Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Lettera circolare 28 aprile 2015, n. 7068

Corte Cost. sent. n. 51/2015- società cooperative - trattamenti economici

 

Si porta a conoscenza di codesti Uffici l’importante sentenza della Corte Costituzionale n. 51/2015 (allegata alla presente), resa nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 39 della Costituzione, dell'art. 7, comma 4. del D.L. n. 248/2007 (conv. da L. n. 31/2008), nella parte in cui stabilisce che "fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità  di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art. 3, co. 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".

La Corte ha concluso per l'infondatezza della questione di legittimità, sollevata con ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Lucca il 24 gennaio 2014. argomentando che la norma impugnata "lungi dall'assegnare ai [...] contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 della Costituzione, mediante recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione".

È interessante rilevare come l'autorevole pronuncia della Corte Costituzionale, nel sancire il principio di cui sopra, richiami l'intensa attività ispettiva promossa dal Ministero del lavoro e, più in generale, la complessiva attività svolta per contrastare il dumping contrattuale nel settore cooperativo, in particolare attraverso le circolari del 9 novembre 2010, del 6 marzo 2012, e del 1° giugno 2012, che - in caso di applicazione da parte della cooperativa di un diverso CCNL rispetto a quello stipulato fra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria - chiedono al personale ispettivo di procedere al recupero delle differenze retributive, mediante l'adozione della diffida accertativa.

Le intestate Direzioni vorranno, quindi, avvalersi delle essenziali argomentazioni formulate dalla Corte Costituzionale sia in occasione delle attività di vigilanza in ambito cooperativistico, sia in sede di relativo contenzioso.

Con tale occasione si invitano gli Uffici in indirizzo a dare ulteriore impulso all'attività degli Osservatori provinciali sulla cooperazione, nella direzione di una proficua collaborazione fra i soggetti istituzionali e le parti sociali coinvolte nella regolazione del lavoro in cooperativa, ed in vista di un migliore coordinamento fra gli organi provinciali e l'Osservatorio Nazionale, in linea con quanto già rappresentato nella nota prot. 3957 trasmessa lo scorso 6 marzo 2015.

Si segnala, a tal proposito, la disponibilità del Ministero per lo Sviluppo Economico, rappresentata nell’ultima riunione dell’Osservatorio Nazionale tenutasi il 16 aprile u.s.. di intervenire agli incontri degli Osservatori provinciali, compatibilmente con l'organizzazione dei propri uffici a livello territoriale, attraverso uno dei 15 delegati regionali.

Codesti Uffici vorranno pertanto cortesemente agevolare tale coinvolgimento, sia attraverso l'invito ad intervenire alle riunioni degli Osservatori provinciali trasmesso ai delegati Mi.S.E. regionali, ove presenti, sia attraverso la successiva trasmissione dei verbali di riunione alla sede centrale dello stesso Mi.S.E.

 

Allegato

Corte Costituzionale sentenza n. 51/2015