Prassi - REGIONE LOMBARDIA - Comunicato 13 aprile 2015

Cig in deroga anche per gli studi professionali

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 25 marzo 2015 indirizzata all’INPS e alle Regioni, ha rappresentato la necessità di dare esecuzione alla disposizione del Consiglio di Stato del 11 marzo u.s., consentendo agli studi professionali l’accesso al trattamento di CIG in deroga in attesa che il TAR per il Lazio si pronunci in merito al ricorso presentato dalla Confederazione Italiana Libere Professioni Confprofessioni per l’annullamento del decreto interministeriale n. 83473 del 1.08.2014 nella parte in cui esclude i professionisti dal trattamento di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (art. 2 comma 3).

Pertanto gli studi professionali, possono attivare le procedure per la sospensione dei propri lavoratori, attenendosi ai criteri stabiliti nell'Accordo Quadro per gli ammortizzatori sociali in deroga anno 2015 sottoscritto il 16 dicembre 2014.

Accordi sindacali: potranno essere redatti utilizzando il modello standard di cui all'Allegato 1 dell'Accordo Quadro oppure in forma libera, nel rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 dello stesso Accordo compilando tutte le parti previste in coerenza con le caratteristiche proprie dello studio professionale. Nella compilazione del modello standard si dovrà sostituire la dizione "impresa" con la dizione "studio professionale".

Presentazione domande sia ad INPS che a Regione come previsto dalla normativa e dall'Accordo Quadro: le domande corredate dall'accordo sindacale, devono essere trasmesse alla competente sede INPS, entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni (termine perentorio) e successivamente anche a Regione Lombardia.

ATTENZIONE: Il sistema "Finanziamenti online" di Regione Lombardia, per l'anno in corso, consente al momento, la presentazione delle domande solo da parte delle imprese di cui agli artt. 2082 e 2083 del C.C. La Regione comunicherà la data dalla quale sarà possibile presentare le domande sul sistema regionale.

Nella compilazione on line dell'istanza dovrà essere selezionata la tipologia "datori di lavoro non imprenditori" (tale distinzione si rende ancora necessaria nelle more della sentenza del TAR)".

 

Allegato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - Nota 25 marzo 2015, n. 7518