Prassi - MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Circolare 22 aprile 2015, n. 15

Istruzioni operative per la presentazione delle istanze per la concessione delle riduzioni contributive, previste dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7/7/2014, n. 83312, per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

 

Ad integrazione delle precedenti circolari n. 23/2014 e n. 31/2014 di questa Direzione Generale, con la presente si forniscono ulteriori indicazioni procedurali riguardo alla presentazione delle istanze preordinate alla concessione degli sgravi contributivi in oggetto da parte di quelle aziende che, esaurito il beneficio della decontribuzione nel I anno, ritengano di avviare un contratto di solidarietà in continuità con il precedente, ad esaurimento dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente.

L'art. 1 del D.I. 83312/2014 sancisce che destinatarie di tale riduzione contributiva sono le imprese che, alla data del 21/3/2014, stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensiva e che abbiano individuato "strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività di entità analoga allo sgravio contributivo spettante sulla base dell'accordo ovvero di un piano di investimenti finalizzato a superare le inefficienze gestionali o del processo produttivo

Tali condizioni, che costituisco i presupposti (alternativi) necessari per accedere allo sgravio contributivo, rivelano la volontà, da parte del legislatore, di supportare le aziende durante l’intero spazio temporale necessario alla adozione degli strumenti sopra indicati o alla realizzazione del suddetto piano senza, tuttavia, valicare il termine dei 24 mesi previsti ex lege per la riduzione contributiva accordata.

Pertanto, si ritiene opportuno precisare che la domanda di decontribuzione presentata per il primo anno del contratto di solidarietà produce l'effetto di sottrarre al principio dell'ordine cronologico, stabilito dalla circolare n. 23/2014 sopra citata, la domanda di decontribuzione presentata dalla medesima azienda per il secondo anno del contratto di solidarietà nei seguenti casi:

- quando venga stipulato dalle parti un unico contratto di solidarietà che abbia fin dall’inizio la durata di 24 mesi;

- quando venga stipulato un contratto di solidarietà di durata inferiore che, tuttavia, rechi una clausola in base alla quale le parti si riservano la facoltà di prorogare il contratto stesso fino a raggiungere la durata di 24 mesi o una durata maggiore ovvero quando tale volontà sia desumibile, allo stato degli atti, a fronte dell’esplicitazione, da parte dell’azienda istante, della volontà di portare a compimento tutti gli investimenti o di attuare gli strumenti volti a realizzare un miglioramento della produttività inizialmente programmati.

Ne consegue che - come avviene per i contratti di solidarietà che sin dall'inizio prevedono una durata di 24 mesi e per i quali l'autorizzazione alla riduzione contributiva viene frazionata entro i limiti delle disponibilità dello stanziamento finanziario per anno solare - anche per i contratti di durata inferiore è possibile produrre ulteriore domanda di decontribuzione relativa ad un nuovo contratto che proroghi quello precedente, non superando, tuttavia, il limite dei 24 mesi.

In questo ultimo caso sarà cura delle aziende istanti, all’atto del produrre la documentazione prevista secondo le indicazioni pubblicate sul sito ministeriale, segnalare all’interno della domanda che il nuovo contratto costituisce una proroga di quello precedente.