Prassi - INAIL - Circolare 29 aprile 2015, n. 51

Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione. Riscrittura a tariffa vigente dell'art.24 del D.M.12.12.2000.

Decreto ministeriale 3 marzo 2015

 

Quadro Normativo

- Decreto del Presidente della Repubblica n.1124 del 30 giugno 1965: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" (G.U. n. 257 del 13 ottobre 1965);

- D.lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000, art. 3 comma 1, "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144";

- Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 dicembre 2000: "Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative modalità di applicazione" (G.U. n.17 del 22 gennaio 2001);

- Decreto Ministeriale del 3 dicembre 2010: Approvazione della delibera n.79 del Presidente-Commissario straordinario dell'Inail del 21 aprile 2010, concernente la "Riscrittura a tariffa vigente dell’art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000".

- Decreto Ministeriale del 3 marzo 2015 di approvazione della determina n.286 del Presidente dell'Inail del 26 settembre 2014 del 3 marzo 2015: "Proposta di nuovo testo dell’art.24 del dm 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal Decreto ministeriale 3 dicembre 2010".

 

Premessa

Con il Decreto ministeriale del 3 marzo 2015(NOTA 1) è stata approvata la determina del Presidente dell’Inail n. 286/2014 avente ad oggetto la "Proposta di nuovo testo dell’art. 24 del Decreto ministeriale 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal Decreto ministeriale 3 dicembre 2010".

 

Riarticolazione delle percentuali dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione

Il decreto ministeriale 3 marzo 2015 fissa le nuove percentuali dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione in relazione alla dimensione dell’azienda, espressa dal numero dei lavoratori-anno del periodo (NOTA 2), come riportato nella seguente tabella:

 

Numero di lavoratori-anno

Riduzione

fino a 10 28%
da 11 a 50 18%
da 51 a 200 10%
oltre 200 5%

 

 

Rimane invariata la precedente disciplina per quanto concerne i requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, in merito ai quali si fa rinvio alla circolare n. 17 del 25 febbraio 2011.

 

Ambito di applicazione

Le nuove percentuali dell’oscillazione del tasso medio per prevenzione disposte dal Decreto ministeriale 3 marzo 2015 si applicano per la definizione delle istanze presentate per l’anno in corso e la riduzione riconosciuta opererà in sede di regolazione del premio dovuto per l’anno 2015.

Per effetto del citato decreto, infine, l’Istituto provvederà ad inoltrare, tramite PEC, un provvedimento di rettifica con le nuove percentuali di riduzione alle ditte eventualmente già destinatarie di un provvedimento di accoglimento definito con le previgenti aliquote di riduzione.

 

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(1) Allegato 1. Pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella sezione "pubblicità legale" in data 22 aprile 2015- numero repertorio 201/2015, in via di pubblicazione in G.U.R.I.

(2) Il calcolo del numero del lavoratori anno è effettuato, per ciascuna voce, rapportando, anno per anno, le retribuzioni soggette a contribuzione alla retribuzione media annua determinata secondo i parametri esplicitati nelle Modalità di applicazione della tariffa dei premi, sulla base del periodo di osservazione costituito dal primo triennio del quadriennio precedente l’anno per il quale la riduzione è richiesta o del minor periodo, purché non inferiore ad un anno, nelle ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni.

Allegato

Decreto Ministeriale del 3 marzo 2015