Legislazione - MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 02 aprile 2015

Individuazione delle specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni effettuate dagli esercenti l'attività di cambiavalute

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) «testo unico bancario»: il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche;

b) «Organismo»: l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'art. 128-undecies del testo unico bancario;

c) «cambiavalute»: coloro che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico, anche su base stagionale, la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;

d) «registro dei cambiavalute»: il registro tenuto dall'Organismo ove sono iscritti i cambiavalute;

e) «cliente»: il soggetto che compie operazioni con i cambiavalute;

f) «dati identificativi»: il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, paese di residenza, gli estremi del documento di identificazione e, per i clienti che ne siano provvisti, il codice fiscale;

g) «documento di identificazione»: i documenti d'identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

h) «operazione»: negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.

 

Art. 2

Attività di cambiavalute

 

1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti nell'apposito registro tenuto dall'Organismo, ai sensi dell'art. 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni.

2. Gli esercenti l'attività di cambiavalute provvedono a chiedere l'iscrizione nell'apposito registro entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai cambiavalute si applicano gli articoli 11 e 115 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e relative disposizioni di attuazione.

 

Art. 3

Informazioni da trasmettere all'Organismo

 

1. I cambiavalute trasmettono per via telematica all'Organismo le operazioni effettuate. In particolare:

a) i dati identificativi del cliente individuati nell'art. 1, comma 1, lettera f);

b) i dati relativi all'operazione, come individuati nell'art. 6 del presente decreto.

 

Art. 4

Modalità e periodicità di trasmissione delle informazioni

 

1. I cambiavalute adempiono all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 3 avvalendosi di un apposito servizio telematico, presente nella area privata dedicata del portale dell'Organismo, secondo le modalità stabilite dal medesimo Organismo, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

2. I cambiavalute trasmettono i dati relativi alle operazioni effettuate con cadenza mensile, entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello cui le operazioni ineriscono.

3. Ai fini della prima applicazione di quanto previsto al comma 2, l'invio dei dati relativi al mese, o alla frazione dello stesso, in cui i cambiavalute hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro tenuto dall'Organismo, sarà effettuato entro il giorno 15 del mese successivo.

4. L'Organismo conserva i dati trasmessi per un periodo di dieci anni, assicurando la predisposizione di idonei sistemi di salvataggio dei dati e di Disaster Recovery.

5. Agli adempimenti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 11, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante Codice in materia di protezione dei dati personali.

 

Art. 5

Criteri per la determinazioni dei contributi a fronte dei costi per la tenuta del Registro e del Sistema informatico

 

1. L'Organismo, ai sensi dell'art. 20, comma 1-ter del decreto legislativo 13 agosto n. 141 e successive modificazioni, determina i contributi e le altre somme dovute dagli operatori di cui all'art. 2 del presente decreto, sulla base dei seguenti criteri:

a) un contributo una tantum a fronte degli oneri per la messa in opera, sviluppo e manutenzione del sistema;

b) un contributo annuale, distinto in due differenti importi da applicare in considerazione delle dimensioni operative dei cambiavalute, come quantificato dall'Organismo.

 

Art. 6

Contenuto e caratteristiche del dettaglio delle negoziazioni

 

1. Il dettaglio, in formato digitale, delle operazioni che i cambiavalute trasmettono ai sensi dell'art. 4, si compone di una sequenza di record, ciascuno relativo alle informazioni inerenti la singola transazione.

2. Nella seguente tabella sono riportati i dati soggetti all'obbligo di trasmissione:

 

Dati

 

Identificativi del Cliente

Dati anagrafici del Soggetto che ha effettuato la transazione

Campo

Formato

    Cognome carattere
    Nome carattere
    Sesso carattere
    Codice Fiscale/P.IVA (eventuale) carattere
    Data di nascita carattere
    Luogo di nascita carattere
    Sigla Provincia di nascita carattere
    Paese residenza carattere
    Sigla Paese di residenza carattere
  Estremi del documento di riconoscimento del Soggetto che ha effettuato la transazione Tipo di documento carattere
    Numero Documento carattere
    Data di scadenza del Documento data Autorità rilascio carattere
    Luogo di rilascio
    Documento carattere
Dati relativi all'operazione Dati della transazione Data operazione data
    Luogo operazione carattere
    Tipo operazione carattere
    Divisa estera carattere
    Tasso di cambio numerico
    Importo IN numerico
    Importo OUT numerico
    Identificativo transazione carattere

 

Art. 7

Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano decorsi 90 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 aprile 2015, n. 99.