Prassi - INAIL - Circolare 30 aprile 2015, n. 52

Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2015

Quadro Normativo

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)". Art. 1, comma 128;

- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2014 "Riduzione percentuale dell'importo dei premi e dei contributi Inail dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a norma dell'art.1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013 n. 147" (G.U. n. 146 del 26 giugno 2014);

- Circolare n. 25 del 7 maggio 2014 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";

- Circolare congiunta Inail n. 32 e Inps n. 83 del 1° luglio 2014 "Riduzione  contributi agricoli per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative";

- Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 14 gennaio 2015 "Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2015".

 

Premessa

L’art. 1, comma 128, della legge 147/2013 ha disposto che con effetto dal 1 gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La misura della riduzione per il 2014 e le modalità di applicazione sono state definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 22 aprile 2014, su proposta dell'Inail, contenuta nella determina presidenziale n. 67 dell' 11 marzo 2014.

L’ art. 3 del citato decreto ha stabilito, al comma 2, che per i successivi anni 2015 e 2016 la percentuale di riduzione è aggiornata con determina del Presidente dell'Inail, approvata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro la fine dell'anno precedente quello di riferimento.

 

Riduzione percentuale per il 2015 e criteri di applicazione

La riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2015 è stata fissata nella misura pari al 15,38% (NOTA 1) con il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 14 gennaio 2015 (NOTA 2), che ha approvato la determina Inail n. 327 del 3 novembre 2014.

I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati (NOTA 3) a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio (NOTA 4).

Per l’anno 2015 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2013 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2013.

La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2015. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2015 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2016.

Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2015 nella misura del 15,38%, senza presentazione di una nuova istanza.

Per quanto riguarda i criteri di applicazione e le modalità di calcolo della riduzione si fa integrale rinvio alle circolari n. 25 del 7 maggio 2014 e n. 32 del 1 luglio 2014 relativamente ai contributi agricoli.

 

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(1) Come già anticipato nella "Guida autoliquidazione 2014-2015" e nelle note prot. 8076 del 17.12.2014 e prot. 8137 del 19.12.2014 per il settore navigazione, tutte pubblicate in www.inai.it.

(2) Allegato 1, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 13 aprile 2015 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2015.

(3) I criteri e le modalità di applicazione e di calcolo della riduzione dei premi e contributi sono quelli indicati nella determina presidenziale 67/2014 e si applicano per tutto il triennio 2014-2016.

(4) Vedi circolare Inail n. 25 del 7 maggio 2014, paragrafo 3.

 

Allegato

Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 14 gennaio 2015