Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 aprile 2015, n. 8446

Iscrizioni ipotecarie - Mancata notifica della cartella esattoriale a garanzia dei crediti portati dalla quale le iscrizioni erano state effettuate

 

Osserva

 

(...) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR di Palermo, che ha accolto il gravame interposto nei confronti della sentenza della CTP di Siracusa n. 365/02/2009 e così ha dichiarato la nullità delle iscrizioni ipotecarie impugnate dalla parte contribuente sulla premessa che non le fosse stata notificata la cartella esattoriale a garanzia dei crediti portati dalla quale le iscrizioni erano state effettuate.

Con la sentenza qui impugnata il giudice dell’appello -premesso che la società concessionaria, non costituita in primo grado, aveva prodotto solo in appello la copia delle relate di notifica concernenti la menzionata cartella di pagamento e premesso che la parte contribuente aveva contestato la conformità all’originale di dette fotocopie- ha ritenuto che le predette fotocopie delle relate di notifica, siccome recanti l’attestazione di conformità all’originale da parte della stessa società concessionaria, non rispondessero alla previsioni dell’art. 2719 cod. civ., a mente del quale la conformità all’originale deve essere attestata da un pubblico ufficiale competente, tra i quali non poteva considerarsi compresa la società concessionaria. Da qui l’inesistenza della prova dell’avvenuta notifica della cartella e l’accoglimento dell’appello della parte contribuente, con le debite conseguenze in ordine ai provvedimenti di iscrizione ipotecaria.

La società concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La parte contribuente non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso - ai sensi dell’art. 380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell’art. 375 cpc.

Con il terzo motivo di impugnazione (improntato alla violazione dell’art. 22 del DPR n. 546/1992 e da esaminarsi a preferenza di quelli che precedono perché preliminare in senso logico e di più agevole soluzione), la parte ricorrente si duole per non avere il giudicante, in presenza di contestazioni sulla corrispondenza tra copia ed originale della relata di notifica concernente la cartella esattoriale, adottato l’ordine di esibizione dell'originale del documento, così come prevede la menzionata norma.

Il motivo di ricorso appare fondato ed accoglibile (con assorbimento dei precedenti). Ed invero, il comma ultimo dell’art. 22 menzionato prevede che la Commissione ordini l’esibizione degli originali degli atti e documenti di cui ai precedenti commi, ove sorgano contestazioni a riguardo: tra gli atti e documenti considerati sono compresi anche quelli contenuti nel fascicolo dei documenti prodotti dalle parti (comma 4 dell’art. 22).

Ne consegue che anche alla specie di causa è applicabile il ribadito principio giurisprudenziale secondo cui:"In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 22, comma quarto, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la produzione, da parte del ricorrente, di documenti in copia fotostatica costituisce un mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo all'Amministrazione finanziaria l’onere di contestarne la conformità all’originale, come previsto dall’art. 2712 cod. civ., ed avendo il giudice l'obbligo di disporre, in tal caso, la produzione del documento in originale, ai sensi del comma quinto dell'art. 22 cit." (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 22770 del 23/10/2006).

Sia pure a parti invertite, il giudicante avrebbe -dunque- dovuto fare applicazione del principio che precede e disporre l’esibizione dell’originale del documento contestato, prima di adottare qualsivoglia determinazione che dipendesse dalla contestazione di conformità. Non avendo a ciò provveduto, la pronuncia qui impugnata merita cassazione e la lite va restituita allo stesso giudice del merito, affinchè rinnovi l’esame della controversia dopo avere adempiuto all’onere che gli incombe, siccome dianzi identificato.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza.

Roma, 10 gennaio 2015

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto; che le spese di lite posso essere regolate dal giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.