Prassi - MINISTERO INTERNO - Circolare 16 aprile 2015, n. 4471

D.M. 19 agosto 1996, Titolo VI - Cabine di proiezione con sistemi digitalizzati

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(*) Circolare modificata dalla Circolare 27 luglio 2015, n. 8907.

Giungono a questa Direzione Centrale alcune richieste di chiarimento sull'applicazione delle disposizioni inerenti le cabine di proiezione dei cinematografi previste dal secondo, terzo e quarto capoverso del Titolo VI del D.M. 19 agosto 1996.

I chiarimenti riguardano in particolare l'accesso alle cabine di proiezione che la regola tecnica in vigore prevede che avvenga mediante un disimpegno con compartimentazione almeno REI 60 e serramenti con caratteristiche di resistenza al fuoco REI 30.

La tematica posta deve essere riguardata alla luce delle innovazioni tecnologiche che vedono in sostituzione delle pellicole cinematografiche sistemi digitalizzati in cui il sistema di proiezione è costituito da un'apparecchiatura elettronica, tipo computer, che presenta quindi differenti rischi di incendio rispetto ai sistemi di proiezione con la pellicola.

Tanto premesso, tenuto peraltro conto del l'abrogazione dell'art. 17 del Regio decreto 6 maggio 1940 e nelle more dell'aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, su conforme parere del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, si chiarisce che: una cabina in cui sia presente solo un sistema di proiezione esclusivamente digitalizzato non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto capoverso del Titolo VI del D.M. 19 Agosto 1996.

I requisiti richiesti per tale locale dovranno, pertanto, fare riferimento ai criteri tecnici generali di prevenzione incendi, tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive, ovvero alle misure indicate nel D.M. 19 agosto 1996, qualora lo stesso venga destinato ad un uso ivi specificato.