Prassi - INPS - Messaggio 21 aprile 2015, n. 2723

Provvidenze in favore dei grandi invalidi di cui all’art.1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, a pensionati della Gestione Dipendenti pubblici, per l’anno 2014

 

Con messaggio n.4159 del 17 aprile 2014, sono state fornite le indicazioni necessarie per il pagamento dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, per l’anno 2013, ai pensionati che ne abbiano fatto richiesta al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo i termini previsti dall’art.2, primo comma, del Decreto interministeriale 30 settembre 2013, pubblicato sulla G.U. Gazzetta Ufficiale - Serie generale n.265 - del 30 settembre 2013.

Si rappresenta, inoltre, che l’art.2, del Decreto 10 luglio 2014 del Ministero della Difesa, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali  ha disposto che le domande riferite all’anno 2013, sono produttive di effetti anche per il successivo anno 2014.

Detto articolo 2, ha altresì, previsto che i pensionati che non abbiano presentato la domanda intesa ad ottenere la liquidazione dell’assegno di cui trattasi per l’anno 2013, possano richiederlo per l’anno 2014, previa compilazione del modello che costituisce parte integrante del citato Decreto.

A tal proposito si osserva che, il suindicato decreto dispone, all’art.1, che per l’anno 2014 l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari :

- a 900 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3),4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni. 

- a  450 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D) e E), numero 1 della citata tabella E.

Al riguardo, si evidenzia che le domande per la liquidazione dei suindicati assegni sostitutivi, sono state presentate, a norma del più volte citato art.2 dei Decreti interministeriali del 30 settembre 2013 e del 10 luglio 2014, al Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7 -.

Ciò premesso, il suindicato Ufficio 7° del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha trasmesso all’Istituto, l’elencazione contenente i dati analitici relativi alle concessioni autorizzatorie necessarie per l’erogazione dell’assegno in oggetto a favore dei pensionati pubblici.

In relazione a quanto sopra, sulla mensilità di dicembre 2014, la D.C.S.I.T. ha provveduto, centralmente, a disporre i pagamenti, in un’unica soluzione del suindicato assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare riferiti al periodo 01.01.2014 - 31.12.2014. segnalando, nelle banche dati di erogazione pensioni pubbliche, tali importi con la codifica ZS00N relativamente agli importi pari a 900 euro mensili e con la codifica ZT00N, per gli assegni di importo pari a 450 euro mensili.

Peraltro, è stata prevista nei cedolini mensili dei trattamenti pensionistici interessati da tale attività centralizzata, come separata voce, l’indicazione "Pagamento assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare relativo al periodo 01.01.2014 al 31.12.2014". 

Si precisa, che sono stati esclusi da tale elaborazione centralizzata gli assegni sostitutivi, il cui pagamento è riferito a posizioni pensionistiche cessate per decesso del titolare.

Conseguentemente, per tutti i casi per i quali si provvede all’erogazione di dette somme successivamente al decesso del pensionato, le Sedi provinciali, dovranno provvedere al pagamento dei suindicati assegni, in quanto spettanti in quota parte  agli eventuali aventi diritto, in sede di liquidazione del rateo.

In relazione a quanto sopra, si comunica che, relativamente alle concessioni autorizzatorie  riferite a pensionati pubblici deceduti è stata prevista, con separato invio una comunicazione alle Sedi provinciali interessate, riguardante il riconoscimento, agli eredi del pensionato, alla liquidazione di detto assegno sostitutivo.

Si ribadisce, inoltre, che per poter operare la corretta gestione contabile di tali assegni è stata inibita la possibilità di segnalare sia in Gpp.Web che in Sin, i suindicati assegni sostitutivi dell’accompagnatore militare.

A tal proposito, si evidenzia che a seguito dell’inibizione di tali codifiche, qualora non siano state inserite a sistema precedenti comunicazioni autorizzatorie, riferite a trattamenti pensionistici regolarmente in pagamento, le stesse dovranno essere comunicate alla casella di posta elettronica istituzionale di questa Direzione Centrale, NormativaPensioni-GDP@inps.it, che ne curerà il successivo inoltro alla D.C.S.I.T. - Area Pensioni - che provvederà al pagamento centralizzato di tali assegni.

Allegato

Decreto Ministeriale 10 luglio 2014