Prassi - AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 28 aprile 2015, n. 43/E

Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari - DM 17 giugno 2014

 

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del DM 17 giugno 2014, è stato esposto il seguente

 

Quesito

 

ALFA Spa, con sede legale a ... , rappresenta di assolvere l'imposta di bollo sui documenti informatici (fatture e registri) ai sensi dell'art. 7 del DM 23 gennaio 2004 a decorrere dal 22 giugno 2010.

In applicazione di tale disposizione, la società ha provveduto, entro il 31 gennaio 2014 tramite modello F23 cartaceo (codice tributo 458T), al versamento della differenza di imposta dovuta a saldo per i documenti informatici formati nell’anno precedente e dell’acconto per i documenti formati nell’anno in corso. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2014 veniva, inoltre, presentata una comunicazione di riepilogo dei documenti emessi nell'anno precedente.

Tuttavia, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014, è stato disposto che "il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno, avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio".

Tanto premesso, l'istante chiede di conoscere se, per l'anno di imposta 2014, l'imposta di bollo sui documenti informatici debba essere applicata secondo le modalità stabilite con il DM 23 gennaio 2004 (comunicazione di riepilogo e pagamento con modello F23) oppure debbano trovare applicazione le modalità previste dal DM 17 giugno 2014 (pagamento a consuntivo con modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Nel caso in cui già per l’annualità 2014 debbano essere utilizzate le nuove modalità di applicazione dell’imposta, si chiede di conoscere se l'acconto versato con modello F23 il 31 gennaio 2014 (pari a euro 119.720,53) possa essere scomputato in fase di versamento con modello F24.

 

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

 

Considerato che l'art. 7 del DM 17 giugno 2014 fa salve le disposizioni di cui al decreto 23 gennaio 2004, limitatamente ai documenti già conservati al momento dell'entrata in vigore di tale decreto, l’istante ritiene che, per l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'anno 2014, dovrà farsi riferimento alla nuova modalità di pagamento tramite F24 telematico, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro il 30 aprile 2015.

Nel calcolo dell'imposta dovuta, peraltro, dovrà essere considerato anche l'acconto già versato a gennaio 2014.

Una diversa interpretazione comporterebbe una duplicazione nell’assolvimento dell’imposta, salvo ottenere il rimborso con tempi incerti e aggravi per l'attività degli Uffici.

 

Parere dell’agenzia delle entrate

 

Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014, recante "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto", pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 giugno 2014, ha introdotto all’art. 6 nuove modalità di assolvimento dell’imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari.

In particolare, il comma 1 del citato art. 6 prevede che "L’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica".

In relazione a tale disposizione, si osserva in via preliminare, che per "documenti informatici fiscalmente rilevanti" ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo nei modi previsti dal DM devono intendersi i libri e registri di cui all’art. 16, lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all’art. 13, n. 1, della tariffa, parte prima, allegata al citato DPR.

L’imposta è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica, vale a dire mediante Modello di pagamento F24, con il codice tributo "2501" denominato "imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014", istituito con la risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014.

Si rammenta, inoltre, che con successiva risoluzione n. 32 del 23 marzo 2015 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- 2502 denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 - SANZIONI;

- 2503 denominato Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 - INTERESSI.

Per quanto riguarda i termini di versamento, il comma 2 dell’art. 6 del DM prevede che "il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio".

Coerentemente con l’interpretazione già resa con la circolare n. 5 del 2012 con riferimento al previgente DM del 23 gennaio 2004, si ritiene che "l’anno" debba essere inteso come anno solare e che l’imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati debba essere calcolata in relazione a tale periodo.

In applicazione delle disposizioni introdotte con il DM 17 giugno 2014, si ritiene, quindi, che il versamento relativo ai documenti informatici emessi o utilizzati nell’anno 2014 deve essere effettuato entro il 30 aprile 2015.

Il comma 2 dell’art. 6 prevede, inoltre, che " Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto". Analogamente a quanto prevedeva il precedente DM del 23 gennaio 2004, il comma 3 dell’art. 6 del DM dispone che "L’imposta sui libri e sui registri di cui all’art. 16 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tenuti in modalità informatica, è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse".

Si rammenta che il DM 17 giugno 2014 stabilisce all’art. 7, comma 2, che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004".

La norma in argomento non detta, dunque, una specifica disciplina transitoria per i contribuenti che, come la società istante, alla data di entrata in vigore del DM 17 giugno 2014 avevano già versato l’acconto, secondo le previsioni dettate dal DM 23 gennaio 2004, dell’imposta di bollo per i documenti informatici relativi all’anno 2014.

In assenza di specifiche previsioni al riguardo, si ritiene, dunque, anche al fine di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, che i versamenti effettuati in acconto con il Mod. F23 nel mese di gennaio 2014 per i documenti informatici formati nel medesimo anno in applicazione delle previsioni contenute nel previgente DM 23 gennaio 2004, possano essere scomputati dall’imposta di bollo da versare entro il 30 aprile 2015.

Pertanto, dall’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta sui documenti informatici formati nell’anno 2014, da versare entro il 30 aprile 2015 con Mod. F24, la società istante potrà scomputare l’importo versato a titolo di acconto nel mese di gennaio 2014 con il Mod. F23, pari ad euro 119.720,53.

Tale interpretazione appare coerente con il principio già affermato da questa  amministrazione, con la recente circolare n. 16 del 14 aprile 2015, con riferimento al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, ai sensi degli articoli 15 e 15- bis del DPR n. 642 del 1972. In tale sede, è stato, infatti chiarito che "il passaggio dal sistema di pagamento tramite il modello F23 a quello tramite il modello F24 non determina un’interruzione nella continuità dei pagamenti e, pertanto, gli importi versati tramite il modello F23 sono scomputabili dai pagamenti da effettuare con il modello F24".

Con riferimento al quesito proposto, si precisa infine, che nel diverso caso in cui l’importo pagato a titolo di acconto, nel mese di gennaio 2014 con il modello F23, risulti superiore all’imposta di bollo dovuta per i documenti informatici emessi o utilizzati per l’anno 2014, la differenza di imposta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 642.