Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 28 aprile 2015, n. 17710

Tributi - Reati fiscali - Omesso versamento delle ritenute previdenziali - Prova - Controlli automatizzati - Insufficienza

 

Ritenuto in fatto

 

1. B.E. ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di BOLOGNA emessa in data 11/03/2014, depositata in data 25/03/2014, con cui veniva confermata la sentenza emessa in data 7/03/2012 Tribunale di PIACENZA, che lo aveva condannato alla pena di 7 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge, per aver omesso di versare nel termine di legge le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituti relative ad emolumenti erogati nell'anno 2005, per un importo pari ad € 52.558,00.

2. Con il ricorso per cassazione, proposto personalmente dall'imputato, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. Att. Cod. Proc. Pen.

2.1. Deduce il ricorrente, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) Cod. Proc. Pen., in particolare per erronea applicazione della legge penale in punto di ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 10 bis, d. Igs. n. 74 del 2000.

In sintesi, la censura investe l’impugnata sentenza per aver confermato la responsabilità penale del ricorrente pur in assenza di elementi che consentissero di ritenere sussistenti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato; da un lato, si sostiene in ricorso, egli non sarebbe stato posto nelle condizioni di verificare l'esattezza della richiesta dell'Istituto in merito alla quantificazione delle ritenute omesse, non essendo certo l'importo esattamente dovuto (a fronte dei conteggi eseguiti sulla base della comunicazione inviata, sostiene il ricorrente, l'importo dovuto era pari a 38.560,00 euro, laddove l'Istituto aveva indicato un importo di € 52.558,00 frutto di un controllo automatico), non avendo l'Istituto eseguito alcuna verifica effettiva, donde l'incertezza del risultato raggiunto; dall'altro, l'Agenzia delle Entrate aveva eseguito la comunicazione in un momento in cui il ricorrente non era più il legale rappresentante della società che, nel frattempo, aveva anche mutato la sede da Piacenza a Palermo, con conseguente impossibilità del ricorrente di verificare l'esattezza della richiesta dell'Ufficio, né provvedere a pagare in prima persona quanto dovuto, donde sarebbe anche mancante il relativo elemento psicologico del delitto contestato.

3. Con memoria depositata presso la cancelleria di questa Corte in data 4/03/2015, il difensore cassazionista successivamente nominato Avv. R.M., nel richiamare il motivo di impugnazione originariamente proposto, ha sviluppato la questione, in particolare richiamando una recente decisione di questa stessa Sezione che ha affermato che nel reato de quo la prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione mod. 770 proveniente dal datore di lavoro; nel caso in esame, dunque, essendo stata tratta la prova esclusivamente sulla base dei controlli automatizzati eseguiti dall'Ufficio finanziario anziché sulla base delle ritenute certificate, il reato non sarebbe configurabile; la difesa ha, inoltre, rilevato che pende questione di costituzionalità dell'art. 10 bis d.Igs. n. 74 del 2000 (Ord. Corte appello Milano n. 187 del 19/06/2014, pubblicata sulla G.U. 1A serie speciale - Corte Cost., n. 45 del 29/10/2014) ed, infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei reato ascritto, maturata in data 2/04/2014.

 

Considerato in diritto

 

4. L'impugnata sentenza, a fronte di un ricorso non manifestamente infondato, dev'essere annullata senza rinvio per prescrizione.

5. Ed invero, risulta dall'impugnata sentenza, che la prova dell'omesso versamento delle ritenute certificate venne fornita in sede dibattimentale attraverso la procedura di controllo automatizzato in base alla dichiarazione annuale mod. 770/2006 relativa all'anno di imposta 2005; diversamente, non risulta fosse stata eseguita una verifica effettiva, documentale, al fine di accertare l'effettivo ammontare delle ritenute di cui si contesta l'omesso versamento.

La giurisprudenza di questa Corte, come ricordato dal difensore nella memoria depositata successivamente all'originario ricorso, non è concorde in ordine alla prova dell'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 bis, d.Igs. n. 74 del 2000. Si è, infatti, di recente affermato che nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova dell'elemento costitutivo rappresentato dal rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate, il cui onere incombe all'accusa, non può essere costituita dal solo contenuto della dichiarazione modello 770 proveniente dal datore di lavoro (Sez. 3, n. 40526 del 08/04/2014 - dep. 01/10/2014, Gagliardi, Rv. 260090; in motivazione questa Corte ha evidenziato che il modello 770 e la certificazione rilasciata ai sostituti sono documenti disciplinati da fonti normative distinte, rispondono a finalità non coincidenti, e non devono essere consegnati o presentati contestualmente). La decisione, si noti, si pone in difformità rispetto alla prevalente giurisprudenza secondo cui nel reato di omesso versamento di ritenute certificate, la prova delle certificazioni attestanti le ritenute operate dal datore di lavoro, quale sostituto d'imposta, sulle retribuzioni effettivamente corrisposte ai sostituiti, può essere fornita dal pubblico ministero mediante documenti, testimoni o indizi (v., ad esempio, Sez. 3, n. 1443 del 15/11/2012 - dep. 11/01/2013, Salmistrano, Rv. 254152; fattispecie, identica a quella in esame, nella quale è stata ritenuta sufficiente la allegazione dei mod. 770 provenienti dallo stesso datore di lavoro).

6. L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla questione è, di per sé, idonea a qualificare il motivo di ricorso come non manifestamente infondato. Deve, tuttavia, rilevarsi che il reato si è estinto per prescrizione alla data del 2/04/2014, maturato quando era ancora pendente il termine di impugnazione della sentenza della Corte d'appello, tenuto conto del termine di prescrizione massima (anni 7 e mesi 6), il cui dies a quo decorre dalla data di consumazione (2/10/2006).

Ne consegue, pertanto - attesa l'assenza di periodi di sospensione del termine rilevanti ex art. 159 cod. pen. - il doveroso annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per essere il reato estinto per prescrizione.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.