Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 29 aprile 2015, n. 8638

IRAP - Autonoma organizzazione - Lavoratore autonomo - Ristrutturazione dello studio professionale - Spese

 

Svolgimento del processo

 

Il contribuente L.B., esercente la professione di revisore contabile, impugnava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irap per gli anni dal 1998 al 2004.

La CTP di Parma, respingeva l’istanza di rimborso.

La CTR dell'Emilia-Romagna - sez. staccata di Parma, in parziale riforma della sentenza della CTP, accoglieva il ricorso del contribuente limitatamente alle annualità 2003 e 2004.

La CTR in particolare con riferimento alla annualità sopra indicate rilevava che il contribuente non si era avvalso di dipendenti e collaboratori stabili, mentre le dotazioni di mezzi quali risultanti dal registro beni ammortizzabili ricomprendeva beni certamente non inerenti all’attività professionale svolta e che quindi erano inidonei ad attestare la sussistenza di quella '‘autonoma organizzazione" che è presupposto dell’Irap.

Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate affidato ad un unico motivo.

Il contribuente non ha invece svolto nel presente giudizio attività difensiva.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo di gravame l'Agenzia delle Entrate deduce l'omessa e contraddittoria motivazione su un fallo decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5) cpc, rilevando che la CTR ha omesso ogni valutazione sull’incidenza e rilevanza dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi del contribuente, avuto riguardo in particolare ai costi esposti nel quadro RE, costituenti indici di attività autonomamente organizzata.

Lamenta al riguardo che la CTR si è limitata ad affermazioni generiche, ritenendo irrilevanti le spese relative a lavori di ristrutturazione, vari elementi di arredo, di rappresentanza, tappeti e quadri, nonostante lo stesso contribuente avesse affermato, ne l'atto di appello, che tali spese si riferivano a locali usati per studio professionale.

Il motivo è fondato.

E’ ormai orientamento consolidato di questa Corte, quanto all'applicazione dell’ Irap ai lavoratori autonomi, anche sulla scorta delle indicazioni fornite da Corte cost. 21 maggio 2001, n. 156, che intanto è dovuto il tributo, in quanto sussista il requisito dell'organizzazione autonoma dell'attività (v., ex plurimis, Cass.16 febbraio 2007, n. 3680).

In particolare si precisa che l'autorganizzazione del professionista, intesa come autonomia ed indipendenza nell'esercizio della attività rispetto ai terzi, è sì un elemento essenziale per la sottoposizione all’imposta, ma non è sufficiente, essendo altresì necessario un elemento organizzativo esterno, basato sull’ esistenza di beni strumentali, ricorso a laverò altrui ed apporto di capitale anche in via tra loro alternativa.

L’esistenza di un’autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l’assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati nel D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, art. 49, comma 1, postula che l’attività abituale del professionista si avvalga di una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca I’attività produttiva.

Non è, invece, necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, ne' assume alcun rilievo, ai fini della esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità (v, Cass. n. 5001 del 2007; Cass. n. 3677/2007).

Orbene nel caso di specie la sentenza impugnata ha affermato il difetto di inerenza del complesso di voci di spesa sostenute dal contribuente, quali desumibili dal Quadro RE della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2003 e 2004, per quote di ammortamento (13.791,00 euro nell’anno 2003 e 17.570.0 euro nell’anno 2004), spese relative ad immobili (24.055 euro nell’anno 2003 e 28.725.0 euro per l’anno 2004), ed altre spese documentate.

Tali spese, in gran parte relative a lavori di ristrutturazione e di arredo dello studio professionale del contribuente, al contrario, devono senz’altro ritenersi strumentali all’attività professionale da questi svolta, ed erano state appunto indicate nell’apposito quadro R.E- della dichiarazione dei redditi: di esse doveva dunque tenersi conto ai fini della valutazione della sussistenza dell'autonoma organizzazione in capo al contribuente.

La CTR si è limitata ad affermare, erroneamente, il difetto di inerenza di tali spese, omettendo di valutare se esse, per tipologia ed ammontare, possano ritenersi indice univoco di autonoma organizzazione in relazione all’attività di revisore contabile esercitata dal contribuente, con conseguente sussistenza del presupposto impositivo.

La sentenza va dunque cassata, con rinvio ad altra sezione della medesima CTR che provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata.

Rinvia ad altra sezione della medesima CTR anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.