Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 19 marzo 2015

Modifiche e integrazioni ai decreti 15 ottobre 2014 relativi agli interventi del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile»

 

Art. 1

 

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione elettroniche e per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana», nel seguito «Agenda digitale», e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014, recante «Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito di specifiche tematiche rilevanti per l'«industria sostenibile», nel seguito «Industria sostenibile», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, lettera c), dopo le parole «trovarsi in regime di contabilità ordinaria e» sono inserite le parole «, fermo restando quanto previsto al comma 5»;

b) all'articolo 3, comma 3, la lettera d) è abrogata;

c) all'articolo 3, comma 3, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea.»;

d) all'articolo 3, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Con riferimento ai requisiti di cui al comma 3, lettera c), si specifica che:

a) qualora i soggetti di cui al comma 1 abbiano redatto il bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 e successive modifiche e integrazioni o siano controllati da un'impresa che abbia redatto il bilancio consolidato, gli stessi possono farvi riferimento ai fini della sussistenza del requisito di ammissibilità di cui al comma 3, lettera c), concernente la disponibilità di almeno due bilanci approvati;

b) possono accedere alle agevolazioni di cui al presente decreto gli spin-off degli organismi di ricerca, dei quali questi ultimi detengono almeno il 30 per cento del relativo capitale sociale, che non dispongono, alla data di presentazione della domanda, di due bilanci approvati. In tal caso si applica quanto previsto all'articolo 10, comma 3»;

e) all'articolo 4, comma 2, lettera d), del decreto «Agenda digitale» e all'articolo 4, comma 4, lettera d), del decreto «Industria sostenibile» sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «, se di grande dimensione, ed almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi»;

f) all'articolo 9, comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La domanda di agevolazioni deve essere coerente con l'istanza preliminare di cui all'articolo 8. In particolare, il costo complessivo del progetto non può subire aumenti o riduzioni superiori al 10 per cento e, in caso di progetto proposto congiuntamente, non può essere modificata la composizione dei proponenti, pena l'invalidità della domanda di agevolazioni stessa.»;

g) all'articolo 10, comma 3, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: «Per gli spin-off degli organismi di ricerca di cui all'articolo 3, comma 5, gli organismi di ricerca stessi ed i soci diversi dalle persone fisiche sottoscrivono, insieme allo spin-off medesimo, la domanda di agevolazioni di cui all'articolo 9, la proposta definitiva di cui all'articolo 11, il decreto di concessione di cui all'articolo 12 e tutti gli atti conseguenti previsti dal presente decreto e dal decreto direttoriale di cui all'articolo 9, comma 1, a titolo di piena condivisione tecnica, economica e finanziaria del progetto proposto e di assunzione, in solido con lo spin-off, delle responsabilità, degli oneri e delle obbligazioni derivanti dalla eventuale concessione delle agevolazioni, in proporzione alla quota di partecipazione nello spin-off stesso. In tale ipotesi allo spin-off non si applicano i criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità della proposta progettuale di cui alla lettera A) dell'allegato n. 2.»;

h) all'articolo 13, comma 2, le parole «il decreto di cui all'articolo 9, comma 1» sono sostituite dalle seguenti «successivo decreto a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese».

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 30 aprile 2015, n. 99.