Prassi - INPS - Circolare 29 aprile 2015, n. 86

Convenzione fra l’INPS e l'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili.

 

SOMMARIO: Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti.

 

In data 23 dicembre 2014tra l’INPS e l'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) è stata stipulata una convenzione (all. n.1), approvata con determinazione commissariale n.189 del 17 settembre 2014, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e dai commercianti, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 4 giugno 1973, n.311. Si illustrano, di seguito, i punti salienti relativi all’applicazione della convenzione.

 

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo sarà effettuata dall’INPS, a favore delle Associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi obbligatori, con le modalità e con la stessa periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990 n.233, e successive modificazioni o integrazioni. Sull’avviso di pagamento, che l’Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà evidenziato l’ammontare del contributo associativo e l’Associazione destinataria dello stesso.

Tali dati saranno consultabili dal contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa - Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale - Modelli F24.

La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo ed è pertanto escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

 

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

L’Associazione sindacale farà pervenire all’INPS - Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, che ne rilascerà ricevuta, i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, in base alle deleghe ricevute, chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di coloro per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e del 18 gennaio dell’anno in corso.

Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all’INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l’Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici renderà disponibile, per le Strutture INPS territorialmente competenti, il contenuto dei flussi telematici, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

L’INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

 

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra l'associato e l’Associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell’associato attinente a detto rapporto deve essere inoltrata all’Associazione competente.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l’INPS, procederà all’acquisizione della revoca stessa.

 

Costi

I costi individuati dall’Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti sono stati attualizzati, per l’anno 2015, con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

Gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line (una tantum annuale) € 2,20

Gestione revoca deleghe sindacali € 1,99

Gestione singolo modello F24 € 0,17

Riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS € 0,17

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l’Associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell’Associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

 

Clausola di salvaguardia

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e, in particolare, in caso di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della presente convenzione da creditori dell’Associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della presente convenzione.

Nelle ipotesi di controversie riguardanti l’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione, che risulti soccombente nel giudizio eventualmente instauratosi, dovrà rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’Associazione sindacale stipulante inoltre si impegna, in caso di controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati e l’associazione alla quale essi sono iscritti, a ristorare l’INPS per le spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.

L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull’uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell’Associazione sindacale;

sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell’Associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell’interesse dell’INPS, l’adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L’Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto da parte dell’Associazione.

 

Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

 

Durata e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2015. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all’Istituto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), almeno 90 giorni prima della scadenza. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all’altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L’associazione si impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l’eventuale documentazione a supporto.

Si comunica che la sede dell'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.) è in via Pagliara n.100 Frigento (AV).

 

Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati congiuntamente ai versamenti dei contributi obbligatori, mediante F24, per conto dell'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.)si istituisce il seguente conto:

GPA25473 - Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, riscossi per conto dell'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.).

Gli adempimenti relativi alla tenuta e alla definizione dei rapporti finanziari con l'Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.), saranno curati direttamente dalla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali.

 

Allegato 1

Convenzione tra Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’unione sindacati lavoratori (U.SI.L.), per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973 n. 311.

 

Articolo 1

Oggetto

 

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, l'Associazione Unione Sindacati Lavoratori (U.SLL.) affida all’INPS la riscossione dei contributi associativi che gli artigiani e i commercianti iscritti alla Associazione medesima sono tenuti a versare, Detta esazione si riferisce agli assodati per i quali sussiste l'obbligo delle assicurazioni I.V.S..

 

Articolo 2

Modalità di riscossione

 

La riscossione dei contributi associativi di cui al precedente ARTICOLO 1, sarà effettuata dall'INPS, a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali, con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni o integrazioni.

A tal fine, sull'avviso di pagamento dei contributi che l'Istituto rende disponibile ai contribuenti, sarà opportunamente evidenziato l'importo della quota associativa e ¡'associazione destinataria della stessa.

Tali dati saranno consultabili dai contribuente nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti alla sezione Posizione Assicurativa - Dati del modello F24 e alla sezione Comunicazione bidirezionale - Modelli F24.

E escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei contributo associativo stesso.

 

Articolo 3

Determinazione della quota del contributo associativo

 

L'ammontare in misura fissa, anche diversificato per Provincia, del contributo associativo di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione è stabilito dall'associazione e notificato all'INPS tramite procedura informatica.

Tale misura avrà decorrenza dai 1 gennaio e non potrà essere modificata nel corso dell'anno.

Le successive variazioni delle quote associative dovranno essere comunicate all'Istituto entro e non oltre il 31 dicembre, con le stesse modalità sopra indicate.

In caso di mancato invio entro la data prevista, si riterranno valide le quote dell'anno precedente. Entro il 31 gennaio l'INPS, tramite procedura informatica, metterà a disposizione dell'associazione un prospetto riepilogativo dell'elenco delle quote associative risultanti dalle elaborazioni. Entro e non oltre il 7 febbraio le associazioni, tramite procedura informatica, potranno modificare tale prospetto riepilogativo.

 

Articolo 4

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa

 

L'identificazione degli associati, di cui all'ARTICOLO 1 della presente convenzione, avverrà con le seguenti modalità.

La delega sottoscritta dall'associato sarà autenticata dalla struttura territoriale dell'associazione, con firma del responsabile e con timbro dell'associazione medesima.

Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - che ne rilascerà ricevuta, i flussi telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati, nonché i nominativi per i quali sia intervenuta revoca della delega alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell'anno precedente e del 18 gennaio dell'anno stesso.

I flussi telematici dovranno contenere l'identificazione della Struttura territoriale INPS competente, dei Comune sede dell'Impresa, nonché:

cognome e nome dell'associato;

- data di nascita;

- codice INPS e relativo controcodice, salvo che per le nuove iscrizioni;

- indirizzo e CAP, sede dell'Impresa dell'associato;

- ogni altro elemento ritenuto essenziale, di comune accordo fra le parti.

Entro cinque giorni dal ricevimento dei flussi telematici, la Direzione Generale dell'INPS comunicherà all'associazione I risultati dell'operazione di abbinamento fornendo, nel contempo, un flusso telematico contenente i dati dei nominativi non abbinati.

L'associazione presenterà inoltre alla Struttura periferica dell’INPS, in base al codice di avviamento postale, con apposito elenco in duplice copia (di cui una sarà restituita dalla Sede per ricevuta) le deleghe alla riscossione delle quote associative sottoscritte dai singolo associato, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell'anno precedente e del 28 gennaio dell'anno stesso.

La delega presentata dopo il 28 gennaio produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo.

Nell’ipotesi in cui, nel corso di ciascun anno, pervengano all'INPS due o più deleghe alla riscossione per due o più Associazioni sindacali distinte, l'Istituto stesso non prenderà in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

L'INPS - Direzione Generale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici - provvedere a rendere disponibili per le Strutture territoriali dell'Istituto, il contenuto dei flussi telematici, di cui ai quarto comma, affinché queste provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i flussi telematici o le deleghe, di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati del propri archivi.

 

Articolo 5

Revoca della delega alla riscossione della quota associativa

 

Le Parti riconoscono che il rapporto di associazione intercorre esclusivamente tra rassodato e l'associazione; conseguentemente, ogni eventuale comunicazione dell'associato attinente a detto rapporto deve, essere inoltrata all'associazione competente.

Nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, l'INPS, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

 

Articolo 6

Modalità di versamento dette quote associative

 

Entro (sessanta giorni) dal termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale dovuta per legge - ed entro il mese di febbraio limitatamente alla scadenza della rata del 16 novembre - l'INPS- Direzione Generale corrisponderà all'associazione l'ammontare delle quote associative riscosse al netto dei rimborso spese, degli oneri fiscali, ove dovute all'Istituto. I pagamenti sono effettuati sull'IBAN relativo ai conto corrente intestato all'associazione.

Contestualmente, l'INPS - Direzione Generale Sistemi Informativi e Tecnologici

- fornirà all'associazione, su supporto telematico, l'elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi nei periodo.

In esito alla approvazione del Bilancio consuntivo dell'Istituto, l'INPS - Direzione Generale trasmetterà un apposito rendiconto riepilogativo dal quale risulteranno i seguenti dati:

- l'ammontare delle quote associative riscosse nell'esercizio;

- l'ammontare del rimborso spese, secondo la tariffazione di cui ai successivo articolo, e degli oneri fiscali, ivi inclusi quelli relativi alla stipula della presente convenzione;

- l'ammontare delle somme nette corrisposte nell'esercizio.

 

Articolo 7

Costi

 

L'associazione si Impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento dei servizio oggetto della presente convenzione.

Per il servizio di riscossione delle quote associative degli artigiani e commercianti di cui alla presente convenzione, gli importi sono stati stabiliti per l'anno 2014 con Determinazione commissariale n. 31 in data 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento associazioni sindacali Euro 2,20

- gestione, revoca e annullamento deleghe sindacali Euro 1,99

- riscossione delle quote associative e dei contributi.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione scritta, a seguito della quale l'associazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

Sono a carico dell'associazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai

precedenti commi dei presente articolo.

 

Articolo 8

Clausola di salvaguardia

 

L’INPS è esonerato - e l'associazione lo riconosce esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione e in particolare verso le imprese aderenti all'associazione, anche nel caso di contestazione della loro inclusione nei flussi telematici di cui all'ARTICOLO 4. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'associazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale I predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'associazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nei rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'associazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'ARTICOLO 1 e l'associazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nei rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni; sull'uso della denominazione, dell’acronimo, del logo dell'Associazione Sindacale; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'associazione sottoscrivente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione o qualora intervengano disposizioni normative e/o regolamentari che rendano opportuna e/o necessaria, nell'interesse dell’INPS, l'adozione di un nuovo testo che regoli il negozio giuridico.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell'Istituto da parte dell'associazione.

 

Articolo 9

Disposizione in materia di protezione dei dati personali

 

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti ai trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso al dati, secondo quanto disposto dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

 

Articolo 10

Entrata in vigore, durata e recesso

 

La presente convenzione entrerà in vigore al termine degli adempimenti amministrativi necessari e comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, ed ha validità fino al 31 dicembre 2015.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile a decorrere dai giorno 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016 e così, di anno in anno, in caso di richiesta di rinnovo da parte dell'associazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta, la convenzione cesserà di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

E fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'associazione sì impegna a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall'Istituto, ogni variazione relativa alle proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

 

Articolo 11

Foro competente

 

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.

 

Articolo 12

Rinvio alla normativa vigente

 

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

 

Allegato 2

 

Tipo variazione

I

Codice conto GPA25473
Denominazione completa Contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto dell’Unione Sindacati Lavoratori (U.SI.L.). 
Denominazione abbreviata CTR. ASSOCIATIVI DEGLI ARTIG. E COMM. RISC. C/ U.SI.L.