Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 21 aprile 2015, n. 8092

Previdenza e assistenza - Pensione - Reversibilità - Ripartizione pensione tra coniuge divorziato e coniuge supersitite - Sospensione feriale - Termini processuali - Giudizi di cassazione - Applicabilità della sospensione

 

Rilevato che

 

1. Nella sentenza impugnata la Corte di appello di Milano espone i seguenti fatti. V.M. aveva sposato il 5 settembre 1963 V.F. da cui si era separato di fatto nel 1971 pervenendo poi a una separazione consensuale omologata il 12 dicembre 1978. Successivamente era intervenuto il divorzio dichiarato con sentenza del Tribunale di Campobasso del 3/12 dicembre 1991. La sentenza aveva previsto un assegno divorzile a carico del V.M. di 250.000 lire mensili che ora stato corrisposto sino al 1994. Successivamente alla separazione di fatto dalla V.F. il M. aveva iniziato una convivenza more uxorio con A.T. documentalmente provata sin dal 14 febbraio 1974. Il 4 giugno 1994 V.M. e A.T. avevano contratto matrimonio durato sino alla morte del V.M. avvenuta il 26 febbraio 2000. A tale data V.M. percepiva una pensione INPDAP in qualità di ex dipendente del Comune di Milano che è stata quindi versata sotto forma di pensione di reversibilità alla A. T.. In precedenza aveva percepito a titolo di TFR, con mandato del 20 gennaio 2000 dell'INPDAP, la somma di lire 54.776.480. A.T. a D.M. hanno rinunciato all'eredità del marito e padre V.M.

2. Sulla base di questi fatti V.F. ha proposto al Tribunale di Campobasso domanda ex artt. 9 e 12 bis della legge n. 898/1970 al fine di ottenere una quota pari almeno al 40% della pensione di reversibilità e del TFR. Il Tribunale su eccezione della A.T. in tal senso si è dichiarato incompetente per territorio.

3. La causa è stata riassunta dalla V.F. davanti al Tribunale di Milano nei confronti della A.T. e dell'INPDAP. La attrice in riassunzione ha chiesto inoltre la condanna della A.T. alla restituzione delle somme percepite a titolo di pensione di reversibilità sino alla riassunzione del giudizio. La A.T. ha eccepito la novità di tale domanda e contestato nel merito la richiesta di attribuzione di quota della pensione di reversibilità e del TFR. L'INPDAP si è costituito Chiedendo l'estromissione dal giudizio e la determinazione della titolarità della pensione di reversibilità con specificazione della quota di spettanza.

4. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 20 ottobre - 17 novembre 2004 ha dichiarato inammissibili sia la domanda proposta da V.F., in qualità di ex coniuge di V.M., di attribuzione dei 40% del trattamento di fine rapporto per carenza dì legittimazione passiva del coniuge superstite A.T. sia la domanda di restituzione dei ratei di pensione di reversibilità erogati dal febbraio 2000 fino al marzo 2002. Ha ordinato all'INPDAP di corrispondere rispettivamente alla A.T. e alla V.F. una quota pari a 2/3 e a 1/3 della pensione di reversibilità e ha condannato la A.T. alla restituzione in favore della V.F. della somma pari a 1/3 degli importi erogati in suo favore a titolo di pensione di reversibilità dal febbraio 2000 fino all'attivazione del pagamento diretto in tale proporzione da parte dell' INPDAP.

5. Ha proposto appello chiedendo il rigetto della richiesta ex art. 9 della legge n. 898/1970 per difetto dei presupposti, la riduzione della quota di 1/3 riconosciuta alla V.F., la correzione della data di decorrenza della condanna alla restituzione dei ratei di pensione erroneamente indicata dal Tribunale in contrasto con la pronuncia di inammissibilità della domanda relativa alla restituzione dei ratei relativi al periodo precedente la proposizione della domanda.

6. Si è costituita la V.F. e ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento del suo appello incidentale rivolto a far ritenere ammissibili e fondate le domande ritenute inammissibili dal primo giudice.

7. La Corte di appello di Milano ha accolto parzialmente l'appello principale e ha determinato nel 25% la quota spettante alla V.F. che ha condannato a rifondere delle spese processuali in favore della A.T. Ha corretto l'errore materiale relativo alla decorrenza della condanna alla restituzione che ha fissato a partire dal 13 marzo 2002.

8. Ricorre per cassazione che deduce la violazione dell'art. 12 bis della legge n. 898/1970 e contesta la percentuale di H. fissata dalla Corte di appello perché in contrasto con il principio affermato nella giurisprudenza di legittimità e di merito della corrispondenza del diritto alla pensione di reversibilità da parte del coniuge superstite e dell'ex coniuge sulla base della durata dei rispettivi matrimoni e senza alcuna rilevanza dei periodi di convivenza al di fuori del matrimonio.

9. Si difende con controricorso A.T. che eccepisce l'inammissibilità del ricorso per decadenza della ricorrente dal termine di cui all’art. 327 c.p.c., per omessa esposizione sommaria dei fatti di causa e omessa indicazione delle norme di diritto su cui si fonda l'impugnazione per cassazione, per mancata formulazione del quesito di diritto prescritto dall'art. 366 bis c.p.c.applicabile ratione teoporis alla specie.

10. Non svolge difese l'I.N.P.D.A.P.

 

Ritenuto che

 

11. L'eccezione di inammissibilità della controricorrente relativa alla decadenza dal diritto alla proposizione del ricorso per cassazione è fondata. La proposizione del ricorso per cassazione (sfornito, peraltro, del quesito di diritto richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis alla controversia) è avvenuta il 24 febbraio 2010 e cioè oltre un anno dopo la pubblicazione, mediante deposito, avvenuto il 4 febbraio 2009, della sentenza della Corte di appello di Milano, La ricorrente è pertanto decaduta dal termine di cui all'art. 307 c.p.c.

Infatti la controversia avente ad oggetto la ripartizione in quote dell’unica pensione di reversibilità fra il coniuge superstite e il coniuge divorziato ha natura previdenziale (cfr., Cass. civ. sezione I n. 23880 del 19 settembre 2008 secondo cui in preserva di un coniuge superstite, avente i requisiti, per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato ad una quota del trattamento di reversibilità dell’ex coniuge deceduto costituisce diritto autonomo d’indole previdenziale, limitato solo quantitativamente dall’omologo diritto spettante al coniuge superstite). E l’esclusione della controversia di lavoro e previdenziali dalla sospensione feriale dei termini processuali si applica anche con riferimento ai giudizi di cassazione (cfr. Cass. Civ. Sezioni unite n. 749 del 16 gennaio 2007).

12. Alla pronuncia di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di cassazione in favore della controticorrente.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente liquidate in 3.100 euro, di cui 200 per spese, oltre spese forfetarie e accessori di legge.