Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 20 aprile 2015

Riscossione e ripartizione dell'IVA versata dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali One Stop Shop - OSS e Import One Stop Shop - IOSS (1)

-------

(1) Titolo modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), D.M. 12 luglio 2021, a decorrere dal 21 luglio 2021.

Art. 1

Modalità di versamento dell'IVA da parte dei soggetti passivi aderenti ai regimi speciali

 

1. Il versamento dell'IVA dovuta dai soggetti passivi aderenti ai regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1 del decreto n. 633/1972 è effettuato dai medesimi, senza la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: (1)

a) con addebito sul proprio conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l'Agenzia delle entrate. Nella richiesta di addebito inviata telematicamente all'Agenzia delle entrate tramite i portali OSS e IOSS, il soggetto passivo indica il codice IBAN del conto e il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 29 del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998; (2)

b) nel caso in cui il soggetto passivo non disponga del conto di cui alla lettera a), mediante bonifico da accreditare su un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, intestata all'Agenzia delle entrate, secondo le istruzioni fornite dalla medesima Agenzia tramite i portali OSS e IOSS. Nella causale del bonifico è indicato il numero di riferimento unico della dichiarazione a cui si riferisce il versamento. (2)

2. Le somme riscosse con le modalità di cui al comma 1, lettera a), sono trasferite giornalmente sulla contabilità speciale di cui al comma 1, lettera b), e, unitamente a quelle riscosse tramite bonifico, sono utilizzate secondo le disposizioni del presente decreto.

-------

(1) Alinea modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 12 luglio 2021, a decorrere dal 21 luglio 2021.

(2) Lettera modificata dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.M. 12 luglio 2021, a decorrere dal 21 luglio 2021.

Art. 2

Ripartizione dell'IVA riscossa tra gli Stati membri di consumo

 

1. L'IVA riscossa con le modalità di cui all'art. 1 è ripartita tra gli Stati membri di consumo secondo quanto indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione a cui si riferisce il versamento, tenendo conto dell'imposta già attribuita a ciascuno Stato in esito alla ripartizione di precedenti versamenti relativi al medesimo periodo d'imposta. In caso di versamento inferiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, la ripartizione avviene proporzionalmente all'imposta dichiarata dal soggetto passivo per ciascuno Stato membro di consumo.

2. L'IVA spettante a ciascuno Stato membro di consumo è accreditata sul conto indicato dallo Stato medesimo, utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

3. L'IVA relativa a operazioni effettuate in Italia, versata dai soggetti passivi identificati in Italia ai sensi degli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1 del decreto n. 633/1972, ovvero dai soggetti passivi identificati in altri Stati membri, è riversata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01. (1)

4. La quota dell'IVA relativa ai versamenti effettuati dai soggetti passivi identificati in Italia ed aderenti al regime speciale di cui all'art. 74-sexies del decreto n. 633/1972, spettante fino all'anno 2018 all'Amministrazione finanziaria italiana ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3, del citato regolamento (UE) n. 904/2010, è trattenuta e versata all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo d'entrata 1203, articolo 01.

-------

(1) Comma modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.M. 12 luglio 2021, a decorrere dal 21 luglio 2021.

Art. 3

Eccedenze di versamento emergenti in fase di ripartizione

 

1. Nel caso in cui l'ammontare dei versamenti effettuati dal soggetto passivo risulti superiore all'imposta dovuta in base alla relativa dichiarazione, l'eccedenza è rimborsata entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

2. Nel caso in cui non fosse possibile abbinare il versamento in base al numero di riferimento unico della dichiarazione indicato dal soggetto passivo, l'intero importo riscosso è rimborsato entro trenta giorni sul conto indicato dal soggetto passivo.

3. I rimborsi di cui al presente articolo sono effettuati utilizzando le somme affluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

4. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo alla data di ripartizione, ai sensi dell'art. 38-bis3, comma 4, del decreto n. 633/1972.

 

Art. 4

Modalità di rendicontazione delle operazioni effettuate tramite la nuova contabilità speciale

 

1. Ai fini di cui al presente decreto, le somme affluite sulla contabilità speciale di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che al 31 dicembre di ogni anno risultino non utilizzate, restano a disposizione dell'Agenzia delle entrate per consentire la ripartizione dell'imposta riscossa e l'effettuazione dei rimborsi senza soluzione di continuità.

2. Alla rendicontazione delle operazioni effettuate per il tramite della nuova contabilità speciale, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), si provvede analogamente a quanto stabilito per la contabilità speciale n. 1777, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.

 

Art. 5

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

------

Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 aprile 2015, n. 99.