Prassi - MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Parere 28 aprile 2015, n. 59419

Attività di tintolavanderia - Responsabile tecnico

 

Con messaggio di posta elettronica dell’8 aprile u.s. sono stati posti alla scrivente Direzione due quesito concernenti la figura del responsabile tecnico dell’impresa di tintolavanderia.

Il primo quesito formulato è volto a sapere se possa essere considerato un titolo valido per il riconoscimento del possesso del requisito professionale da parte del responsabile tecnico «un diploma tecnico nel cui corso di studi [è] previst[o] per 2 anni lo studio di materie quali chimica, fisica e scienze naturali».

La figura del responsabile tecnico è prevista per le tintolavanderie dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84, il cui articolo 2, secondo comma, stabilisce che le imprese esercenti l’attività professionale in parola «devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei (...) requisiti» richiesti dalla norma. La locuzione «diploma tecnico» cui fa riferimento codesto Ufficio pare doversi ricondurre alternativamente ai requisiti di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, le quali rispettivamente prevedono: «b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato» e «c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie attinenti l’attività». Il successivo comma quattro dispone che «l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività, di cui al comma 2» è operata dalle regioni, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

In attuazione della norma da ultimo esaminata, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha adottato, nella seduta del 20 dicembre 2012, l’Accordo recante «Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di tintolavanderia» (prot. n. 12/185/CR6/C9). Il documento, agevolmente reperibile in rete, elenca i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado e le lauree il cui possesso abilita il soggetto all’esercizio dell’attività professionale.

Al fine di poter determinare se il diploma tecnico cui la richiesta di parere rinvia sia idoneo a configurare il possesso del richiesto requisito di idoneità professionale, codesto Studio dovrà quindi operare un raffronto tanto con l’elenco contenuto nell’Accordo menzionato, quanto con le eventuali norme regionali attuative del medesimo articolo 2, comma 2, lettere b) e c) della legge 84/2006.

Il secondo quesito attiene invece alla necessità per una lavanderia self-service in cui le operazioni siano gestite autonomamente dal cliente, e le operazioni di pulizia delle macchine avvengano esclusivamente tramite processi automatici gestiti dalle macchine stesse, di nominare comunque un responsabile tecnico.

L’articolo 79 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della c.d. «direttiva servizi», ha apportato una serie di modifiche alla disciplina dell’attività di tintolavanderia, come posta dalla legge 22 febbraio 2006, n. 84. In risposta alla questione posta si evidenzia che il comma 1-bis, nello stabilire l’applicazione delle disposizioni della legge 84/2006, come integrate e modificate, anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, pone l’espressa esclusione delle norme «concernenti l’obbligo di designazione del responsabile tecnico».