Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 aprile 2015, n. 8458

Tributi - Reddito da partecipazione - Accertamento maggior reddito della società - Imputazione ai soci - Adesione al condono tombale da parte della società - Effetti del condono - Estensione ai soci - Esclusione

 

In fatto

 

L’Agenzia delle Entrate, in esito a processo verbale di constatazione elevato nei confronti di s.r.l. D.A., che aveva evidenziato redditi non dichiarati, imputò al contribuente, partecipante al capitale della società per una quota del 33,33%, il corrispondente reddito.

La locale Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso proposto da V.D., facendo leva sulla circostanza che la società aveva aderito al condono tombale per l’anno in questione, il che, a suo dire, precludeva ogni accertamento anche nei confronti dei soci, mentre quella regionale ha accolto l’appello dell'ufficio ed ha escluso la sussistenza di tale preclusione, ritenendo, anzi, pienamente provati i maggiori redditi della società.

Avverso questa sentenza propone ricorso il contribuente per ottenerne la cassazione, che affida a due motivi, illustrati con memoria, cui la sede centrale dell’Agenzia reagisce con controricorso.

 

In diritto

 

1. Il ricorso può essere definito in camera di consiglio, risultando manifestamente infondato. Del tutto irrilevante sul punto è la pendenza del ricorso iscritto al n. 18048/13 citato in memoria, che riguarda altro anno d'imposta, non ancora delibato.

2. - È infondato il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, 1° co., n. 3 c.p.c., col quale il socio denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 3bis, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, là dove il giudice d’appello ha escluso l’effetto preclusivo dell’accertamento nei confronti dei soci scaturente dall’adesione al condono tombale della società.

2.1. Questa è soggetto giuridico autonomo rispetto ai suoi soci; e lo schermo della soggettività è vieppiù invalicabile in relazione a società di capitali, come quella che viene in considerazione nella fattispecie in esame.

2.2. -Nessun effetto preclusivo è per conseguenza riannodabile al condono del quale ha fruito s.r.l. D.A. nei confronti dei suoi soci, soggetti ad obblighi d’imposta distinti ed autonomi, in quanto scaturenti da titoli diversi; il che comporta che costoro non possono rientrare nel novero dei soggetti coobbligati ai quali la lettera a) del 10° comma dell’art. 11 L. 289 del 2002 riferisce la preclusione di ogni accertamento tributario (in termini, Cass. 26 ottobre 2005, n. 20851; conforme, 29 gennaio 2008, n. 1924).

2.3. -Ed è bene sottolineare che, finanche in relazione alle società di persone, la corte (Cass., ord. 26 marzo 2014, n. 7134) ha chiarito che la presentazione di dichiarazione integrativa da parte di questa non comporta, nei confronti dei soci, preclusioni all'accertamento dei redditi di partecipazione da loro percepiti, in quanto la formulazione della domanda di tale beneficio costituisce l'esercizio di un diritto dei contribuenti, lasciato al libero e personale apprezzamento di ciascuno di essi, conseguendone, pertanto, il diritto-dovere dell'amministrazione di procedere ad accertamento nei loro confronti.

3.-Ne deriva l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, anch’esso proposto ex art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., co 1 quale il contribuente si duole della violazione o falsa applicazione degli articoli 38, 3° co., e 39, 1 co., lettera d), del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600, là dove la Commissione tributaria regionale ha applicato la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società a ristretta base partecipativa, pure in mancanza di definitività dell’accertamento.

3.1. - L'autonomia dei soggetti lascia integra la rilevanza degli elementi addotti dall'ufficio a fondamento dell'esistenza dei maggiori redditi societari, da cui scaturisce l'applicazione della presunzione di distribuzione degli utili ai suoi soci.

3.2. -E la sentenza impugnata, con accertamento di fatto congruamente motivato, in questa sede insindacabile, ha esaminato gli elementi probatori introdotti in lite, facendo leva, in particolare, per un verso, sulle «modalità di pagamento per contanti di una somma così ingente e la dichiarazione resa dal fornitore polacco alla polizia tributaria polacca...» e, per altro verso, sulla mancanza di «alcun indizio contrario» da parte di D.. Il che spoglia di rilievo anche le considerazioni sviluppate in memoria relative alla mancanza di accertamento definitivo dei maggiori redditi in capo alla società.

4.- Il ricorso va in conseguenza rigettato.

Le spese seguono la soccombenza in relazione alla parte costituita.

4.1.- Sussistono i presupposti contemplati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il contribuente a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte costituita, liquidate in euro 1700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Dichiara la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'articolo 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002.