme dovute per irpef per gli anni 2005 e 2008, non oggetto della controversia.

La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 3532 del 17/02/2006) secondo cui il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato. Ne consegue che non è consentito al giudice tributario, pur se libero di qualificare giuridicamente i fatti allegati a sostegno della pretesa fiscale, di estendere la propria indagine alla fondatezza della pretesa stessa in relazione a periodi d'imposta non considerati negli atti impugnati.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., decidendo nel merito, va accolto il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio diniego dell'Ufficio sull’istanza di rimborso delle ritenute Irpef relative all’anno 2003.

La natura della controversia e le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del merito e la declaratoria di irripetibilità di quelle del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio diniego dell’Ufficio sull’istanza di rimborso delle ritenute Irpef relative all’anno 2003, dichiarando compensate tra le parti le spese della fase di merito e dichiarando irripetibili quelle del giudizio di cassazione.