Prassi - PREVINDAPI - Circolare 24 marzo 2015, n. 34

Contribuzione anno 2015

 

Nell’ambito dell’accordo sulla previdenza complementare del 31 gennaio 2014 di cui al ccnl vigente, Confapi e Federmanager hanno convenuto quanto segue:

1. a) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, per tutti gli iscritti al Fondo o che vi aderiranno, il contributo minimo annuo a carico dell’azienda, non può risultare inferiore a € 4.800,00 (quattromilaottocento/00). Tale contributo minimo annuo di € 4.800,00 a carico del datore di lavoro, deve essere comunque versato in favore di ciascun dirigente che percepisce una retribuzione annua lorda fino a € 120.000,00. La differenza fra il contributo minimo annuo di € 4.800,00 a carico del datore di lavoro e il contributo determinato in base al precedente accordo delle Parti del 22 dicembre 2010, equivalente al 4% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio, deve essere versata al Fondo unitamente alla contribuzione del 4° (quarto) trimestre di ogni anno ovvero a quella del trimestre nel quale ricorre la risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente.

b) Per l’anno 2015, è confermata la misura del contributo al 4%, a carico del datore di lavoro, in favore del dirigente che percepisce una retribuzione annua lorda superiore a € 120.000,00 e fino a € 150.000,00.

2. Per l’anno 2015, è confermata la misura del contributo al 4%, a carico di ciascun dirigente, da conteggiarsi sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita.

3. con decorrenza dal 1° gennaio 2014, la contribuzione minima a carico dell’azienda è di € 4.800,00 (quattromilaottocento/00). Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto della contribuzione minima complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell’impresa e del dirigente. E’ facoltà del datore di lavoro versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previndapi, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente.

La modulistica per la corrispondenza tra l’azienda e il Fondo è reperibile sul sito www.previndapi.it - sezione modulistica - omonimi link.

Di seguito si riportano le indicazioni utili per la compilazione dei moduli e per altri adempimenti:

- Modulo di adesione individuale - Consente poter richiedere l’iscrizione al Fondo.

- Modulo PREV/1 - E’ necessario per denunciare trimestralmente i dati relativi alla contribuzione da ersare.

Qualora vengano riscontrate inesattezze nei riferimenti già stampati, relativi all’azienda e al/ai dirigente/i, le stesse devono essere oggetto di specifica comunicazione scritta da parte dell’azienda al Fondo, per le conseguenti correzioni.

Il modulo PREV/1 deve essere trasmesso, a cura dell’azienda, esclusivamente via internet - attraverso l’area riservata all’azienda del ns. sito - utilizzando USERID e PASSWORD forniti dal Previndapi.

L’azienda che ancora non è in possesso di USERID e PASSWORD, con cortese urgenza, è tenuta a richiederli al Fondo.

- Modulo lettera d’ordine bonifico bancario - Utile per ordinare alla propria banca il pagamento della contribuzione trimestrale. Le coordinate IBAN Previndapi sono riportate sulla lettera d’ordine del bonifico.

Accertarsi che la banca incaricata di eseguire l’ordine di bonifico specifichi, TASSATIVAMENTE, nella causale di versamento, il numero di CODICE PAGAMENTO, anch’esso riportato nello specifico riquadro della lettera d’ordine di bonifico, stampata dal servizio on-line.

- Modulo di comunicazione risoluzione del rapporto di lavoro - L’azienda è tenuta a denunciare al Fondo la risoluzione del rapporto di lavoro entro la fine del mese successivo dall’evento con l’invio al Fondo del modulo in oggetto debitamente compilato e sottoscritto.

 

Termini e modalità per il pagamento dei contributi

I contributi devono essere versati dall’azienda entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e, quindi, le conseguenti scadenze per il pagamento dei contributi sono: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell’anno successivo a quello corrente. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Per i dirigenti neo assunti o neo nominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile.

Le coordinate IBAN Previndapi sono: IT65 A050 3503 3030 9657 0217 860

presso VENETO BANCA HOLDING SPA - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassaletto 2 - Roma

 

Normativa sulla contribuzione

I contributi al Fondo, destinati a previdenza complementare, devono essere calcolati, dall’azienda, nella misura e nei limiti come di seguito specificati per le distinte cinque «CLASSI ISCRIZIONE» sotto elencate.

 

CLASSE ISCRIZIONE

DESCRIZIONE E CONTRIBUZIONE

«A» iscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Dirigente «Vecchio iscritto». Nel limite del massimale retributivo di € 150.000,00, l'aliquota contributiva per l’anno 2015, a carico del dirigente, resta confermata al 4%; anche l’aliquota a carico azienda rimane al 4%, ma il contributo annuo aziendale non può risultare inferiore ad € 4.800,00; entro fine anno (con il pagamento del 4° trimestre) o all’atto della eventuale cessazione del r.d.l., l’azienda deve versare al Fondo l’eventuale differenza. E’ confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previndapi (prevista dagli accordi sindacali) nella misura del 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R senza alcun limite di massimale. Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il dirigente può comunicare la volontà di trasferire, al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando.
«B» iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAI). Dirigente «Nuovo iscritto ante». Nel limite del massimale retributivo di € 150.000,00, l'aliquota contributiva per l’anno 2015, a carico del dirigente, resta confermata al 4%; anche l’aliquota a carico azienda rimane al 4%, ma il contributo annuo aziendale non può risultare inferiore ad € 4.800,00; entro fine anno (con il pagamento del 4° trimestre) o all’atto della eventuale cessazione del r.d.l., l’azienda deve versare al Fondo l’eventuale differenza. E’ confermata la quota del T.F.R. che deve essere destinata al Previndapi (prevista dagli accordi sindacali) nella misura del 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale. Con dichiarazione scritta, indirizzata al proprio datore di lavoro, il dirigente può comunicare la volontà di trasferire, al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando.
«C» iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Dirigente «Nuovo iscritto post». Nel limite del massimale retributivo di € 150.000,00, l'aliquota contributiva per l’anno 2015, a carico del dirigente, resta confermata al 4%; anche l’aliquota a carico azienda rimane al 4%, ma il contributo annuo aziendale non può risultare inferiore ad € 4.800,00; entro fine anno (con il pagamento del 4° trimestre) o all’atto della eventuale cessazione del r.d.l., l’azienda deve versare al Fondo l’eventuale differenza. Per il dirigente di prima occupazione successiva al 28 Aprile 1993, permane l'obbligo legale di destinare al Previndapi, tutto il T.F.R. maturando (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 124/93).
«X» iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R. . Il dirigente, attraverso il modulo di adesione individuale, può comunicare al datore di lavoro di voler trasferire al Previndapi il solo T.F.R. maturando.
«Z» iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.. Conferimento tacito, al Previndapi, del solo T.F.R. maturando.

 

Il livello minimo contributivo dovrà essere riproporzionato per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore; in caso di adesione o cessazione al Previndapi in corso d’anno, il livello minimo va riproporzionato ai mesi di obbligo contributivo; in caso di periodo di aspettativa non retribuita il livello minimo va riproporzionato ai soli mesi retribuiti.

Ferma restando la misura minima di contribuzione (€ 4.800,00) e/o quella del 4% su retribuzione annua lorda fino a € 150.000,00 a carico dell’azienda, sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del dirigente, salvo il rispetto della contribuzione minima complessivamente stabilità dal ccnl Confapi-Federmanager vigente a carico dell’impresa e del dirigente. E’ facoltà del datore di lavoro versare ulteriore contribuzione, senza limite di massimale, a favore di ciascun dirigente per il quale contribuisce al Previndapi, anche in assenza di contributo superiore al minimo a carico del dirigente.

Agli effetti delle predette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «B» e «C»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

 

Interessi di mora su ritardato pagamento contributi

Le norme statutarie del Fondo stabiliscono la perentorietà delle anzidette scadenze per il versamento dei contributi.

Pertanto, in caso di ritardato pagamento degli stessi, dovranno essere conteggiati i relativi interessi di mora nella misura di € 0,15 al giorno per ogni € 516,46 o frazione di contributo dovuto.

Tali interessi di mora saranno accreditati sulla posizione individuale del dirigente, a compensazione della minore capitalizzazione subita a causa del ritardato versamento contributivo.

 

Comunicazioni

Si informa che la gestione assicurativa 2014 ha realizzato un rendimento per l'iscritto del 3,55%.

Per contattare telefonicamente il Fondo dalle ore 9,00 alle 17,00 (sabato escluso) i numeri sono:

06 4871448 e 06 4871449 - Fax 06 4871445

 

Contribuzione ANNO 2015

 

CLASSI ISCRIZIONE

BASE DI CALCOLO

CONTRIBUTO A CARICO AZIENDA

CONTRIBUTO A CARICO DIRIGENTE

QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (T.F.R.) DA VERSARE AL FONDO

"A" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno. 4,00% Min. € 4.800,00 4,00% Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
"B" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno 4,00% Min. € 4.800,00 4,00% Quota dell'accantonamento annuale T.F.R. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l’intero T.F.R. maturando.
"C" Retribuzione utile ai fini della determinazione del T.F.R. fino al massimale di € 150.000,00 l'anno 4,00% Min. € 4.800,00 4,00% Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"X" --- --- --- Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando
"Z" --- --- --- Conferimento di tutto il T.F.R. maturando

 

Ferma restando la misura minima dei suddetti contributi è possibile determinare liberamente l’entità della contribuzione da versare al Previndapi.

 

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi dei predetti limiti di massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «B» e «C»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

 

L'ammontare del contributo annuo non deve essere plafonato al limite di deducibilità fiscale

Con effetto dal 1° gennaio 2006 è stato superato il vincolo al rispetto, nel versamento del contributo base (quota azienda + quota dirigente), del limite di deducibilità fiscale - fissato in € 5.164,57 dall’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005 - che condizionava la contribuzione annua dovuta al Fondo.

Il contributo versato, per livelli retributivi medio-alti, potrebbe quindi superare il citato limite. In tale ipotesi, la quota eccedente, in quanto non dedotta, sarà esente da imposizione fiscale al momento dell'erogazione della prestazione. A tal fine è indispensabile che il dirigente comunichi al Fondo, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi, l'ammontare della contribuzione non dedotta in base a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4 del D.Lgs. 252/2005. In caso di insorgenza del diritto alla prestazione in data antecedente al 31 dicembre, la dichiarazione dei contributi non dedotti o che non saranno dedotti dovrà avvenire entro la suddetta data di insorgenza del diritto. In merito è stato predisposto apposito modulo reperibile sul sito: "mancata deduzione contributi".

Rammentiamo che il testo del c.c.n.l. vigente sottoscritto dalla da Confapi e Federmanager, innovativo e rispondente alle nuove esigenze delle piccole e medie imprese industriali, ha introdotto al proprio interno una nuova figura professionale denominata "quadro superiore".

È possibile iscrivere i quadri superiori al Previndapi attraverso la compilazione e sottoscrizione del relativo "modulo di adesione individuale quadri superiori" reperibile sul sito www.previndapi.it - sezione modulistica nell’omonimo link.