Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 marzo 2015, n. 5376

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Atto di appello - Modalità per la proposizione - Notifica dell'appello a mezzo posta - Deposito al momento della costituzione dell'avviso di ricevimento in luogo dell'avviso di spedizione - Inammissibilità dell'appello - Esclusione

 

Il processo

 

Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia 23.4.2008 che, giudicando inammissibile l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di C.T.P. Udine n. 357/03/2001, ha così confermato la dichiarata illegittimità degli avvisi di accertamento, spiccati verso M.M. e relativi ad IVA non dovuta per crediti disconosciuti del periodo 1994-1996, con rettifica altresì di IRPEF per 1994 e 1995, e correlate sanzioni, a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F, e notificato il 3.11.1998.

Nel riepilogo del complessivo accertamento, la C.T.R. descrisse i rilievi in punto di omessa registrazione di corrispettivi, omessa fatturazione di acquisti effettuati ed indebita detrazione di IVA per spese e costi privi d’inerenza.

Rilevò peraltro la C.T.R. la sussistenza di una preliminare ragione di inammissibilità dell’appello, avendo omesso l’Ufficio di depositare agli atti la "fotocopia della ricevuta della spedizione per raccomandata a mezzo del servilo postale della copia del ricorso", conseguendone la violazione insanabile degli artt. 53 e 22 d.lgs. n.546 del 1992.

Il ricorso è affidato ad un motivo.

 

I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione

 

Con il motivo, la ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 22 e 53 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cod.proc.civ., avendo la C.T.R. erroneamente escluso che l’Agenzia avesse depositato prova della ricezione dell’atto d’appello, spedito a mezzo del servizio postale, esigendo la diversa prova della ricevuta della spedizione per raccomandata, mentre la circostanza della ricezione risultava positivamente agli atti, avendo la ricorrente depositato presso la segreteria della C.T.R. sia l’atto di gravame notificato sia l’avviso di ricezione in data 31.12.2002, dunque anteriore alla scadenza per l’impugnazione.

Preliminarmente va dato atto che il ricorso risulta notificato regolarmente, in quanto non solo fu ricevuto dal destinatario contribuente M.M. presso lo studio dell’avv. L.B. (in via (...) ), corrispondente al difensore indicato nella sentenza C.T.R. che pure dà atto che, in secondo grado, M. "non si era costituito", potendosi con ciò presumere trattarsi del difensore adibito in primo grado, ma altresì e soprattutto pervenne allo stesso M.M. (dopo due tentativi di notifica con plichi postali "tornati indietro per irreperibilità del destinatario" in via (...) e in via (...) ) e precisamente alla via (...), ove il plico - in data 11 giugno 2009 - fu direttamente consegnato e ritirato.

Il motivo è poi fondato, posto che dall’esame degli atti - possibile in questa sede a seguito della portata procedimentale del vizio illustrato con la censura - risulta l’errore nel controllo ufficioso del procedimento notificatorio dell’appello siccome effettuato dalla C.T.R., che ha illustrato un difetto di deposito della "ricevuta della spedizione" invece inconferente, avendo parte appellante (e qui ricorrente) depositato presso la segreteria della commissione di 11° l'atto di gravame notificato ed altresì l’avviso di ricezione", il reale atto da cui si evince che il contribuente avrebbe ricevuto a mezzo posta l’atto di appello in data 31.12.2002 e parte appellante avrebbe dunque esercitato il diritto d’impugnativa in termini tempestivi. Efficacemente invero Cass. 4615/2008 in tema ebbe a statuire che non rappresenta una ragione d’inammissibilità, ex artt. 53 e 33 d.lgs. n.546 del 1992, dell’appello notificato a mezzo posta il fatto che l’appellante, all’atto della costituzione, depositi l’avviso di ricevimento del plico inoltrato per raccomandata, in luogo del prescritto avviso di spedizione: "anche l’avviso di ricevimento infatti riporta la data della spedizione, per cui il relativo deposito deve ritenersi perfettamente idoneo ad assolvere la funzione probatoria che la norma assegna all’incombente". La stessa C.T.R. non esclude in modo lineare la circostanza, pur dando atto che l’atto di appello risultava depositato nella propria segreteria il 20.1.203, essendosi limitata a riportare bensì un’indicazione della parte che, sull’atto, ne avrebbe attestato la conformità all’originale notificato al contribuente con raccomandata con avviso di ricevimento, numerata e del 30.12.2002, Anche su questo tema, opera il principio, regolato dall’art. 53 co. 2 d.lgs. n. 546 del 1992, vigente ratione temporis (e dunque fino al 12 dicembre 2014 per il suo secondo periodo), per cui il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all' art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudico di primo grado e deve essere depositato a norma dell'art. 22, commi 1, 2 e 3. Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata. Tale ultimo adempimento, espunto nel nostro sistema - ma con effetto dalla data cit. - solo dall’art. 36, comma 1, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, risultava pertanto obbligatorio all’epoca della notifica, né la recente norma abrogatrice può dirsi ricognitiva di una diversa portata della disposizione, sostanzialmente elusiva del precetto, invece positivamente sussistente al tempo predetto e con le conseguenze ivi puntualmente descritte.

Nella fattispecie appare inoltre rispettato, secondo l’accertamento della C.T.R., l’adempimento di cui al co. 3 dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992, per il quale in caso di consegna o spedizione a mezzo di servizio postale la conformità dell'atto depositato a quello consegnato o spedito è attestata conforme dallo stesso ricorrente, a ciò apparendo deputata la dichiarazione di responsabilità puntualmente rinvenuta, pur apparendo essa non decisiva ove - ancorché assente - risulti una difformità sostanziale tra atto depositato e atto ricevuto, la vera ragione d’inammissibilità sanzionata dalla norma (Cass. 11760/2014). Né si fa questione del deposito tempestivo del fascicolo, dunque apparendo estraneo alla vicenda il diverso principio per cui In tema di contenzioso tributario, qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dall’art. 53, comma 2, seconda parte, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, a pena d'inammissibilità dell’appello, deve aver luogo entro il termine perentorio di trenta giorni, indicato dalla prima parte della medesima disposizione, attraverso il richiamo all'art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione "ad quem", trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. da Cass. 12861/2014. Ed appare altresì rispettato l’ulteriore principio per cui in tema di contenzioso tributario, il termine entro il quale la copia del ricorso spedito per posta deve essere depositata nella segreteria della commissione tributaria adita, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, decorre non già dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell'atto da parte del destinatario. (Cass. 12027/2014), dandosi atto che tale deposito è avvenuto il 20.1.2003, a fronte di una ricezione dell’avviso precedente del 31.12.2002, dunque interna al citato limite temporale.

Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza, della quale va dichiarata la nullità, con rinvio alla C.T.R., anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa e dichiara nulla la sentenza impugnata, con rinvio a C.T.R. Friuli Venezia Giulia, in altra composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità.